La Direzione Centrale Pensioni dell’INPS ha recentemente fornito importanti chiarimenti in risposta a un quesito riguardante la cumulabilità della pensione “quota 100/102/103” con il compenso derivante da incarichi a seggio elettorale (presidente, scrutatore e segretario).
Il dubbio sorge in quanto, la Legge stabilisce che vi è incumulabilità tra pensione quota 100-102-103 e redditi da lavoro, e sulla base di questa norma l’INPS deve sospendere la pensione e deve recuperare le mensilità pagate indebitamente. A questa regola generica è prevista un’eccezione: il lavoro autonomo occasionale, purché non vengano superati i 5.000 euro lordi l’anno e altri tipi di reddito elencati nella circolare INPS 117/2019.
Di seguito, esploreremo i dettagli della questione e le implicazioni pratiche per i pensionati che svolgono tali incarichi.
Il quesito iniziale: compensi cumulabili con la pensione “Quota 100”
La domanda è stata formulata da una sede regionale dell’Istituto nazionale di previdenza e riguarda un pensionato titolare di “Quota 100” chiamato a ricoprire il ruolo di Presidente di seggio elettorale nelle prossime consultazioni.
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Questo scenario ha sollevato dubbi sulla possibilità di cumulare il compenso percepito per tale incarico con la pensione “Quota 100”. Ricordiamo infatti che hanno fatto scalpore a gennaio diversi casi in cui molti pensionati avevano visto richiedere indietro dall’INPS la pensione anticipata ottenuta con quota 100,102 e 103 in quanto avevano avuto anche poche decine di euro di redditi da lavoro durante l’anno precedente.
A tal proposito l’INPS aveva già rilasciato un comunicato sull’argomento il 30 gennaio 2024 in cui citava la circolare INPS 29 gennaio 2019, n. 11 e la circolare INPS 9 agosto 2019, n. 117.
Un punto di riferimento è infatti la circolare INPS 117/2019, che delinea le regole sulla cumulabilità della pensione “Quota 100” con altre forme di reddito.
Al punto 1.3 della circolare, si elencano i compensi cumulabili con la pensione “Quota 100”, ma non vi è menzione del compenso per incarico presso seggio elettorale.
Questa omissione ha portato inizialmente a supporre che potesse esserci incumulabilità tra i due redditi.
Cumulabilità Pensione Quota 100/102/103 con altri redditi
Nonostante l’omissione nella circolare, è stato osservato che l’incarico presso seggio elettorale rappresenta una funzione pubblica, con nomina da parte di autorità competenti, similmente ad altre attività pubbliche menzionate nella circolare. Pertanto, è stato chiesto all’INPS se il compenso per tali incarichi fosse cumulabile con la pensione “Quota 100”.
In risposta al quesito, la Direzione Centrale Pensioni ha chiarito che gli onorari dei componenti degli uffici elettorali sono qualificati, secondo l’articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, come rimborsi spese e non sono soggetti a tassazione IRPEF. Di conseguenza, questi importi non sono configurabili come reddito da lavoro e non rilevano ai fini dell’incumulabilità con la pensione “Quota 100”.
Per completezza, la Direzione ha specificato che i suddetti criteri di cumulabilità si applicano anche al Segretario e agli Scrutatori del seggio per tutte le consultazioni elettorali. Ciò significa che tutti i componenti del seggio elettorale (Presidente, Segretario e Scrutatori) possono cumulare l’indennità percepita per lo svolgimento delle elezioni con la pensione “Quota 100” e con le altre forme di flessibilità pensione.
Conclusione
In sintesi, vi è totale cumulabilità tra la pensione “Quota 100/102/103” e il compenso derivante da incarichi a seggio elettorale.
Questo chiarimento fornisce una certezza fondamentale per i pensionati che desiderano contribuire al processo elettorale senza compromettere i loro benefici pensionistici.