Via libera dall’INPS al taglio delle pensioni d’oro, i soggetti titolari di un trattamento previdenziale che sfora i 100.000 euro annui lordi, subiranno la decurtazione della pensione per effetto del cosiddetto contributo di solidarietà. Il taglio, che sarà progressivo all’aumentare del reddito percepito, è operativo dal 1° gennaio 2019 e ha durata quinquennale.
La nuova misura ha la finalità di ristabilire una questione di equità sociale. Infatti, l’obiettivo è quello di colpire quei pensionati che ricevono una pensione elevata che non corrisponde effettivamente ai contributi da loro versati durante la carriera lavorativa. Dunque, si colpiranno solo quei soggetti che non hanno versato i corrispondenti contributi che giustificano l’elevato trattamento previdenziale. Inoltre, attraverso alla decurtazione alle pensioni d’oro verranno recuperate risorse finanziarie utili per aumentare il fondo dedicato al reddito di cittadinanza e alle pensioni minime.
La notizia è giunto dall’INPS con la Circolare numero 62 del 7 maggio 2019, che recepisce le novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 261 e successivi della Legge 145/2018). Ma come avviene nel dettaglio la decurtazione alle pensioni d’oro. Quali sono i trattamenti previdenziali interessati? E quali quelli esclusi? Ecco i dettagli.
Taglio delle pensioni d’oro 2019
La norma che disciplina il taglio delle pensioni d’oro è l’art. 1, co. 261 e ss. della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019). Il disposto normativo ha introdotto una contributo di solidarietà a scaglioni per i pensionati che percepiscono un reddito che eccede i 100.000 euro lordi su base annua.
Il taglio dei trattamenti pensionistici avrà una durata limitata, pari a 5 anni, ossia dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023.
Come funziona il contributo di solidarietà nelle pensioni d’oro
Come anticipato, la riduzione avviene mediante l’applicazione di specifiche aliquote, crescenti per determinate fasce di importo, i cui risparmi confluiranno in appositi fondi presso l’INPS e gli altri enti previdenziali interessati.
In particolare, la penalizzazione è pari al:
- 15% per la quota di importo da 100.000,01 euro a 130.000,00 euro;
- 25% per la quota di importo da 130.000,01 euro a 200.000,00 euro;
- 30% per la quota di importo da 200.000,01 euro a 350.000,00 euro;
- 35% per la quota di importo da 350.000,01 euro a 500.000,00 euro;
- 40% per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.
Ai fini dell’individuazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro, rilevano gli importi lordi su base annua di tutti i trattamenti pensionistici diretti.
Quali pensioni d’oro sono soggette al contributo di solidarietà
Le pensioni che subiranno la decurtazione sono:
- i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria;
- e della Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335;
i cui importi complessivamente considerati siano superiori a 100.000 euro lordi su base annua.
Le pensioni escluse dal contributo di solidarietà
Non sono soggette al contributo di solidarietà, le seguenti prestazioni:
- le pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva. Stiamo parlando, ad esempio, delle pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e delle pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio;
- trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;
- assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità riconosciuti ai sensi della L. n. 222/1984;
- pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato;
- pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche.
INPS, Circolare numero 62 del 7 maggio 2019
Alleghiamo infine la circolare INPS in oggetto per la sua completa lettura ed analisi.
Circolare INPS numero 62 del 7 maggio 2019 (161,3 KiB, 968 hits)