La pensione estera, o anche detta pensione a carico di stato estero, è un trattamento pensionistico a favore di un cittadino residente in Italia, a carico di uno Stato Estero. Come sono tassate queste pensioni e cosa c’è da sapere in materia?
Partiamo col dire che i redditi da pensione, ovvero i redditi percepiti dai pensionati a seguito di prestazioni svolte nel territorio nazionale sono imponibili a livello fiscale con caratteristiche simili a quelle dei redditi da lavoro dipendente. E’ infatti prevista una ritenuta fiscale alla fonte a titolo di acconto dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) da parte del soggetto che liquida il trattamento pensionistico, sia esso l’Inps (per la generalità dei dipendenti privati) o il Ministero del Tesoro per gli statali. Vengono inoltre riconosciute una serie di detrazioni il cui compito è abbattere l’Irpef lorda, come quelle per familiari a carico o per la semplice produzione di un reddito da pensione. Gli enti che erogano le prestazioni devono inoltre consegnare al pensionato la Certificazione Unica (CU) il cui scopo è quello di attestare l’ammontare dei redditi riconosciuti con riferimento al periodo d’imposta precedente. Una tassazione particolare è invece prevista per le cosiddette pensioni estere.
Analizziamo in dettaglio cosa sono e come comportarsi in termini di Irpef.
Cosa sono le pensioni estere e come vengono tassate?
Si considerano pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito dell’attività lavorativa svolta nel medesimo stato.
Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estero sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Pensioni estere pubbliche
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato, da una sua suddivisione politico – amministrativa ovvero da un ente locale.
In linea generale le pensioni pubbliche “sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono” (istruzioni Agenzia entrate 730-2023, disponibili sul sito “agenziaentrate.gov.it”).
Pensioni estere private
Si qualificano come pensioni private quelle riconosciute da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico.
Sempre le istruzioni 730-2023 affermano che, di norma, le pensioni in parola sono “imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario”.
Esempi di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni
In base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono cosi assoggettate a tassazione:
- Argentina, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Venezuela, le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione esclusivamente in Italia;
- Belgio e Germania, le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- Francia, le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese. Le pensioni private sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia. Al contrario, le pensioni che la vigente Convenzione Italia – Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza sociale” sono imponibili in entrambi gli Stati;
- Australia, tanto le pensioni pubbliche quanto quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- Canada, le pensioni pubbliche e private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 12 mila dollari canadesi o l’equivalente in euro;
- Svizzera, le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità elvetica. In caso contrario sono tassate esclusivamente in Italia. La tassazione italiana opera anche per le pensioni private.
Pensionati esteri trasferiti nel Sud Italia
Le persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri (pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati) a prescindere dalla nazionalità (italiana o straniera) possono optare per un regime impositivo favorevole che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 7% sui redditi prodotti all’estero (ad esempio interessi su conti correnti e depositi bancari, plusvalenze).
La tassazione al 7% opera a patto che gli interessati:
- Trasferiscano la propria residenza fiscale in un Comune delle regioni del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Basilicata, Campania, Abruzzo, Molise e Puglia) ovvero nelle zone colpite dai sismi del 6 aprile 2009, del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 con una popolazione non eccedente i 20 mila abitanti;
- Non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti quello in cui l’opzione diviene efficace;
- Trasferiscano la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
L’opzione per la tassazione agevolata dev’essere espressa in dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia.
L’opzione stessa:
- Opera per i primi 9 periodi d’imposta successivi quello in cui è divenuta efficace;
- E’ efficace anche se a partire dal secondo periodo d’imposta di validità, il contribuente trasferisce la residenza in un altro Comune con non più di 20 mila abitanti.
L’imposta sostitutiva dev’essere versata con modello F24 in un’unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (codice tributo 1899).
Come revocare l’opzione
Da ultimo, il contribuente può revocare l’opzione in uno dei periodi d’imposta successivi quello di esercizio, comunicandola nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo d’imposta di validità dell’opzione.
In caso di revoca sono comunque fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti.
Gli effetti dell’opzione, ad ogni modo:
- Non si producono se viene accertata l’insussistenza dei requisiti previsti;
- Decadono (cioè cessano dall’esercizio successivo) al venir meno dei medesimi requisiti, nonché in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva dovuta, salvo che il versamento venga effettuato entro la data di scadenza del saldo relativo al periodo d’imposta successivo quello cui l’omissione si riferisce (con sanzioni e interessi).
La revoca o la decadenza del regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.
Pensionati che percepiscono il pagamento fuori dal territorio nazionale
Caso diverso invece è quello del pensionato italiano all’estero ovvero dei pensionati che percepiscono il pagamento fuori dal territorio nazionale. La persona cioè che ha raggiunto i requisiti per la pensione italiana, però poi si trasferisce all’estero e continua a percepire l’assegno fuori dall’Italia. Pensiamo ad esempio agli immigrati in Italia che poi tornano nel paese di origine.
Un passaggio molto importante in questo caso è l’accertamento in vita da parte dell’INPS.
Accertamento dell’esistenza in vita: cos’è e come funziona
Questo servizio consente di accertare l’esistenza in vita dei pensionati che percepiscono il pagamento fuori dal territorio nazionale. Il controllo viene effettuato attraverso la spedizione di un modulo che va compilato e consegnato a Citibank. Maggiori approfondimenti qui.