In materia di deducibilità rafforzata dei contributi versati dal lavoratore di prima occupazione alla previdenza complementare, il quinquennio rilevante ai fini dell’ottenimento dell’extra deducibilità decorre dall’anno in cui il contribuente ha acquisito la residenza fiscale in Italia.
Infatti, la possibilità di non perdere il plafond di deducibilità rimasto inutilizzato nel corso del primo quinquennio di adesione alla previdenza complementare richiede che ci sia un reddito soggetto a “tassazione in Italia”, dunque è necessario che il lavoratore sia residente in Italia al momento del versamento dei contributi oggetto di deduzione.
Questo è il principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n°30 del 2024.
Prima di entrare nello specifico del chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate è necessario innanzitutto soffermarsi sul concetto di lavoratore di prima occupazione.
Cosa si intende per lavoratore di prima occupazione
Per individuare la nozione di lavoratore di prima occupazione è necessario rifarsi alla circolare n° 70/2007.
In tale documento l’Agenzia delle entrate ha chiarito che si intendono per tali quei soggetti che alla data di entrata in vigore del D. Lgs 252/2005 (art.8 c.6) non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.
Cosicché ai fini della deducibilità dell’extra plafond dei contributi versati alla previdenza complementare, il lavoratore non deve risultare titolare di una posizione contributiva aperta presso un ente di previdenza obbligatoria al 31 dicembre 2006 e, dopo essersi iscritto ad una qualsiasi previdenza obbligatoria, partecipa a forme di previdenza complementare, collettiva o individuale.
Dunque devono ricorrere entrambi i requisiti: assenza di iscrizione a una previdenza obbligatoria prima del 2007 e iscrizione ad una previdenza complementare.
Tale riferimento temporale è fissato dalla norma che regola l’extra deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare.
Come funziona la deducibilità rafforzata dei contributi versati alla previdenza complementare
In premessa abbiamo parlato di deducibilità rafforzata dei contributi versati alla previdenza complementare.
In base al TUIR (articolo 10, comma 1, lettera ebis) DPR 917/86), la deducibilità dei suddetti contributi è ammessa nel limite annuo di 5.164, 57 euro. Si tratta di un limite annuo, se il lavoratore non lo sfrutta per intero nell’anno X, non può riportarlo nell’anno successivo per cumularlo con il limite di 5.164, 57 previsto per l’anno X+1.
In considerazione di ciò, è intervenuta la norma in parola, D.Lgs 252/2005 (art.8 ) grazie alla quale il lavoratore di prima occupazione ha la possibilità di non perdere la parte di deducibilità non sfruttata nei primi 5 anni di previdenza complementare.
Come da circolare n. 70/E del 2007,
la disposizione ha l’intento di agevolare i soggetti di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al plafond di 5.164,57 euro, permettendo loro di costituirsi una adeguata prestazione pensionistica complementare.
Dunque, rispetto a quanto versato nei primi 5 anni sotto al limite di deducibilità annuo di 5.164,57 euro, lo scarto positivo non è perso, ma va a formare un ulteriore plafond deducibile che il lavoratore può far valere entro i venti anni successivi. Dal sesto al venticinquesimo anno successivo.
In tal modo potrà dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati a forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di 5.164,57 euro e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui (per il totale massimo quindi di 7.746,86 euro).
Previdenza complementare lavoratori di prima occupazione. Indicazioni sulla decorrenza dei 5 anni
In base a quanto detto fin qui, tutto ruota intorno al mancato utilizzo del plafond di deducibilità nei primi 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare.
Da quanto decorrono i 5 anni, nella situazione di un lavoratore che:
- l’anno 2013 ha sottoscritto un contratto in Italia come lavoratore subordinato per la durata di 3 settimane, durante le quali ha versato contributi per la previdenza obbligatoria all’INPS senza aderire ad alcuna posizione di previdenza complementare;
- dal 2013 al 2018 non ha svolto attività lavorativa;
- dal 2018 al 2023 ha lavorato in Austria per 5 anni come lavoratore subordinato, iscrivendosi all’AIRE, versando i contributi di previdenza obbligatoria ed aderendo ad una forma di previdenza complementare in tale Stato;
- dal 1° giugno del 2023 ha cominciato a lavorare in Italia come lavoratore subordinato (presso la società ”…..”) aderendo ad un fondo di previdenza complementare in Italia il 5 giugno 2023.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Ebbene, secondo l’Agenzia delle entrate, il quinquennio rilevante ai fini dell’ottenimento dell’extra deducibilità decorre dalla data in cui il contribuente ha acquisito la residenza fiscale in Italia. Dal 2023 nel caso specifico della situazione di cui alla risposta n° 30.
Infatti, la norma sull’extra deducibilità riguarda forme di previdenza complementare che consentono la deducibilità dei contributi versati ai fini della determinazione del reddito soggetto a tassazione in Italia. Da qui, la rilevanza della residenza fiscale.