Stop all’aumento dell’età pensionabile fino al 2024. A prevederlo è il recente Decreto (MEF) del 27 ottobre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 10 novembre 2021, recante l’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. In realtà, il Decreto certifica un decremento della speranza di vita pari a 3 mesi. Tuttavia, per espressa previsione normativa, i requisiti non verranno adeguati al ribasso e restano confermati nella misura oggi vigente. Il valore negativo dovrebbe essere “scontato” dai futuri adeguamenti.
L’età pensionabile dal 2013 viene riparametrata ogni due anni in base alla variazione dell’aspettativa di vita che, grazie all’incremento del benessere generale, negli ultimi tempi sta aumentando progressivamente.
Vediamo i dettagli.
Requisiti pensione: pensione di vecchiaia a 67 anni
Le variazioni legate alla speranza di vita trovano applicazione per:
- la pensione di vecchiaia, che si consegue con 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi;
- la pensione di vecchiaia contributiva, per la quale sono richiesti 71 anni di età e almeno cinque anni di contribuzione effettiva (escludendo, quindi, le contribuzioni figurative).
I soggetti contributivi puri, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono conseguire la pensione di vecchiaia a 67 anni di età, con almeno 20 anni di contribuzione a condizione che il primo importo soglia non risulti inferiore a 1,5 volte il valore dell’assegno sociale (controvalore pari a 690,42 euro lordi mensili).
Anche la pensione anticipata contributiva (riserva anch’essa ai lavoratori contributivi puri), verrebbe adeguata alla speranza di vita. Ciò comporta che, per il biennio 2023-2024, è confermato il requisito anagrafico di 64 anni e di almeno 20 anni di contribuzione effettiva sempreché, il primo importo di pensione non risulti inferiore a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale (controvalore pari a 1.288,78 euro lordi mensili).
Pensione anticipata, contributi congelati fino al 2026
L’artt. 15 e 17 del DL n.4/2019 hanno sospeso retroattivamente l’adeguamento scattato dal 1° gennaio 2019 e i successivi tre adeguamenti previsti negli anni 2021, 2023 e 2025 con riferimento ai soli requisiti contributivi, e non anagrafici, per la pensione anticipata.
La pensione anticipata, infatti, permette di andare in pensione prima che maturi il requisito dell’età pensionabile ovvero i 67 anni per la pensione di vecchiaia. Bisogna però avere una certa anzianità contributiva, in misura differente tra uomini e donne. Anche l’anzianità contributiva è sottoposta all’adeguamento della speranza di vita.
Nello specifico, il requisito per la pensione anticipata rimane fermo – fino al 31 dicembre 2026 – a:
- 41 anni e 10 mesi di contributi per le lavoratrici;
- 42 anni e 10 mesi per i lavoratori;
a cui aggiungere 3 mesi di finestra mobile.
Età pensionabile lavori usuranti e precoci
La speranza di vita troverebbe applicazione anche al requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori gravosi e degli “usuranti”, attualmente fermo a 61 anni e 7 mesi, nonché ai lavoratori precoci per i quali è richiesto un requisito contributivo di 41 anni con almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19esimo anno di età, oltre a ulteriori requisiti soggettivi.
È stata la Legge di Bilancio 2018 che ha previsto la dispensa dall’adeguamento dal 1° gennaio 2019 dei requisiti per la pensione di vecchiaia e della pensione anticipata, nei confronti delle 15 categorie professionali rientranti nelle cosiddette mansioni usuranti.
La dispensa riguarda solo i lavoratori che hanno raggiunto un minimo di 35 anni di contribuzione; a condizione che al momento del pensionamento non risultino beneficiari dell’anticipo pensionistico.