Conclusosi il triennio di sperimentazione dell’accesso alla pensione anticipata con Quota 100, voluta a suo tempo dall’esecutivo Lega – Cinque Stelle, il legislatore ne ha replicato la formula anche per l’anno 2022, modificandone tuttavia i requisiti, sia anagrafici che contributivi.
La Manovra 2022 è intervenuta ritoccando Quota 100 (valido sino al 31 dicembre scorso). L’ultimo periodo aggiunto all’articolo 14 prevede per l’anno 2022 il diritto al trattamento pensionistico in presenza di 64 anni di età e 38 di anzianità contributiva, come tale ribattezzato Quota 102.
Il meccanismo ricalca in gran parte quella che è stata Quota 100. Per questo motivo, al fine di fornire utili chiarimenti sul passaggio alla nuova pensione anticipata è intervenuta la Circolare INPS dell’8 marzo 2022 numero 38.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Quota 102: a chi spetta?
Quota 102 è riservata agli iscritti INPS all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive e sostitutive della stessa, nonché alla Gestione separata.
I soggetti in questione devono maturare entro il 31 dicembre 2022:
- un’età anagrafica di 64 anni (non adeguata agli incrementi della speranza di vita)
- ed un’anzianità contributiva di 38 anni.
Come chiarito dalla Circolare INPS, il diritto a Quota 102 maturato entro il 31 dicembre “può essere fatto valere anche successivamente a tale data”. Pur nel rispetto delle tempistiche previste per l’apertura della cosiddetta “finestra”.
Pertanto, la pensione anticipata è diretta ai lavoratori classe 1958 che tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022 maturano 38 anni di contributi.
Quota 100
Prima della modifica operata dalla Manovra 2022 l’articolo 14 comma 1 prevedeva unicamente, in via sperimentale per il triennio 2019 – 2021, l’accesso alla pensione anticipata per coloro che raggiungevano un’età anagrafica di almeno 62 anni ed un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021, nel rispetto della “finestra”, poteva essere fatto valere anche successivamente.
Come si matura il requisito contributivo per quota 102?
Per il raggiungimento del requisito di tipo contributivo (38 anni) si considera la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato “fermo restando il perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla Gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico” (Circolare INPS).
E’ inoltre ammessa la possibilità, per gli iscritti a due o più gestioni previdenziali INPS (che non siano già titolari di pensione), di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti.
Al contrario, non è consentito utilizzare i periodi accreditati presso le Casse di previdenza dei liberi professionisti.
Da ultimo, ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto sono “considerati nella loro collocazione temporale” esplicando gli effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell’interessato.
Da quando decorre il diritto alla pensione con quota 102?
Per il diritto alla pensione con Quota 102 si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 14 (commi 5 e 6) del citato Decreto numero 4/2019.
Il meccanismo di decorrenza è differenziato a seconda del datore di lavoro (pubblico o privato) e della Gestione previdenziale che si fa carico della liquidazione del trattamento pensionistico, nello specifico:
- 3 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi da Pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi, pertanto la decorrenza della pensione non potrà essere anteriore:
- Al 1° maggio 2022 se la pensione è carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;
- 2 aprile 2022 per la pensione a carico dell’AGO;
- 6 mesi dalla maturazione dei requisiti per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, ne consegue che la decorrenza della pensione non potrà essere anteriore:
- 2 luglio 2022 se la pensione è liquidata dalla Gestione esclusiva dell’AGO;
- 1° agosto 2022 se il trattamento pensionistico è a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.
Prevista l’incumulabilità con i redditi da lavoro?
Ai sensi dell’articolo 14 comma 3 del Decreto numero 4/2019 Quota 102 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della stessa e sino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Prosegue invece la cumulabilità con le somme derivanti da prestazioni di lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
…e con altre forme di sostegno al reddito?
Grazie alle modifiche della Legge di bilancio 2022, la possibilità di erogare l’assegno straordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore, a sostegno del reddito dei lavoratori, è confermata anche per quanti raggiungono i requisiti previsti per l’opzione per accedere alla pensione con Quota 102.
Pertanto, sottolinea la Circolare INPS, a decorrere dal 1° gennaio scorso è possibile finalizzare l’assegno anche al perfezionamento, entro il 31 dicembre 2022, dei requisiti di accesso a pensione con la formula 64 + 38 anni.
L’erogazione dell’assegno straordinario è comunque subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale:
- Sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- Depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
All’interno degli accordi, in un’ottica di ricambio generazionale, dev’essere stabilito il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di quanti accedono a Quota 102.
Considerato che la decorrenza del trattamento pensionistico scatta trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata, l’assegno straordinario “deve essere erogato anche nei 3 mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica”, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi (Circolare INPS). L’assegno straordinario non può essere erogato oltre il 31 marzo 2023.
Con successivo messaggio, l’INPS fornirà le istruzioni operative per presentare la domanda di assegno straordinario.
Assegno di invalidità e passaggio alla pensione anticipata: è possibile?
Disciplinato dalla Legge numero 222/1984 l’assegno ordinario di invalidità non può essere trasformato in pensione anticipata (ex pensione di anzianità), compreso Quota 102.
Quanti hanno maturato i requisiti di età e contributi (64 + 38) nel corso del 2022:
- Prima di diventare titolari dell’assegno di invalidità;
- Ovvero quando già erano titolari della prestazione;
possono ottenere, su domanda, la pensione anticipata “subordinatamente alla cessazione della titolarità dell’assegno ordinario” (Circolare INPS).
In tal caso la cessazione dev’essere causata da:
- Mancata conferma dell’assegno;
- Revisione della prestazione per motivi sanitari;
anche successivamente all’anno 2022.
Slitta il trattamento di fine servizio
La Manovra 2022 nulla ha modificato in merito alla decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio (TFS / TFR), per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche e degli Enti pubblici di ricerca che accedono alla pensione anticipata con Quota 102.
Pertanto, nei confronti dei soggetti interessati, il termine di pagamento dell’indennità decorre non dal collocamento a riposo, bensì dalla data in cui il lavoratore avrebbe maturato il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico (pensione di vecchiaia o anticipata).
A seconda dell’ipotesi che si realizza per prima, il TFS / TFR sarà pagabile:
- Decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia;
- In alternativa, dopo 24 mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.
Se, nel corso del biennio, l’iscritto dovesse raggiungere l’età prevista per la pensione di vecchiaia, il periodo per la liquidazione del TFS / TFR potrebbe ridursi a 12 mesi a partire da tale ultimo evento, qualora “questo intervallo di tempo sia più favorevole rispetto al tempo di attesa residuo” (Circolare INPS).
Trascorsi 12 – 24 mesi è necessario considerare un ulteriore intervallo di 3 mesi, al fine di permettere all’INPS di provvedere al pagamento della prestazione previdenziale.
Resta comunque ferma la possibilità, per chi accede a Quota 102, di ottenere l’anticipo finanziario TFS / TFR.