Con Messaggio n. 1609 l’INPS ha recentemente comunicato la proroga della scadenza per l’integrazione delle domande di APE social e precoci tramite modello AP116 relativamente allo svolgimento di attività gravose.
Il messaggio e la relativa proroga, spiega l’Istituto, arrivano a seguito delle numerose richieste pervenute dagli enti di patronato e dalle sedi territoriali dell’Istituto. Per questa ragione è stato prorogato dal 13 aprile al 20 aprile il termine per l’integrazione della documentazione, con il nuovo modello AP116. La presente proroga vale pertanto solo per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso ai benefici dell’APE sociale e della pensione anticipata precoci in possesso del requisito di lavori gravosi.
Messaggio INPS 1481/2018 Ape social e precoci
Con il precedente messaggio n. 1481, del 4 aprile scorso l’INPS aveva già prorogato la scadenza per l’integrazione delle domande di APE social e precoci.
Con il suddetto messaggio l’Istituto aveva prima riepilogato le condizioni per l’accesso ai benefici di Ape social e pensioni precoci. Successivamente aveva chiarito che:
- sia le istanze per godere dell’Ape sociale (già presentate entro l’1 marzo 2018);
- sia le domande per beneficiare della pensione anticipata dei precoci (già presentate entro il 31 marzo 2018)
potevano essere integrate entro il 13 aprile scorso.
Ulteriore proroga dal 13 aprile al 20 aprile per l’integrazione delle domande relativamente alle attività gravose
Con il messaggio 1609 l’INPS fa un ulteriore rettifica rispetto a tale data:
- per le domande di riconoscimento delle condizioni per il pensionamento anticipato “precoci”, in relazione allo svolgimento di attività gravose, già presentate entro il 1 marzo 2018
- per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio dell’APE sociale, per lo svolgimento di attività gravose, già presentate entro il 31 marzo 2018
è possibile integrare la documentazione con il nuovo modello AP116, entro il 20 aprile 2018. Questa integrazione può essere fatta senza andare a modificare il numero di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio. L’integrazione dovrà però riguardare solo il nuovo modello AP116, aggiornato dalla legge di bilancio 2018, e non i dati forniti al momento dell’invio della domanda.