È già possibile chiedere telematicamente la rinuncia delle detrazioni fiscali 2020 per i pensionati. Infatti, a decorrere dal 15 ottobre 2019, i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito, di cui all’art. 13 del Tuir, sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno, per ciascun periodo d’imposta.
Per quest’anno, gli interessati devono compilare la dichiarazione tramite il servizio online “Detrazioni fiscali – domanda e gestione”. In assenza di tali richieste, l’Istituto Previdenziale procederà ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta sulla base del reddito erogato. Ne dà notizia l’INPS con una notizia dell’11 ottobre 2019, specificando che è possibile richiedere anche l’applicazione dell’aliquota maggiore degli scaglioni annui di reddito.
Rinuncia detrazioni fiscali pensionati: domanda e gestione
Con il Messaggio n. 5089 del 20 dicembre 2017, l’INPS ha avuto modo di chiarire se i pensionati sono obbligati a manifestare con apposita istanza annuale l’intenzione di intendano rinunciare in tutto o in parte della detrazione di cui all’art. 13 del Tuir (cd. detrazioni per reddito).
Sul punto, assume rilevanza quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E del 5 marzo 2008. Al riguardo, è stato precisato che le detrazioni, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio:
- è in possesso di altri redditi;
- perché ricorrono le condizioni per l’applicazione delle detrazioni minime;
può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.
Pertanto, tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 7 del Tuir, l’imposta deve essere determinata con riferimento alle sole vicende o fatti economici fiscalmente rilevanti avvenuti nell’anno di riferimento e che il riconoscimento della detrazione costituisce un diritto per il contribuente e un correlativo obbligo per il sostituto di imposta, i beneficiari di prestazioni interessati al non riconoscimento in misura totale o parziale della detrazione in questione sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno.
Parimenti, si conferma che devono essere annualmente comunicate all’INPS le richieste di applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito. Tali aliquote comportano trattenute fiscali maggiori di quelle commisurate alle prestazioni erogate.
IRPEF pensioni: come funziona
Così come per i redditi di lavoro dipendente, sulle pensioni si pagano imposte, ossia l’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche). L’art. 11 del Tuir stabilisce il meccanismo di applicazione dell’Irpef. Si tratta di un’imposta progressiva a scaglioni, poiché a fasce di reddito maggiori corrisponde l’applicazione di una percentuale maggiore. Quindi vale il principio secondo il quale più guadagni più paghi.
Unica eccezione si ha per le pensioni che non raggiungono la soglia minima di 8.125 euro, ossia la cd. no tax area. In questo caso non si applica alcuna Irpef ma non si può utilizzare alcuna detrazione, ossia quelle spese che riducono l’imposta da versare al Fisco.
Nel dettaglio, si applicano le seguenti percentuali:
- da 0 a 8.125 euro: no tax area;
- 8.126 euro – 15.000 euro: 23%;
- 15.001 euro – 28.000 euro: 27% (della parte eccedente i 15mila euro) alla quale si aggiungono 3.450 euro, ovvero il 23% di 15mila euro;
- 28.001 euro – 55.000 euro: 38% (della parte eccedente i 28mila euro) più 6.960 euro (l’imposta dovuta per il reddito fino a 28mila euro);
- 55.001 euro – 75.000 euro: 41% (della parte eccedente i 55mila euro) più 17.220 euro (imposta dovuta per il reddito fino a 55mila euro);
- oltre i 75.000 euro: 43% (della parte che supera i 75mila euro) alla quale si aggiungono 25.420 euro (imposta dovuta per il reddito che non oltrepassa questa soglia).
Rinuncia detrazioni fiscali e aliquota maggiore: comunicazione pensionati
I pensionati che intendessero richiedere:
- l’applicazione dell’aliquota maggiore degli scaglioni annui di reddito;
- il non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta sul reddito;
sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno, per ciascun periodo d’imposta.
Dal 15 ottobre 2019 è possibile inviare le richieste per il 2020, compilando la dichiarazione tramite il servizio online Detrazioni fiscali – domanda e gestione.
In assenza di tali richieste, l’Istituto procederà ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta sulla base del reddito erogato.