La misura ed il diritto alle prestazioni pensionistiche dipende dall’ammontare dei contributi accreditati in favore del lavoratore nell’arco della sua vita lavorativa; i contributi previdenziali possono distinguersi in contributi obbligatori, figurativi, da riscatto e ricongiunzione e infine contributi volontari.
In merito ai contributi pensionistici è opportuno precisare che:
- i contributi previdenziali da riscatto hanno la funzione di garantire la copertura assicurativa (a pagamento) di periodi altrimenti privi di versamento contributivo;
- inoltre i contributi versati in più gestioni previdenziali possono essere accumulati per accedere alla pensione grazie agli istituti della ricongiunzione, cumulo e totalizzazione.
Analizziamo questi aspetti in dettaglio.
Ricongiunzione dei contributi
Grazie alla ricongiunzione è possibile accentrare in un’unica gestione i contributi versati presso più casse professionali o enti di previdenza, al fine di poter accedere alla prestazione pensionistica presso il fondo accentrante.
L’interessato può, eccezion fatta per i contributi versati alla Gestione separata INPS, far confluire nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) i periodi di assicurazione maturati presso enti e casse di previdenza differenti ovvero ricongiungere la contribuzione in direzione opposta, a beneficio di fondi diversi da quello dei lavoratori dipendenti del settore privato. Tale possibilità è stata estesa anche ai liberi professionisti, i quali possono indirizzare i contributi all’INPS o viceversa alle rispettive casse di previdenza.
La ricongiunzione, previo il pagamento di un onere, può essere effettuata:
- In qualsiasi momento nella gestione in cui si è iscritti in qualità di lavoratore dipendente, autonomo o libero professionista;
- A beneficio di una gestione differente nel caso in cui sia superata l’età pensionabile e l’interessato possa far valere almeno dieci anni di contribuzione presso la stessa.
Domanda di ricongiunzione dei contributi
La domanda è presentata una sola volta:
- Attraverso il portale telematico INPS;
- In alternativa avvalendosi degli enti di patronato;
- Chiamando il Contact center INPS.
La successiva richiesta potrà essere inoltrata soltanto dopo un periodo di dieci anni di contributi versati, di cui cinque di contribuzione effettiva. In caso contrario, la richiesta è possibile soltanto al momento del pensionamento e sempre alla gestione cui è stata inoltrata la prima istanza.
L’operazione di ricongiunzione coinvolge tutti i periodi:
- Per i quali sono stati versati contributi, siano essi effettivi, volontari, figurativi o da riscatto;
- Con esclusione di quelli temporalmente coincidenti.
In presenza di contribuzione volontaria versata nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, oltre a quella derivante da altra gestione, quest’ultima dovrà essere interamente rimborsata. La ricongiunzione con direzione opposta, al contrario, non comporterà il rimborso dei contributi. Questi saranno posti in detrazione dall’onere a carico dell’interessato.
Una volta accolta la domanda di ricongiunzione, il soggetto è tenuto, nei sessanta giorni successivi la ricezione del provvedimento, a corrispondere la somma in un’unica soluzione ovvero le prime tre rate.
Totalizzazione dei contributi
La totalizzazione permette di sommare gratuitamente i contributi versati in più gestioni, con lo scopo di accedere a pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità ovvero per superstiti, a patto che:
- Vengano rispettati i requisiti specifici di tutte le gestioni coinvolte, si pensi alla cessazione del rapporto di lavoro o alla cancellazione dall’Albo per le casse di previdenza dei liberi professionisti;
- L’istante non sia già titolare di pensione (eccezion fatta per quella ai superstiti);
- Non sia già stata definita o accettata la ricongiunzione.
La totalizzazione in particolare:
- Considera tutte gli enti di previdenza pubblici e privati, ivi compresa la Gestione separata;
- Non si concretizza nell’accentramento dei contributi in un unico ente, bensì nella possibilità di ricevere un trattamento unico direttamente dall’INPS;
- Il calcolo del trattamento pensionistico avviene applicando esclusivamente il criterio contributivo, con ciascuna gestione che determina l’ammontare pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione.
La richiesta di totalizzazione si presenta all’ultimo ente di iscrizione del lavoratore.
Cumulo dei contributi
Il cumulo consente ai soggetti iscritti a due o più enti di previdenza per invalidità, vecchiaia e superstiti, compresa la Gestione separata e le casse dei liberi professionisti, di sommare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti con lo scopo di ottenere la pensione di vecchiaia, anticipata, per inabilità ovvero ai superstiti.
La facoltà di cumulare la contribuzione è riconosciuta a coloro che sono in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, in una delle gestioni coinvolte.
Il cumulo:
- Deve riguardare tutti e per intero i periodi accreditati presso le varie gestioni;
- Comporta l’applicazione di un criterio di calcolo pro-quota specifico per ciascuna gestione, a differenza della totalizzazione in cui il sistema è esclusivamente contributivo.
Proprio con riferimento ai lavoratori soggetti interamente al calcolo contributivo, il cumulo è riservato a coloro che:
- Siano iscritti ad almeno due gestioni obbligatorie;
- Possano far valere contributi collocati dopo il 31 dicembre 1995 in tutte le gestioni coinvolte.
Sono altresì ammessi coloro che, sia pure in possesso di anzianità contributiva anteriore al 31 dicembre 1995, abbiano optato per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo.
Riscatto dei contributi
Il riscatto consente al lavoratore di ottenere, a pagamento, la copertura assicurativa di periodi per i quali non vi è stato alcun versamento contributivo.
La contribuzione da riscatto è equiparata a tutti gli effetti a quella obbligatoria, sia per l’accesso che per l’ammontare della pensione.
In particolare sono riscattabili i periodi di:
- Lavoro all’estero;
- Corso di laurea o per diploma universitario, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, limitatamente alla durata legale degli stessi;
- Assistenza e cura dei disabili ovvero congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, nel limite di cinque anni;
- Congedo per gravi motivi familiari, nel limite di due anni;
- Sospensione o interruzione del rapporto di lavoro, per cui sono riscattabili al massimo tre anni;
- Formazione professionale, studio e ricerca ed inserimento nel mondo del lavoro;
- Intervallo tra lavori stagionali, temporanei o discontinui;
- Intervallo tra lavori part-time;
- Servizio civile universale.
Sono inoltre riscattabili i periodi non coperti da contribuzione. Questa facoltà, introdotta in via sperimentale per il periodo 2019 – 2021, può interessare al massimo cinque anni anche non continuativi, per i quali non è stata versata ed accreditata contribuzione presso ogni forma di previdenza obbligatoria.
I periodi devono essere successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti il 29 gennaio 2019.
Chi può esercitare il riscatto dei contributi
Il riscatto può essere esercitato da:
- Iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa;
- alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- alla Gestione separata;
privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già destinatari di pensione.