Come noto, il sistema previdenziale italiano garantisce a molti pensionati, costretti a vivere con una pensione molto bassa, una cosiddetta pensione minima ovvero una “integrazione al minimo”. Si tratta, in particolare, di un aumento economico – di ammontare differente in base al reddito annuo (ISEE) – pensato per i titolari di pensioni molto basse. Quindi, per avere diritto all’integrazione al minimo bisogna avere una pensione che non oltrepassi determini limiti economici previsti dalla legge. Tale limite non è fisso e univoco per tutti gli anni, in quanto varia in base all’indice dei prezzi al consumo stimato dall’ISTAT. L’oscillazione dell’integrazione al minimo serve per meglio adeguare la soglia minima al costo della vita.
Ma qual è l’importo delle pensioni minime 2020? Quali pensionati possono accedervi? Come fare domanda? Vediamo nel dettaglio cosa c’è da sapere.
Pensione minima 2020: cos’è
Come detto poc’anzi, la pensione minima altro non è che un’integrazione alla pensione stessa. L’istituto trova la sua disciplina fondamentale nella Legge 638/1983, ed in particolare all’articolo 6. Tale norma specifica che a ciascun pensionato italiano deve essere garantita una pensione sufficiente e dignitosa, appunto una “pensione minima”.
Quindi, tutti coloro che ricevono un importo inferiore al trattamento minimo, l’INPS riconosce un assegno integrativo. Lo scopo è appunto quello di migliorare la condizione economica del pensionato stesso.
Importo pensione minima 2020
Ma veniamo all’importo del trattamento minimo INPS. Per l’anno 2020, tale importo è stato elevato a 515,07 euro. L’ammontare è stato interessato dalla variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT, risultato nella misura dello 0,40%.
Dunque, per calcolare il limite annuo al di sotto del quale è possibile ricevere l’integrazione, occorre moltiplicare il predetto importo per 13 mensilità, ossia 6.695,91 euro.
Facendo un esempio pratica, se un pensionato riceve una pensione di 400 euro, l’integrazione al minimo risulta pari a 115,07 euro mensili, cioè la differenza tra la pensione minima e la pensione ricevuta.
Domanda pensione minima
La pensione minima, però, non opera in maniera automatica, poiché è ottenibile esclusivamente dietro apposita richiesta da fare direttamente all’INPS. Si ricorda, al riguardo, che qualora il pensionato fosse coniugato, occorre considerare nel calcolo di spettanza della pensione minima anche il reddito del pensionato.
Pensioni integrabili al minimo
Altro aspetto da considerare nel calcolo di spettanza della pensione minima è senz’altro quale trattamento pensionistico possa essere integrato. Al riguardo, occorre distinguere le pensioni:
- dirette, come ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, ovvero la pensione erogate dall’Assicurazione generale obbligatoria dell’INPS;
- indirette, come ad esempio, le pensioni ai superstiti e le pensioni di reversibilità.
Redditi da non considerare per le pensioni minime
Non devono essere considerati ai fini del calcolo della pensione minima:
- i redditi esenti da Irpef. Trattasi, ad esempio, delle pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni degli invalidi civili, ecc.
- le pensioni da integrare al minimo;
- il reddito della casa di abitazione.
Restano fuori dal calcolo anche gli arretrati soggetti a tassazione separata.
Pensioni minime: misura piena e parziale
Come anticipato, la pensione minima può essere erogata al 100% oppure parzialmente. Ciò dipendente naturalmente da due fattori:
- se il pensionato è coniugato;
- dal reddito percepito (anche quello del coniuge se sposato).
Se il pensionato non è sposato, si ha diritto:
- alla misura piena, in caso di reddito annuo non superiore a 6.695,91 euro;
- alla misura parziale, in caso di reddito annuo superiore a 6.695,91 euro;
Diversamente, se il pensionato è sposato si ha diritto:
Se il reddito supera la soglia di 13.391,82 euro, non si ha diritto ad alcuna integrazione.
- alla misura piena, in caso reddito annuo complessivo proprio e del coniuge non supera 20.087,73 euro ed il reddito del pensionato non supera 6.695,91 euro;
- alla misura parziale, in caso reddito annuo complessivo proprio e del coniuge supera 20.087,73 euro, ma non supera 26.783,64 euro (cioè sino a quattro volte il trattamento minimo annuo) ed il reddito del pensionato non supera i 13.391,82 euro.
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