Niente tassazione agevolata al 7% per i pensionati titolari di pensione erogata dall’INPS, che intendono trasferirsi in un Comune del Mezzogiorno con almeno 20.000 abitanti. Infatti, affinché venga rispettata la condizione di essere titolari di redditi da pensione di fonte estera, sono assoggettati a tassazione agevolata i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero.
In sostanza, si considerano “prodotti all’estero” i redditi che sarebbero stati considerati prodotti nel territorio dello Stato, se realizzati da soggetti non residenti. Difatti, l’opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, i redditi, di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’art. 165, co. 2 del TUIR.
A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 170 del 10 marzo 2021.
Tassazione agevolata pensionati esteri: sconto sull’Irpef per chi torna al Sud
L’art. 1, co. 273, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), ha inserito l’art. 24-ter all’interno del TUIR prevedendo un nuovo regime IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.
In altre parole, i pensionati, titolari di redditi di qualunque categoria (pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparate), percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, anziché pagare l’IRPEF ordinaria, versano esclusivamente un’imposta sostitutiva del 7%.
Chiaramente, per fruire dell’imposta agevolata è necessario che vengano soddisfatte una serie di condizioni:
- mancata residenza fiscale in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace;
- trasferimento della residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;
- trasferimento della propria residenza fiscale in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti. L’agevolazione vale anche se il pensionato si trasferisce in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
L’opzione al 7% può applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione (complessivamente 10 anni).
Pensionati esteri: come avvalersi dell’imposta sostitutiva del 7%
L’opzione è:
- esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace;
- valida per i primi nove periodi d’imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale – anno in cui l’opzione diviene efficace;
- esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui si trasferisce la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.
Quali redditi sono agevolati
Per l’accesso al regime agevolato è necessaria, inoltre, la titolarità da parte delle persone fisiche “dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri”. Si ricorda, al riguardo, che in base all’art. 49, co. 2, lett. a) del TUIR, “costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati”.
Pertanto, per espressa previsione normativa, i redditi da “pensione” sono equiparati a quelli di “lavoro dipendente”. Si tratta di soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri.
Sono esclusi dal regime in esame, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia.
Chiarimenti sui redditi esteri
Affinché si rispetti la condizione di essere titolari di redditi da pensione di fonte estera, si assoggettano a tassazione opzionale al 7% i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero. Trattasi di redditi individuati secondo i criteri reciproci a quelli previsti dal TUIR per rilevare i redditi prodotti nel territorio dello Stato.
In sostanza, si considerano “prodotti all’estero” i redditi che sarebbero stati considerati prodotti nel territorio dello Stato, se realizzati da soggetti non residenti.
Infatti, l’opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, i redditi, di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’art. 165, co. 2 del TUIR.
L’ordinamento accoglie, pertanto, il cd. criterio della lettura “a specchio”, secondo cui i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall’art. 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.
In definitiva, non è possibile beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva laddove il pensionato sia titolare di redditi di pensione erogati dall’INPS di fonte italiana, per i quali valgono i principi ordinari di tassazione vigenti per i soggetti residenti.