In caso di riscatto della laurea i contribuenti forfettari, ossia che abbiano optato per il regime forfettario non potranno accedere a deduzioni (e detrazioni) della somma spesa per il riscatto in sede di dichiarazione dei redditi.
Gli oneri contributivi versati per riscattare gli anni di studio non potranno dunque essere dedotti dal reddito imponibile. Lo stesso vale per i contributi volontari e le ricongiunzioni le quali non sono ammessi alla deducibilità dei redditi. È quanto chiarito dal sottosegretario al MEF durante l’interrogazione del 25 giugno 2020 in Commissione Finanze della Camera.
Unica possibilità per poter beneficiare delle deduzioni (e detrazioni) fruibili invece in caso di regime ordinario di tassazione è che il contribuente risulti titolare di altri redditi Irpef. Ecco cosa c’è da sapere.
Riscatto della laurea: di cosa si tratta
Brutte notizie per coloro che hanno sostenuto oneri contributivi facoltativi per riscattare il corso di laurea se sono in regime forfettario. Non sarà possibile fruire delle agevolazioni fiscali, a meno che il contribuente, oltre all’attività lavorativa per la quale si applica il regime agevolato, non sia titolare di altri redditi Irpef.
Vediamo per prima cosa in cosa consiste il cosiddetto riscatto della laurea.
È il meccanismo che consente di trasformare in anzianità contributiva, ai fini pensionistici, gli anni in cui si sono frequentati i corsi universitari. La norma di riferimento è il Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 con il quale il Governo ha introdotto la possibilità di riscattare i periodi non coperti da contribuzione che siano anteriori alla data dell’entrata in vigore del provvedimento.
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Il periodo passato a studiare può dunque essere valorizzato, in quanto è possibile tradurre in anzianità contributiva un tempo nel quale, per il mancato svolgimento di un’attività lavorativa, non sono stati versati dei contributi.
Si tratta di un’operazione a titolo oneroso, poiché per il lavoratore (dipendente o autonomo) comporta dei costi.
Per ogni anno che il soggetto interessato intende riscattare si deve versare un contributo.
Il contributo da corrispondere è pari al livello minimo imponibile annuo moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori che siano dipendenti e che siano vigenti alla data in cui viene presentata la domanda.
Quali sono i titoli di studio che è possibile riscattare?
Quattro sono le tipologie di corsi di studio per le quali è consentito il riscatto:
- il diploma universitario di 2-3 anni
- la laurea (esclusi gli anni fuori corso) per una durata massima di 5 anni;
- il diploma post laurea di specializzazione
- il dottorato di ricerca.
Si precisa che il riscatto può essere conseguito se il titolo di studio viene effettivamente conseguito.
Agevolazioni fiscali e riscatto della laurea
Qualora si versino dei contributi per effettuare il riscatto della laurea la legge prevede delle agevolazioni fiscali.
Il primo vantaggio che ne deriva, da un punto di vista fiscale, è che gli oneri versati possono essere dedotti dal reddito complessivo del contribuente, fino a concorrenza dello stesso, ai sensi dell’articolo 10 del Tuir. Una parte della spesa sostenuta dal contribuente viene pertanto recuperata attraverso la riduzione delle imposte da pagare.
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Per deducibilità si intende infatti la possibilità di abbattere il reddito imponibile riducendolo dell’ammontare pari ai contributi versati. Mentre per i contributi previdenziali si prescinde dal regime fiscale applicato dal contribuente, non lo stesso si può dire, come vedremo meglio più avanti, per quanto concerne gli oneri contributivi dovuti per il riscatto della laurea. Il contribuente in regime forfettario non potrà beneficiare di alcuna deduzione o detrazione dell’onere sostenuto.
Sarà il contribuente a stabilire quanti oneri versare all’Inps e quanti anni trascorsi all’Università trasformare in anni lavorativi.
Ad un minor ammontare di contributi vi sarà una pensione più bassa ma si potrà pur sempre anticipare il momento della pensione, tenuto conto della durata del corso di studi effettuato.
Qualora gli oneri contributivi siano versati da un familiare di cui il soggetto interessato sia fiscalmente a carico, è prevista una detrazione del 19%.
Riscatto di laurea in caso di regime forfettario
Per coloro che applicano il regime forfettario le agevolazioni fiscali (deduzioni e detrazioni) previste in caso di riscatto del corso di laurea non sono ammesse.
Unica eccezione è che il soggetto che ha effettuato i versamenti abbia altri redditi Irpef su cui applicare le deduzioni o detrazioni.
In base a quanto previsto dalla legge n. 190 del 2004 possono essere dedotti dal reddito forfettario unicamente i contributi previdenziali in conformità alla specifica normativa, con esclusione dei contributi versati in via facoltativa tra i quali rientrano i contributi per riscattare gli anni del corso di laurea (si veda la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/2001 sull’argomento).