Con il Messaggio 754 del 21 febbraio 2023 l’INPS comunica l’aggiornamento del sistema di gestione delle domande di pensione, al fine di consentire la presentazione delle richieste di accesso al pensionamento anticipato con Quota 103. La Manovra 2023 ha infatti introdotto dallo scorso 1° gennaio la possibilità di ottenere una prestazione economica sino al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
L’accesso alla “Pensione Anticipata Flessibile”, previa domanda all’Inps, è riservato a quanti raggiungono, entro il 31 dicembre 2023, un doppio requisito, in termini di età anagrafica ed anzianità contributiva, al pari degli antenati Quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi) in vigore nel biennio 2019 – 2021 e Quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi) prevista per il solo anno 2022.
L’INPS ha rilasciato in data 10 marzo la circolare n. 27/2023, con la quale fornisce le istruzioni complete e dettagliate sulla pensione anticipata flessibile cosiddetta Quota 103 ovvero per l’applicazione dell’art. 1, commi 283 e 284, della legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). per il diritto all’uscita anticipata dal lavoro al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.
Aggiornamento: con un recente comunicato stampa l’INPS comunica che ha aggiornato le procedure per la domanda di Quota 103 per i lavoratori iscritti all’AGO, Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive gestite dall’INPS e alla Gestione separata, con la definizione delle finestre di decorrenza previste in base alla categoria dei lavoratori.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Quota 103 Pensione anticipata 2023: cosa prevede la Legge di bilancio 2023
La Legge del 29 dicembre 2023 numero 197 ha inserito, all’interno del Decreto – legge 28 gennaio 2019 numero 4, l’articolo 14.1 concernente “Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile”.
L’articolo in questione, in continuità con le misure di Quota 100 e Quota 102, prevede, in via sperimentale per il 2023, un meccanismo di accesso anticipato alla pensione a beneficio degli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione separata.
Da notare che gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, che non siano già titolari di pensione, hanno la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini dell’accesso a Quota 103.
Escluso invece il cumulo gratuito per i periodi assicurativi accreditati presso le Casse di previdenza dei liberi professionisti.
L’accesso al pensionamento anticipato è garantito anche ai beneficiari dell’assegno di invalidità, a patto che cessi la titolarità dell’assegno stesso per mancata conferma o a seguito di revisione per motivi sanitari.
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Quali sono i requisiti di accesso a Quota 103
Il diritto alla pensione anticipata flessibile “Quota 103” opera al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.
Come disposto dall’articolo 14.1, comma 1 il diritto
“conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data”.
Qual è l’importo dell’assegno di “Pensione Anticipata Flessibile”
Il trattamento economico lordo mensile spettante grazie a Quota 103 non può eccedere una somma pari a cinque volte la pensione minima, corrispondente per il 2023 ad euro 2.818,70.
La prestazione viene riconosciuta per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia (ai sensi dell’articolo 24, comma 6, Decreto – legge 6 dicembre 2011 numero 201).
Quali sono le finestre di accesso a Quota 103
Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che maturano i requisiti anagrafico – contributivi:
- Entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto a Quota 103 dal 1° aprile 2023;
- A partire dal 1° gennaio 2023, ottengono il diritto a Quota 103 trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
Dipendenti pubblici
Per i dipendenti pubblici, tenuto conto della specificità del rapporto di impiegato nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa:
- I dipendenti pubblici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 accedono a Quota 103 dal 1° agosto 2023;
- I dipendenti pubblici che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023, fruiscono del pensionamento anticipato trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, comunque non prima del 1° agosto 2023.
La domanda di collocamento a riposo dev’essere “presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi” (articolo 14.1, comma 6).
Personale della scuola
Per quanto riguarda il personale del comparto scuola e AFAM la domanda di cessazione dal servizio dev’essere presentata entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico.
Quali sono i settori esclusi da Quota 103
Non può accedere a Quota 103 il personale appartenente a:
- Forze armate;
- Forze di polizia e Corpo di polizia penitenziaria;
- Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- Corpo della Guardia di finanza.
Altre categorie escluse
Quota 103 è in generale preclusa ai lavoratori coinvolti in programmi di esodo incentivato e di accompagnamento alla pensione con intervento dei Fondi bilaterali.
Compatibilità con l’attività lavorativa
Quota 103 non è cumulabile, a far data del primo giorno di decorrenza della stessa e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente ed assimilati.
Fanno eccezione le somme derivanti da prestazioni di lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro annui.
Come fare domanda di Pensione con Quota 103
Le istanze di accesso a Quota 103 possono essere presentate collegandosi alla sito web INPS www.inps.it e accedendo con le credenziali Spid, Cie o Cns seguendo il percorso “Pensione e previdenza – Domanda di pensione – Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.
In alternativa è possibile trasmettere le domande:
- Utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
- Chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Rinuncia a Quota 103
La citata Manovra 2023 ha altresì previsto (articolo 1, comma 286) un incentivo per i lavoratori dipendenti che, avendo maturato i requisiti minimi per l’accesso alla pensione con Quota 103, decidono di proseguire l’attività lavorativa.
Gli interessati hanno la possibilità di rinunciare all’accredito dei contributi a loro carico, destinati a finanziare l’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
A seguito della rinuncia:
- Viene meno l’obbligo dell’azienda di versare le somme all’Inps con modello F24, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà;
- La somma corrispondente alla quota di contributi non versata all’Inps, è corrisposta interamente al lavoratore, con aumento quindi del netto in busta paga.
Ulteriori istruzioni dall’Inps
Nel Messaggio 754 del 21 febbraio 2023 l’INPS rende noto anche che, con una circolare di prossima pubblicazione, saranno fornite ulteriori istruzioni su Quota 103.