Nuovo regime agevolato facoltativo per i percettori di pensioni estere che intendono trasferirsi in un piccolo comune del Sud Italia, con al massimo 20.000 abitanti. Questi ultimi, infatti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi “esteri” a un’imposta sostitutiva del 7%. Altro beneficio riguarda l’esonero dagli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale e dal pagamento di Ivie e Ivafe.
La novità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) all’art. 1, co. 273 e ss. Il nuovo articolato s’inserisce nel corpus normativo del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), ed in particolare al capo I del titolo I, istituendo il nuovo art. 24-ter. Ma vediamo nel dettaglio come funziona il nuovo regime facoltativo e chi può accedervi.
Pensioni estere: incentivi fiscali per chi si trasferisce nel sud Italia
La novità legislativa è rivolta alle persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri (pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati), che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni del Mezzogiorno, vale a dire:
- Sicilia;
- Calabria;
- Sardegna;
- Campania;
- Basilicata;
- Abruzzo;
- Molise;
- e Puglia.
Il comune, inoltre, deve avere una popolazione non superiore a 20mila abitanti.
Al nuovo regime di tassazione, peraltro, possono accedere solo le persone fisiche che:
- non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace;
- trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
Il requisito del trasferimento della residenza è soddisfatto se sono rispettati i criteri fissati, in linea generale, dall’articolo 2, comma 2, Tuir, in base al quale:
- “ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.
In cosa consiste l’incentivo fiscale
Chi intende accedere al nuovo regime fiscale può assoggettare i redditi, di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione. Inoltre, l’opzione è valida per i primi cinque periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene efficace.
Per l’individuazione dei redditi percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, occorre fare riferimento ai criteri stabiliti dall’articolo 165, comma 2 del Tuir.
L’imposta sostitutiva deve essere pagata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applica la disciplina dettata per l’Irpef. L’imposta sostitutiva non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo.
Trasferimento del pensionato nel Mezzogiorno d’Italia: come funziona
Chi decide di optare per il regime dell’imposta sostitutiva deve indicare la giurisdizione (o le giurisdizioni) in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione.
Successivamente, l’Agenzia delle entrate trasmette queste informazioni, attraverso idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate.
L’opzione deve essere espressa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia e opera a partire da tale periodo.
È possibile revocare l’opzione. In tal caso, però sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. Mentre si decade dall’imposta sostitutiva in caso di:
- accertamento dell’insussistenza dei requisiti previsti ovvero il venir meno degli stessi
- ovvero, omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva.
Aspetti dichiarativi
Ai fini dichiarativi, coloro che esercitano l’opzione, per i periodi d’imposta in cui la stessa è valida:
- non sono tenuti alla presentazione del quadro RW;
- sono esenti dal pagamento dell’Ivie.