Per il 2019 è previsto un aumento delle pensioni dell’1.1%; il MEF ha infatti provveduto a pubblicare in Gazzetta Ufficiale il valore della perequazione delle pensioni. Tecnicamente si tratta del valore della variazione percentuale utile per il calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni spettante per l’anno 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019. Questo valore potrà poi essere conguagliato con pari Decreto verso la fine del prossimo anno.
Nello stesso Decreto del Ministero delle Economie e Finanze 16 novembre 2018 pubblicato in GU viene reso noto il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l’anno 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Aumento pensioni 2019: +1.1% per l’importo degli assegni
Per il nuovo anno quindi, come è accaduto per il 2018, vi sarà un aumento degli assegni pensionistici dell’1.1%. La novità dovrà poi essere recepita dall’INPS che provvede entro fine anno a pubblicare una apposita circolare con la quale rende noti gli importi aggiornati delle pensioni, validi dal 1° gennaio 2019.
Detto aumento è stato stabilito con apposito DM del 16/11/2018 del Ministero dell’economia e delle finanze, il quale determinata la variazione percentuale per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2018 e 2019. Nello stesso Decreto viene fissato anche il valore definitivo per l’anno 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018. Il MEF ha confermato la percentuale dell’1.1% fissata per il 2018, quindi non vi sarà alcun conguaglio.
MEF: DM 16 novembre 2018
Il DM 16/11/2018 del MEF ha quindi disposto:
- la conferma dell’aumento percentuale dell’1.1% per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2017 , a partire dal 1° gennaio 2018;
- la nuova percentuale di variazione dell’1.1% per il calcolo della perequazione delle pensioni, per l’anno 2018, a partire quindi dal 1° gennaio 2019, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
Perequazione pensioni: come funziona
Ma come funziona il meccanismo della perequazione della pensione? A differenza dei salari e degli stipendi dei lavoratori dipendenti che sono fissati periodicamente dalla contrattazione collettiva il meccanismo di variazione delle pensioni è legato all’inflazione ed in particolare ad un indice fornito dall’ISTAT.
Parliamo dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che l’Istituto di Statistica pubblica annualmente. La variazione di questo indice può essere in aumento oppure in diminuzione, tuttavia come stabilisce la legge, in caso di diminuzione non si avrà una diminuzione della pensione, ma questa rimarrà invariata. Ed è proprio quello che è successo negli ultimi anni prima del 2017/2018 quando vi è stato il primo aumento dell’1.1% dopo 4 anni di variazioni negative.
L’indice inoltre si calcola inizialmente in forma di indice provvisorio (è ancora una stima) e successivamente in via definitiva; ecco perchè questo meccanismo potrebbe portare ad un conguaglio di fine anno. Nel DM 16 novembre 2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti fissato “in via previsionale” l’indice di variazione; questo dovrà essere applicata ai trattamenti pensionistici mensili dell’anno successivo.
Per questa ragione questo indice potrà poi essere confermato o sostituito alla fine dell’anno stesso da un indice ISTAT di variazione definitivo. Per questa ragione in corso d’anno si fissa la variazione delle pensioni; questa può essere in aumento o pari a zero (in caso di indice pari a zero o negativo). A fine anno invece si calcola il conguaglio che potrà essere:
- positivo: se la variazione definitiva sarà superiore a quella previsionale. In questo caso si avrà una somma aggiuntiva a conguaglio sulla pensione.
- negativo: con la variazione definitiva inferiore a quella previsionale. In questo caso si dovrà sottrarre tale importo dalla pensione.
Ministero Economia e Finanza, DM 16 novembre 2018
Di seguito pubblichiamo il testo del Decreto Ministeriale così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
MEF DM del 16-11-2018 (126,1 KiB, 1.011 hits)