Entro il 1° marzo 2024 è necessario presentare domanda all’Inps di pensione anticipata per quanti possono vantare almeno un anno di contribuzione prima del compimento dei 19 anni di età e sono altresì in possesso dei requisiti soggettivi e di anzianità contributiva richiesta dalla legge.
Stiamo parlando della pensione per i lavoratori precoci che è una prestazione economica erogata, previa domanda dell’interessato, al lavoratore che può far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età (lavoratori precoci), e si trova in determinate condizioni indicate dalla legge e perfeziona, entro il 31 dicembre 2026, 41 anni di contribuzione.
Analizziamo la questione in dettaglio partendo dai requisiti richiesti per accedere alla pensione precoci con Quota 41.
Quali requisiti servono per accedere alla Pensione precoci con Quota 41
Possono accedere alla pensione anticipata in parola i lavoratori con almeno un anno (12 mesi, anche non continuativi) di contribuzione totalizzata, riferita a periodi di effettivo lavoro, precedente al compimento del diciannovesimo anno di età.
Nel corso del periodo 2019 – 2024 la pensione anticipata ricorre con almeno 41 anni di contribuzione (requisito che, a partire dal 2025, sarà soggetto all’adeguamento demografico) in luogo di:
- 42 anni e 10 mesi per gli uomini;
- 41 anni e 10 mesi per le donne.
Il requisito contributivo può comunque essere raggiunto cumulando i periodi assicurativi non coincidenti, posseduti presso le forme di assicurazione obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti ed autonomi, oltre che in Gestione separata e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa.
Condizioni soggettive
Oltre all’anzianità contributiva, quanti intendono accedere alla misura devono trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
- Stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale intervenuta in sede protetta, nonché conclusione integrale del sussidio di disoccupazione da almeno 3 mesi;
- Caregiver, ovvero assistenza, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, a coniuge, persona in unione civile o parente di primo convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge numero 104/1992 ovvero parente o affine di secondo grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con handicap grave hanno compiuto i 70 anni di età, ovvero sono anch’essi affetti da patologie invalidanti, sono deceduti o mancanti;
- Riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari o superiore al 74%;
- Addetti a mansioni usuranti o gravose ovvero Lavoro dipendente all’interno delle professioni di cui al D.M. 5 febbraio 2018 numero 367, con svolgimento in Italia, al momento dell’istanza di accesso alla misura, da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 di attività lavorative per le quali è necessario un impegno tale da renderne particolarmente difficoltoso e rischioso lo svolgimento in modo continuativo, nonché lavoratori impiegati in mansioni usuranti e notturne.
Stato di disoccupazione
Con riferimento al primo punto citato sono ricomprese tra le ipotesi di licenziamento anche il recesso del datore di lavoro:
- Durante o al termine del periodo di prova;
- A seguito della cessazione dell’attività lavorativa conseguente alla cessazione dell’attività aziendale.
Inoltre, lo svolgimento delle professioni di cui al D.M. numero 367/2018 dev’essere accertato al momento:
- Di presentazione della domanda di certificazione, in caso di svolgimento dell’attività lavorativa alla stessa data;
- Del versamento o accredito dell’ultima contribuzione, a fronte dell’avvenuta cessazione del contratto.
Elenco delle professioni
L’elenco delle professioni di cui al precedente punto d) è formato da:
- Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
- Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- Conciatori di pelli e di pellicce;
- Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- Conduttori di mezzi pesanti e camion;
- Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
- Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
- Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del D.Lgs. numero 67/2011;
- Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
Pensione precoci con Quota 41: da quando decorre il trattamento pensionistico
Quanti perfezionano i requisiti richiesti dal 1° gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione degli stessi requisiti.
In sostanza opera il regime della cosiddetta “finestra mobile”, in base al quale la pensione decorre dal primo giorno del trimestre successivo alla maturazione delle condizioni di legge.
Leggi anche: Come andare in pensione nel 2024: tutte le uscite in base a età e contributi versati
Come fare domanda di pensione quota 41?
Per poter accedere alla pensione quota 41 per i lavoratori precoci è necessario presentare una domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° marzo di ciascun anno e, solo in caso di esito positivo, anche a seguito di verifica della relativa copertura finanziaria, presentare domanda di pensione anticipata.
Eventuali domande di riconoscimento del beneficio presentate successivamente al 1° marzo, comunque non oltre il 30 novembre, sono prese in considerazione soltanto in caso residuino le risorse finanziarie.
Le istanze possono essere trasmesse all’Inps, in alternativa:
- In autonomia, collegandosi al portale “it – Pensione e Previdenza – Pensione per i lavoratori precoci, Certificazione” e “inps.it – Pensione e Previdenza – Pensione per i lavoratori precoci, Domanda”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS;
- Chiamando il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile);
- Avvalendosi dei servizi offerti da enti di patronato ed intermediari dell’Istituto.
Regime di incumulabilità
Il trattamento garantito ai lavoratori precoci è incumulabile con i redditi da lavoro subordinato o autonomo, siano essi prodotti in Italia o all’estero, per un periodo di tempo pari al periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.
In caso di eventuale percezione di redditi nel periodo poc’anzi citato, la pensione è sospesa dalla data di decorrenza e fino a conclusione del periodo di anticipo.
Eventuali redditi percepiti nel lasso di tempo in parola comportano la sospensione del pagamento della pensione dalla data di decorrenza sino alla conclusione del periodo di anticipo.
Al contrario l’Inps procede al recupero integrale delle rate di pensione, eventualmente già corrisposte al beneficiario, inclusa la tredicesima mensilità.
Pensione precoci con Quota 41 e il rapporto con la NASpI
I lavoratori precoci che, nelle more del completamento e della definizione dell’istruttoria per l’accesso al beneficio pensionistico, percepiscono la NASpI, decadono dalla stessa dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata.
Viceversa, se la decorrenza utile del trattamento anticipato (indicata nella comunicazione di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio) è anteriore alla data di invio della comunicazione stessa e, alla medesima data, il beneficio pensionistico non sia ancora stato richiesto, la decadenza dalla NASpI opera dal primo giorno del mese successivo quello in cui viene inviata dall’Inps la comunicazione di riconoscimento delle condizioni di accesso alla pensione anticipata.
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