Rimarrà invariato fino al 31 dicembre 2024 il requisito dell’età pensionabile, ovvero i requisiti anagrafici necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. L’INPS recepisce quanto stabilito con Decreto Ministeriale del MEF del 27 ottobre 2021 recante “Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.”
Pertanto, il requisito per la pensione di vecchiaia rimane a 67 anni per il biennio 2023-2024. Per la pensione anticipata, invece, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, è necessario possedere:
- 42 anni e 10 mesi (2227 settimane), per gli uomini
- 41 anni e 10 mesi (2175 settimane), per le donne.
Ecco i dettagli nella circolate INPS n. 28 del 18 febbraio 2022.
Pensione di vecchiaia 2023-2024, i requisiti anagrafici
Come appena accennato, per il biennio 2023-2024, il requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia è pari a 67 anni. Dal 1° gennaio 2025, invece, il requisito anagrafico di 67 anni sarà adeguato alla speranza di vita stimata dall’ISTAT. Chiaramente, per accedere ala pensione di vecchiaia è necessario possedere altresì un minimo di 20 anni di contributi.
È comunque possibile accedere alla pensione anche con soli 5 anni di contributi, purché il primo accredito contributivo sia decorso dal 1° gennaio 1996. In tal caso, occorre perfezionare 71 anni d’età.
Per i cosiddetti lavoratori “gravosi” ovvero gli addetti ai lavori gravosi con almeno 30 anni di contributi che, contestualmente hanno acquisito uno sconto strutturale di cinque mesi sull’età pensionabile, viene confermata l’età pensionabile di 66 anni e 7 mesi.
Pensione di anticipata 2023-2024, i requisiti contributivi
Non cambia nulla invece per il requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata; occorre sempre maturate – dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026 – almeno:
- 42 anni e 10 mesi (2227 settimane), per gli uomini;
- 41 anni e 10 mesi (2175 settimane), per le donne
- 41 anni (2132 settimane), per i lavoratori precoci
L’accesso alla pensione anticipata prescinde dall’età anagrafica e grazie al Decreto-Legge 4/2019 ha beneficiato dell’esenzione dall’applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita sino al 31 dicembre 2026.
Per i soggetti che hanno versato il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento all’incremento della speranza di vita, deve applicarsi anche al requisito anagrafico previsto, che consente l’accesso alla pensione anticipata con:
- almeno 20 anni di contribuzione effettiva;
- il requisito del cd. importo soglia mensile che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 64 anni.
Al riguardo, non bisogna dimenticare che il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si perfeziona trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.
Lavoratori precoci, i requisiti per il 2023-2026
Come accennato sopra i requisiti contributivi per la pensione anticipata per i lavoratori “precoci”, sia uomini che donne, si perfezionano a 41 anni (2132 settimane), dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.
Sistema delle quote, i requisiti contributivi e anagrafici per il 2023-2024
Per quanto concerne la pensione con il sistema delle cd. quote, occorre essere in possesso di
- almeno 35 anni di contributi e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati;
- almeno 35 anni di contributi e di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99 per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps.
Pensione in totalizzazione, i nuovi requisiti anagrafici
Infine, per quanto riguarda la pensione in totalizzazione, i requisiti pensionistici sono i seguenti:
- pensione di vecchiaia: dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 (66 anni);
- pensione di anzianità: dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 (41 anni).
In conclusione, non bisogna dimenticare che per la pensione in totalizzazione, sia per accedere alla pensione di vecchiaia che alla pensione di anzianità, bisogna aspettare la cd. finestra mobile.
Allegati
Alleghiamo di seguito la Circolare INPS n. 28 del 18/02/2022 e il DM 27-10-2021 del MEF.
MEF DM 27-10-2021 (57,5 KiB, 234 hits)
INPS Circolare 28 del 18-02-2022 (266,8 KiB, 241 hits)