La Corte Costituzionale si è di recente occupata di una importante casistica sulle pensioni di anzianità. In particolare, interviene sul lavoro svolto nel cosiddetto periodo di finestra mobile e di una non penalizzazione sul trattamento pensionistico dovuto in presenza di talune condizioni.
Il 9 febbraio 2018 con la sentenza numero 23, la Corte Costituzionale fornisce una interessante risposta su alcune casistiche spesso ricorrenti nelle pensioni di anzianità. Si è pronunciata, infatti, nei casi di un lavoratore autonomo con requisiti anagrafici e contributivi maturati al 30 novembre 2011. In applicazione di una finestra mobile che ne ha spostato la decorrenza di tale pensione successivamente ai 18 mesi.
Cosa è accaduto nello specifico? Che il lavoratore autonomo aveva continuato di fatto a svolgere una attività lavorativa per i successivi diciotto mesi, maturando ulteriori contributi. Ciò, ha generato un reddito calcolato per il rateo di pensione dovuto dal lavoratore autonomo più basso nonostante la presenza di maggiori contributi.
Nel merito di questa questione, la Corte Costituzionale ha quindi emesso la recente sentenza. La stessa, ha stabilito che una riduzione del trattamento della pensione di anzianità non è ammessa nel caso di attivazione di finestra mobile.
Pensioni di anzianità e finestre mobili, dettagli della vicenda sottoposta alla Consulta
La vicenda, legata alle pensioni di anzianità e finestre mobili, di cui era stato chiesto il giudizio di costituzionalità era stata presentata in prima istanza dal Tribunale Ordinario di Trento per un errore nel calcolo della pensione Inps riscontrato dal lavoratore autonomo. Nel calcolo, infatti, l’Inps aveva utilizzato due diversi trattamenti per i periodi di contributi antecedenti e successivi alla finestra mobile. Il risultato, ha portato alla citata penalizzazione per il dipendente rispetto al calcolo finale del trattamento pensionistico dovuto.
Secondo il lavoratore, invece, le settimane svolte nel periodo della finestra mobile dovevano essere calcolate in modo diverso. In particolare, dovevano essere considerate come antecedenti alla data di maturazione dei requisiti anagrafici e di contributi per l’accesso alle pensioni anzianità. Con la sentenza appena analizzata e pubblicata il 9 febbraio 2018, la Corte Costituzionale si pronuncia quindi nel merito della legittimità della norma applicata fornendo utilissime indicazioni sulla materia. La non penalizzazione del lavoro svolto nella finestra mobile sul calcolo del trattamento pensionistico di anzianità.
Lavoratori autonomi e pensioni di anzianità, cosa prevede la legge
Fermo restando il caso esaminato dalla Corte Costituzionale, ecco cosa prevede ad oggi la normativa sulle pensioni di anzianità. Abbiamo utilizzato come riferimento la scheda informativa presente sul sito ufficiale dell’Inps dove troviamo queste informazioni:
- La pensione di anzianità prevede entro la data del 31 dicembre 2011, l’obbligo per il lavoratore di raggiungere una quota pari alla somma dell’età anagrafica e di un minimo di contributi.
- Con riferimento ai requisiti anagrafici perfezionati a partire dal primo gennaio 2011, i lavoratori maturano il diritto ad una pensione di anzianità con un differimento di 12 o 18 mesi.
Ai lavoratori autonomi, viene quindi applicata una finestra mobile pari a 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per le pensioni anzianità.
Corte Costituzionale – Sentenza 23-2018 pdf
Ecco il testo della sentenza numero 23 del 9 febbraio 2018 della Corte Costituzionale in tema di Pensioni di anzianità e fineste mobili per i lavoratori autonomi.
Corte Costituzionale - Sentenza 23-2018 (177,3 KiB, 973 hits)
Fonte: Corte Costituzionale