Anticipare l’età pensionabile di 5 anni con lo scivolo pensione contenuto nel nuovo “contratto di espansione” si può; usufruendo quindi dello scivolo pensionistico che permette di anticipare la pensione di vecchiaia o anticipata di 60 mesi. Conti alla mano, nel caso della pensione di vecchiaia, considerato che attualmente l’età pensionabile è pari a 67 anni, l’anticipo può essere esercitato addirittura a 62 anni. Il meccanismo prevede che la pensione anticipata in esodo sia completamente anticipata dal datore di lavoro, fino al raggiungimento del primo diritto a pensione. In altri termini, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si avrà diritto a un’indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’INPS.
Tuttavia, per chi non avesse i requisiti minimi d’accesso al nuovo scivolo pensionistico, il contratto di espansione dà la possibilità di fruire della CIGS, con riduzione media oraria non superiore al 30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. L’intervento straordinario, in deroga alla durata attualmente prevista per la CIGO e CIGS, può essere concesso per un massimo di 18 mesi, anche non continuativi.
Si ricorda, al riguardo, che si tratta di una novità contenuta nel cd. “Decreto Crescita” (D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in L. n. 58/2019), il quale all’art. 26-quater ha abrogato e sostituito il contratto di solidarietà espansiva, che dal 30 giugno 2019 non esiste più. Le modalità operative di utilizzo del contratto di espansione sono state fornite dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 16 del 6 settembre 2019
Contratto di espansione: cos’è e a chi interessa
Il contratto di espansione, introdotto in via sperimentale per il biennio “2019-2020”, è uno strumento volto a favorire il ricambio generazionale (cd. “turnover aziendale”) mediante:
- un intervento straordinario d’integrazione salariale (CIGS), con riduzione dell’orario di lavoro previsto fino al 30%, al fine di favorire nuove assunzioni;
- la possibilità di esodo anticipato per i lavoratori che si trovano a non più di 5 anni di distanza dall’età pensionistica.
La novità si riferisce esclusivamente a chi:
- ha un organico superiore a 1.000 unità lavorative;
- è interessato da azioni di reindustrializzazione e riorganizzazione e con modifica dei processi aziendali. In questo caso che l’impresa comporti, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività.
Lo scopo primario è quello dell’assunzione di nuove professionalità, raggiungibile grazie all’avvio di una procedura di consultazione finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione. Tale contratto deve essere raggiunto con:
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero;
- con le loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria (RSU).
Scivolo pensione e contratto di espansione: procedura di consultazione
L’avvio della procedura di consultazione prevede la comunicazione da parte del datore di lavoro alle RSA o RSU, dei seguenti elementi:
- le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro;
- l’entità e la durata prevedibile;
- il numero dei lavoratori interessati.
Successivamente, entro 3 giorni dalla predetta comunicazione, l’impresa presenta domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale domanda è trasmessa, ai fini della convocazione delle parti:
- al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento, qualora l’intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione;
- al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora l’intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni.
L’intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce:
- entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima;
- entro 10 giorni per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.
Circolare Min. Lavoro n. 16 del 6 settembre 2019
Alleghiamo infine la circolare in oggetto per la sua completa lettura ed analisi.
Min. Lavoro Circolare n. 16/2019 (5,0 MiB, 732 hits)