Da quando decorre la pensione supplementare? Nuovo orientamento della giurisprudenza in merito a questo Istituto previdenziale INPS. Infatti, con l’ordinanza n. 29362 del 21 ottobre 2021, la Cassazione ha stabilito che la pensione “aggiuntiva” spetta dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa. A tal fine, ovviamente, è necessario che l’assicurato abbia raggiunto l’età pensionabile prevista alla data della domanda. Da ciò ne consegue che è irrilevante che il pensionato maturi il requisito anagrafico previsto per l’accesso alla prestazione successivamente alla domanda.
Nel caso di specie, è stato respinto il ricorso di un pensionato titolare di una pensione di anzianità nell’assicurazione generale obbligatoria che nel 2008 aveva chiesto la liquidazione di una prestazione supplementare a carico della Gestione separata INPS prima del compimento dell’età di vecchiaia vigente all’epoca (65 anni).
Ecco i dettagli.
Pensione supplementare: cos’è
La pensione supplementare è un trattamento pensionistico liquidato dall’Inps su domanda del lavoratore; lo stesso deve avere contributi maturati nell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), ma questi non sufficienti a perfezionare il diritto per un’altra prestazione pensionistica. Sempre più spesso ormai i lavoratori svolgono nel corso della loro vita lavorativa differenti attività, le quali danno luogo a posizioni assicurative differenti, presso fondi pensionistici diversi.
Per questo motivo, oltre alle possibilità di esercitare la ricongiunzione, la totalizzazione o il cumulo contributivo, viene concessa la facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare; questo diritto riguarda i lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato già pensionati.
Pensione supplementare, come e quando spetta
La pensione supplementare spetta ovvero viene concessa in base ai contributi versati o accreditati nella gestione AGO; a condizione che tali contributi non siano sufficienti per il riconoscimento di un autonomo diritto a pensione.
Si tratta però di un’opportunità che non può essere concessa ai titolari di pensione principale derivanti dalla gestione separata o dalle casse dei liberi professionisti. La pensione di vecchiaia supplementare può essere erogata al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda.
La misura del trattamento supplementare è determinata secondo le normali regole di calcolo della pensione, non è una pensione integrabile al trattamento minimo. La domanda di pensione non prevede il pagamento degli arretrati qualora il diritto si raggiunga prima dell’invio della richiesta.
Condizioni e requisiti
Per ricevere la pensione supplementare è necessario che l’assicurato abbia, alla data della domanda amministrativa, l’età stabilita per la pensione di vecchiaia prevista per l’AGO.
Quindi, la pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. È irrilevante il fatto che l’assicurato abbia maturato l’età pensionabile prima della domanda amministrativa.
Pensione supplementare, decorrenza: la Sentenza
Sul punto, la Corte di Cassazione indica altri due aspetti:
- innanzitutto conferma la regola ancorché l’assicurato abbia beneficiato della salvaguardia di cui all’art. 3 della L n. 243/2004 secondo cui, tra l’altro, chi ha maturato 57 anni di età entro il 31 dicembre 2007 mantiene il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia con tali requisiti;
- inoltre, chiarisce che il requisito costitutivo dell’età anagrafica per la pensione supplementare deve essere perfezionato al momento della domanda amministrativa, restando privo di qualsivoglia rilevanza il compimento dell’età anagrafica in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa.
In tale ipotesi, infatti, il requisito anagrafico si perfezionerebbe solo nel corso del procedimento amministrativo. Pertanto, la decorrenza si avrebbe in un momento diverso rispetto al primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa.
Secondo la Corte, dunque, l’assicurato è tenuto alla presentazione di una nuova domanda. Questo perché è irrilevante la circostanza che l’età anagrafica (65 anni) sia stata raggiunta successivamente alla prima domanda, respinta dall’INPS.