Alla morte dell’ex marito, la vedova separata – e che non riceve l’assegno di mantenimento – ha comunque diritto alla pensione di reversibilità. È irrilevante, dunque, il fatto che il coniuge separato non vanta alcun diritto agli alimenti nei confronti dell’ex defunto. L’INPS, in tali casi, è tenuta ad accogliere la domanda di reversibilità presentata dalla richiedente. L’intento è quello di tutelare il coniuge superstite dall’eventualità dello stato di bisogno.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, sezione civile, sentenza n. 7464 del 15 marzo 2019. Vediamo come sono andati i fatti e cosa hanno stabilito gli ermellini.
Pensione ai superstiti: il caso
Il caso riguarda una domanda volta a ottenere la pensione di reversibilità, in favore di un coniuge separato senza diritto agli alimenti, prontamente respinta dall’Istituto Previdenziale. La vedova decideva di ricorrete per vie legali e fare ricorso al Tribunale di Forlì. La richiesta della ricorrente non trova accoglimento né in primo né in secondo grado di giudizio.
Secondo i giudici della Corte d’Appello, infatti, poiché la richiedente non fruiva di erogazione di alimenti in capo all’ex coniuge ed in suo favore, non poteva rivendicare dopo il decesso di costui l’attivazione di un trattamento previdenziale a suo vantaggio. Infatti, la pensione di reversibilità non è solo la prosecuzione in favore di terzi del pregresso diritto a pensione dell’avente titolo, ma è la prosecuzione in favore di terzi aventi diritto.
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La vedova, ritenendo di essere nel giusto, impugna nuovamente la sentenza e ricorre in Corte di Cassazione. Secondo quest’ultima, alla luce della costante giurisprudenza, la pensione di reversibilità è riconosciuta:
- non solo al coniuge in favore del quale il coniuge defunto era tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento;
- ma anche al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge (separato o non).
A detta della ricorrente, in tali casi, opera la presunzione legale di vivenza carico del lavoratore al momento della morte, assolvendo il trattamento alla funzione di sostentamento in precedenza indirettamente assicurato dalla pensione in titolarità del coniuge defunto.
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Pensione di reversibilità al coniuge separato senza mantenimento: la sentenza
La Suprema Corte ha accolto il ricorso. Gli ermellini ricordano come la Corte Costituzionale, sentenza n. 286 del 1987, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24 della L. 30 aprile 1969, n. 153 e dell’art. 23, co. 4 della L. 18 agosto 1962, n. 1357.
Infatti, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale è stata eliminata la norma che esclude dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato. Pertanto, tale pensione va riconosciuta anche al coniuge separato per colpa o con addebito. Quest’ultimo è dunque equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte.
Ciò alla luce della ratio della tutela previdenziale, che è rappresentata dall’intento di porre il coniuge superstite al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno; ciò senza che lo stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima.