L’INPS ha rilasciato il messaggio n. 3078 del 19 settembre 2024 con il quale ha fornito ulteriori chiarimenti sulla ricostituzione delle prestazioni degli esodi attivati con accordo di isopensione, contratto di espansione e assegno straordinario erogato dai fondi bilaterali in caso di retribuzioni percepite successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Questo aggiornamento si aggiunge alle indicazioni operative già fornite nel messaggio n. 2099 del 18 maggio 2022 e riguarda in particolare la gestione delle retribuzioni percepite successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Le indicazioni sono fondamentali per i datori di lavoro e i lavoratori per sapere se si possono aggiornare importo e durata del prepensionamento. Vediamo i dettagli del messaggio INPS, ma prima ricordiamo in breve cos’è e come funziona l’esodo.
Cos’è l’esodo e come funziona
L’esodo è una misura utilizzata dalle aziende per accompagnare i lavoratori verso la pensione, erogando un’indennità che sostituisce lo stipendio fino a quando il lavoratore non raggiunge i requisiti pensionistici.
La prestazione di esodo è regolata dall’articolo 4 della legge 92/2012 e dall’articolo 41 del decreto legislativo 148/2015, ed è finanziata dall’azienda, che si impegna a versare la contribuzione per il lavoratore fino alla maturazione del diritto alla pensione.
La domanda per l’accesso alla prestazione di esodo deve essere trasmessa telematicamente dal datore di lavoro tramite il “Portale prestazioni esodo”.
All’interno della domanda sono indicate informazioni fondamentali come l’anzianità contributiva del lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro e la data fino alla quale il datore si impegna a versare la contribuzione. La prestazione è certificata dall’INPS prima della chiusura del piano di esodo.
Quando è possibile la ricostituzione delle prestazioni di esodo?
Una delle circostanze in cui è possibile richiedere la ricostituzione delle prestazioni di esodo riguarda le retribuzioni che vengono erogate successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Se tali retribuzioni non sono state considerate al momento della liquidazione definitiva dell’esodo, è possibile rideterminare l’importo e la scadenza della prestazione.
Un’altra condizione che consente la ricostituzione è l’accredito di contribuzione non presente al momento della liquidazione definitiva. Ciò può avvenire, ad esempio, in seguito a una domanda di riscatto del servizio militare o di ricongiunzione contributiva. In questi casi, la contribuzione aggiuntiva può anticipare la scadenza della prestazione di esodo.
Come fare la ricostituzione della pensione di esodo
È importante sottolineare che la ricostituzione della prestazione di esodo può essere richiesta solo dal datore di lavoro, in accordo con il lavoratore. Questo perché la prestazione è erogata su richiesta e a spese del datore di lavoro. Non è possibile, quindi, che il lavoratore richieda autonomamente la ricostituzione.
Procedura telematica
La domanda di ricostituzione deve essere presentata tramite la procedura “WEBDOM” e caricata manualmente. Il datore di lavoro deve inviare la richiesta tramite posta elettronica certificata (PEC) alla struttura INPS competente, allegando la documentazione necessaria, come il consenso del lavoratore e una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’azienda.
Comunicazione della nuova scadenza
Nel caso in cui la ricostituzione comporti un’anticipazione della scadenza dell’esodo, l’INPS avvisa sia il datore di lavoro che il lavoratore. In tal modo, il lavoratore ha il tempo necessario per presentare la domanda di pensione prima della nuova data di scadenza dell’esodo.
Impatto sulle prestazioni pensionistiche
La contribuzione accreditata a seguito della ricostituzione delle prestazioni di esodo viene presa in considerazione anche ai fini della liquidazione della prestazione pensionistica.
Questo significa che l’integrazione della contribuzione non solo modifica la durata dell’esodo, ma può anche influire sul calcolo dell’importo della pensione futura del lavoratore.
Riepilogo finale e conclusioni
- Richiesta di ricostituzione: Deve essere presentata dal datore di lavoro in accordo con il lavoratore.
- Retribuzioni post-cessazione: Le retribuzioni erogate dopo la cessazione possono consentire la ricostituzione.
- Contribuzione aggiuntiva: L’accredito di contribuzione non presente al momento della liquidazione dell’esodo permette la ricostituzione.
- Procedura telematica: La domanda di ricostituzione va presentata tramite la procedura “WEBDOM”.
- Comunicazione INPS: In caso di anticipo della scadenza dell’esodo, l’INPS avvisa sia il datore di lavoro che il lavoratore.
- Impatto pensionistico: La contribuzione accreditata viene considerata ai fini del calcolo della pensione.
In conclusione, la ricostituzione delle prestazioni di esodo può essere richiesta in specifici casi e segue una procedura ben delineata dall’INPS. Il datore di lavoro ha il compito di presentare la domanda in accordo con il lavoratore, mentre l’INPS si occupa di ricalcolare l’esodo e, eventualmente, anticiparne la scadenza. Per maggiori approfondimenti vi rimandiamo alla lettura del messaggio INPS oggetto del presente articolo.