Come di consueto, anche per l’anno 2018 l’INPS eroga la somma aggiuntiva, meglio conosciuta come quattordicesima pensionati:
- sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2018, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni; e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti;
- per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2018 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione;
- per la gestione pubblica, sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 30 giugno 2018, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni; e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti;
- coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° luglio 2018 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione, sulla rata di dicembre 2018.
Ma quali sono i requisiti reddituali da possedere per poter richiedere la quattordicesima INPS? Quanto spetta? È necessario fare domanda all’INPS? Quanti contributi bisogna aver maturato? Nel seguente articolo ti spiegheremo tutto quello di cui hai bisogno.
Quattordicesima INPS: cos’è
Per quest’anno, sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1955. L’aumento spetta, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione; con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età.
Analogamente, il beneficio viene attribuito in maniera proporzionale sulle pensioni spettanti per un numero limitato di mesi; come ad esempio in caso di pensioni di nuova liquidazione con decorrenza diversa dal 1° gennaio.
Da notare, inoltre, che la somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria, in quanto il relativo diritto viene verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.
Quattordicesima pensionati: importo
L’ammontare della quattordicesima ha subito una variazione con la Legge di Bilancio 2017, in quanto è stata modificata la Tabella che riportava le modalità attraverso le quali si poteva ricavare l’importo complessivo e totale per ciascun lavoratore, che differisce in base all’età e agli anni di contributi maturati.
In buona sostanza l’Allegato D alla Legge di Bilancio – che appunto sostituisce la Tabella A del Decreto Legge n. 81/2007 – dà in versione grafica la possibilità di comprendere ciò che la Legge ha previsto.
Difatti, il grafico mostra la previsione di due diverse casistiche, che riguardano:
- i soggetti che percepiscono un reddito fino a 1,5 volte il trattamento minimo INPS (pari a 752,83 euro);
- i soggetti che percepiscono un reddito che va tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo INPS (ossia tra 752,83 euro e 1.003,78 euro).
Perciò l’importo varierà principalmente in base a due elementi:
- l’anzianità contributiva complessivamente maturata (al fine della valutazione dell’anzianità contributiva deve essere considerata tutta la contribuzione – obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto – relativa alla pensione su cui spetta il beneficio, utile e non utile per il diritto a pensione, ivi compresa eventuale contribuzione utilizzata per la liquidazione di supplementi);
- e il reddito del pensionato.
Limiti di reddito 2018
Attualmente quindi:
- con un reddito sino a 1,5 volte il trattamento minimo INPS l’importo spettante sarà pari a 437, 546 e 655 euro rispettivamente, a seconda che la contribuzione versata sia inferiore a 15 anni, compresa tra 15 e 25 anni o superiore a 25 anni;
- con un reddito compreso tra 1,5 volte e 2 volte il trattamento minimo INPS l’importo spettante sarà pari a 336 euro, 420 euro o 504 euro rispettivamente, a seconda che la contribuzione versata sia inferiore a 15 anni, compresa tra 15 e 25 anni o superiore a 25 anni.
Quattordicesima pensioni: requisiti
I limiti reddituali da rispettare per ricevere la quattordicesima, erogata sulla base del solo reddito personale, sono i seguenti:
- per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva fino a 15 anni e per gli ex autonomi che abbiano versato i contributi fino a 18 anni, l’importo della “quattordicesima” è pari ai 336 euro (limite massimo reddituale pari a 10.122,86 euro);
- pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva tra i 15 e i 25 anni e per i pensionati ex lavoratori autonomi con anzianità contributiva dai 18 ai 28 anni di contributi versati, l’importo della “quattordicesima” è pari a 420 euro (limite massimo reddituale pari a 10.206,86 euro);
- pensionati lavoratori ex dipendenti con più di 25 anni di contributi e i pensionati ex lavoratori autonomi con più di 28 anni di contributi versati, l’importo della “quattordicesima” è pari a 504 euro (limite massimo reddituale pari a 10.290,86 euro).
Il beneficio è concesso interamente fino ad un limite di reddito pari a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; oltre tale importo l’aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (c.d. clausola di salvaguardia).
Per esempio, un pensionato con un reddito personale di 9.900 euro ed oltre 25 anni di contributi da lavoro dipendente avrà diritto ad una somma pari a 390,86 euro (10.290,86 euro – 9.900 euro).
Redditi per la determinazione della quattordicesima
Ma come si fa a calcolare il reddito complessivo individuale? Secondo la disposizione normativa, si tiene conto infatti dei redditi di qualsiasi natura compresi:
- i redditi esenti da imposte;
- redditi assoggettabili all’IRPEF fatte salve le esclusioni previste dalla legge;
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali;
ad eccezione di quei redditi che derivano:
- dall’assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari;
- indennità di accompagnamento;
- dal reddito della casa di abitazione;
- dai trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- da tutte le competenze arretrate sottoposte tassazione separata.
Altri Redditi esclusi
Non devono altresì essere considerati i redditi:
- delle pensioni di guerra;
- dell’indennità prevista per i ciechi parziali (ex art. 3 L. n.508/1988), e dell’indennità di comunicazione prevista per i sordi pre-linguali (ex art. 4 L. n.508/1988);
- dell’indennizzo previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Non rientrano infine nel calcolo del reddito:
- l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10 della L. n.388/2000 e corrisposto in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno a favore dei soggetti che siano titolari di trattamenti pensionistici che non superino l’ammontare del trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che per espressa previsione della norma stessa (comma 10) non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali;
- i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità; ciò in quanto tali interventi economici presentano le caratteristiche di rimborso spese per oneri particolari sopportati dagli anziani piuttosto che quelle di redditi erogati con continuità.
Quattordicesima pensionati: domanda
È necessario fare domanda per ottenere la quattordicesima? Assolutamente no. I pensionati, sia privati che pubblici, riceveranno una comunicazione di erogazione della quattordicesima mensilità e troveranno il dettaglio della voce direttamente nel cedolino del mese di luglio.