La pensione ai superstiti spetta anche al coniuge separato? Il trattamento pensionistico è riconosciuto anche qualora il coniuge superstite conviva nella stessa casa con il dante causa? A queste domande ha risposto l’INPS con la Circolare n. 19 dell’1 febbraio 2022.
Nel documento di prassi viene affermato un principio fondamentale, ossia: a prescindere che la separazione sia con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti, il coniuge separato è equiparato al coniuge superstite. Ciò fa sì che il coniuge superstite ha diritto alla pensione in argomento.
Ecco i dettagli.
Pensione ai reversibilità: la disciplina
In Italia la legge che stabilisce il riconoscimento della pensione in favore del coniuge superstite è l’art. 22 della L. n. 903/1965.
A tal proposito, una domanda che spesso sorge spontanea è se per ottenere la prestazione di reversibilità o indiretta, il coniuge deve obbligatoriamente convivere con il dante causa. La risposta è negativa. Non è necessario che il coniuge superstite conviva nella stessa casa con il dante causa. Tuttavia, è necessario che ci sia un rapporto coniugale.
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Pensione di reversibilità al coniuge separato: come funziona
E se il dante causa risulta separata dal coniuge superstite? Cosa succede in questo caso con la pensione di reversibilità o diretta?
Ebbene, come già chiarito dall’INPS stesso (Circolare n. 185/2015) anche il coniuge separato ha diritto alla pensione ai superstiti: ma solo in un caso specifico, ossia se titolare di assegno alimentare.
Quindi, la pensione spetta al coniuge separato soltanto in caso di sussistenza del diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto.
Sul punto, afferma l’INPS, che a prescindere dalla tipologia di separazione (con o senza addebito) non è richiesto, in capo al coniuge superstite, l’obbligo di convivenza al momento della morte del dante causa. Secondo tale principio è possibile confermare che si ha comunque diritto alla pensione ai superstiti in caso di coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare.
Coniuge separato equiparato al coniuge superstite
Dunque, possiamo affermare un punto fondamentale: che, a prescindere che la separazione sia con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti, il coniuge separato è equiparato al coniuge superstite. Infatti, per quest’ultimo vi è una presunta vivenza a carico del dante causa al momento del decesso.
Tutto ciò fa sì che il coniuge superstite ha diritto alla pensione in argomento.
Nuovi criteri per la definizione delle domande
Alla luce di questo nuovo orientamento sulle pensioni ai superstiti, l’INPS adegua anche la definizione delle domande di pensione in trattazione a decorrere dall’1 febbraio 2022. Ma non solo: ma anche quelli pendenti alla menzionata data.
Per quanto concerne, invece, le domande respinte è possibile richiedere – sempre su esplicita richiesta dell’interessato – il riesame delle stesse. Naturalmente l’istanza non deve essere passata in giudicata.
Pensione di reversibilità già liquidate: cosa fare
Attenzione alla ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata. Infatti, qualora la pensione sia stata erogata a un’altra categoria di superstiti – ad esempio quando il diritto risulti concorrente (es. i figli) con quello del coniuge superstite separato, scatta la ricostituzione o la revoca. Da quando? Dalla decorrenza originaria della pensione stessa.
Da segnalare che in questi casi l’INPS non procederà al recupero delle somme corrisposte.
Pensione ai superstiti: come gestire i ricorsi giudiziari
Come gestisce l’INPS i ricorsi giudiziari e amministrativi? Sul punto, le Strutture territoriali dovranno verificare se sia possibile modificare il provvedimento di diniego impugnato. In tal caso, scatta la cd. “liquidazione in autotutela” del trattamento pensionistico ai superstiti.
Di conseguenza, laddove il provvedimento risulti pienamente satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso, allora si definisce il ricorso in via amministrativa per cessata materia del contendere
Attenzione però: laddove i ricorsi risultino già inviato al competente Comitato ma non ancora inseriti nel rispettivo ordine del giorno, questi ultimi saranno restituiti all’INPS.
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