Entro il 31 marzo 2018, è possibile presentare le nuove domande di pensione di inabilità per esposizione amianto. Con la circolare congiunta numero 7 del 19 gennaio 2018, si illustrano le nuove modalità di riconoscimento approvate da INPS e INAIL.
Le pensioni di inabilità sono prestazioni previdenziali riconosciute ai lavoratori nel caso in cui sorga una assoluta e permanente incapacità a svolgere una qualsiasi attività lavorativa. Può essere richiesta sia dai lavoratori dipendenti e sia dai lavoratori autonomi. Possono esercitare tale diritto in presenza dei presupposti di legge, anche gli iscritti alla Gestione Separata.
Pensione di inabilità, requisiti e domanda
Oltre all’impossibilità allo svolgimento di una attività lavorativa, sono infatti necessari almeno cinque anni di contributi versati dal richiedenti. E’ poi richiesta la cessazione dell’attività lavorativa o la cancellazione dagli albi professionisti nel caso di lavoratori autonomi.
La presentazione della domanda, invece, può avvenire online e con allegata la certificazione medica pertinente a dimostrare l’assoluta e permanente incapacità del lavoratore allo svolgimento di una attività lavorativa.
Per la pensione inabilità, sono poi state di recente introdotte delle nuove patologie a seguito dell’esposizione all’amianto. Quest’ultime, danno diritto a tale prestazione anche nel caso in cui l’incapacità lavorativa sia solo parziale.
Pensione di inabilità per esposizione amianto, circolare INPS
Inps e Inail, hanno definito unitariamente delle nuove modalità per richiedere la pensione di inabilità per esposizione amianto, ovvero l’assegno mensile per soggetti che sono affetti da una malattia di origine professionale riconducibile all’esposizione amianto. I dettagli, possono essere consultati online sul sito ufficiale dell’Inps o in fondo a questo articolo, dove potete scaricare la circolare numero 7 del 2018.
Rispetto ai requisiti di riconoscimento, la nuova circolare emessa riconosce nei confronti delle pensioni di inabilità delle nuove patologie che danno luogo a tale diritto, ovvero:
- Per mesotelioma pleurico.
- In caso di mesotelioma pericardico.
- Nel caso di mesotelioma Peritoneale.
- Per mesotelioma della tunica vaginale del testicolo.
- In caso di carcinoma Polmonare.
- In presenza di Asbestosi.
Inoltre, per avvenuto riconoscimento della causa servizio, non vi è l’obbligo da parte del lavoratore di certificazione nei confronti dell’Inail. La pensione di inabilità, infatti, è riconosciuta in presenza di tali patologie anche nel caso in cui non sia presente una assoluta e permanente impossibilità nello svolgere una qualsiasi attività lavorativa.
Come richiedere la pensione di inabilità per esposizione da amianto
La nuova circolare dell’Inps sulla pensione inabilità per esposizione da amianto, detta anche importanti chiarimenti sui requisiti amministrativi richiesti per esercitare tale diritto.
In merito, si fa presente che il requisito contributivo è considerato perfezionato, nel caso in cui risultino almeno cinque anni di contributi versati o accreditati al richiedente della pensione.
Infine, l’Inps, definisce le modalità di presentazione delle domande per la pensione inabilità per esposizione da amianto. Le stesse, potranno essere presentate telematiche mediante 3 importantissime opzioni, quali:
- Domanda online tramite accesso diretto al sito del Pin e muniti di un Pin personale.
- Domanda online tramite contact center.
- Supporto di intermediari autorizzati per la presentazione della domanda online.
Entro il 31 marzo 2018, la procedura in questione dovrà essere completa, poiché le domande di riconoscimento della pensione di inabilità sono fissate ogni anno a tale data. E’ necessario, anche allegare il certificato che attesti la patologia del richiedente e in base alle nuove casistiche ammesse con la recente circolare dell’Inps.
Circolare congiunta INPS – INAIL numero 7 del 19-01-2018 pdf
Di seguito alleghiamo la Circolare congiunta INPS e INAIL numero 7 del 19 gennaio 2018 con le modalità di riconoscimento della pensione di inabilità per esposizione amianto e le relative istruzioni operative e normative.
Circolare INPS-INAIL numero 7 del 19-01-2018 (160,0 KiB, 611 hits)