Come anticipato ieri, l’attesa nota dell’Inps sull’Opzione Donna è stato rilasciato dall’Istituto previdenziale. Infatti con messaggio numero 9304 del 2 dicembre 2014 l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti sulla proroga dei termini per il raggiungimento dei requisiti previsti per il regime pensionistico Opzione Donna.
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A rivelarlo è ancora una volta il Corriere della Sera, che aveva anticipato anche il provvedimento, il quale con un nuovo articolo a firma di Enrico Marro comunica che sono stati riaperti i termini per le donne che vogliono ritirarsi a 57 anni.
In realtà anche questa volta si tratta di un’anticipazione, in quanto il testo del messaggio non è reperibile dal sito dell’Inps e quindi si tratta di un messaggio interno all’Istituto ed è diretto esclusivamente alle sedi periferiche dell’Istituto, ma data la rilevanza forse sarebbe il caso che l’Inps chiarisca definitivamente la questione con una nota ufficiale.
L’Inps chiarisce che in merito all’Opzione Donna, ha sottoposto al vaglio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alcuni aspetti operativi circa i termini di accesso alla pensione di anzianità. In attesa di avere una risposta certa e definitiva dal Ministero le sedi periferiche non dovranno respingere le domande di accesso all’Opzione Donna presentate anche se i requisiti non sono ancora maturati al 30/11/2014 ma dovranno accantonarle in attesa appunto di una eventuale proroga al 31/12/2015.
Inoltre, l’Istituto previdenziale ribadisce che con riferimento a tale categoria di lavoratrici, non è richiesto che la condizione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato sussista alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.
Anche se, come detto, il messaggio non è stato pubblicato sul portale da una ricerca in rete siamo riusciti a trovarne il testo, pubblicato dal sito pensionioggi.it e lo riportiamo qui di seguito.
Messaggio INPS numero 9304 del 2 dicembre 2014
Com’è noto, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i., le lavoratrici possono optare in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (c. d. regime sperimentale donna).
L’articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha fatto salva tale facoltà. Con il messaggio n. 9231 del 28 novembre 2014 sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alle modalità di esercizio dell’opzione in oggetto.
A seguito dell’emergere di ulteriori perplessità in merito alla portata della norma l’Istituto ha recentemente sottoposto al vaglio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alcuni aspetti operativi circa i termini di accesso alla pensione di anzianità del predetto regime sperimentale.
In attesa di conoscere gli esiti delle valutazioni che il predetto Dicastero vorrà rendere noti, si forniscono le seguenti istruzioni. Eventuali domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che perfezionano i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza della pensione si collochi oltre la medesima data, non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza.
La lavorazione di dette domande non rileva ai fini della determinazione dei tempi soglia di liquidazione delle pensioni. Si ribadisce, al riguardo, che anche con riferimento a tale categoria di lavoratrici, non è richiesto che la condizione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato sussista alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.
Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni sulle modalità di lavorazione delle predette domande una volta ricevuti i chiarimenti richiesti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Direttore generale
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