Il Decreto Crescita (Dl 34/2019, convertito con modificazioni in Legge 58/2019), ha ampliato la platea dei destinatari della pensione di inabilità. Infatti, il trattamento pensionistico è stato riconosciuto anche ai soggetti che hanno contratto patologie asbesto–correlate.
In particolare, l’art. 41-bis del menzionato decreto legge ha aggiunto i commi 250-bis e 250-ter all’art. 1 della L. n. 232/2016. Nello specifico, la pensione di inabilità è subordinata alla condizione che le patologie asbesto–correlate siano di origine professionale. Inoltre è necessario che le stesse siano documentate da apposita certificazione rilasciata dall’INAIL ed allegata alla domanda di certificazione del diritto al beneficio.
A specificarlo è l’INPS con la Circolare n. 34 del 9 marzo 2020. Nel documento di prassi forniscono le istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni su indicate.
Pensione di inabilità per esposizione amianto: la norma
Hanno diritto al conseguimento della pensione di inabilità, i lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetti da:
- mesotelioma pleurico (c45.0);
- mesotelioma pericardico (c45.2);
- asbestosi (c61);
- mesotelioma peritoneale (c45.1);
- carcinoma polmonare (c34);
- mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7).
Requisiti per l’accesso alla pensione di inabilità
Per poter accedere alla pensione di inabilità è necessario che:
- le patologie asbesto–correlate siano di origine professionale;
- le patologie siano documentate da apposita certificazione rilasciata dall’INAIL ed allegata alla domanda di certificazione del diritto al beneficio.
La Struttura territoriale INPS effettua le opportune verifiche presso la sede INAIL territorialmente competente. Qualora la certificazione non sia allegata alla predetta domanda, la Struttura territoriale INPS deve richiedere, a mezzo PEC, alla sede INAIL territorialmente competente l’attestazione del requisito sanitario.
Inoltre, per conseguire la pensione di inabilità in parola, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati in favore del richiedente almeno 5 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Ne consegue che detto requisito può non essere collocato nel quinquennio anteriore alla data della domanda, fermo restando che non deve essere stato utilizzato per la liquidazione di un trattamento pensionistico, fatta eccezione per l’ipotesi seguente:
- i titolari di assegno ordinario di invalidità, che non abbiano ricevuto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità.
Termini d’invio delle domande di pensione di inabilità
Il trattamento pensionistico è erogato nei limiti di spesa ivi previsti. Pertanto, le domande di pensione sono accolte entro il limite di spesa come indicato nella seguente tabella:
Fondo (in milioni di euro) | Anno |
7,7 | 2019 |
13,1 | 2020 |
12,6 | 2021 |
12,3 | 2022 |
11,7 | 2023 |
11,1 | 2024 |
10 | 2025 |
9,2 | 2026 |
8,5 | 2027 |
7,5 | 2028 |
Sia la domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio che la domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione di inabilità) devono essere presentate in modalità telematica. Successivamente, sarà cura dell’INPS verificare la sussistenza dei requisiti sanitari e contributivi.
La domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al pensionamento deve essere quindi inviata all’INPS, entro il 31 marzo 2020. Contestualmente alla presentazione di tale domanda, i soggetti interessati possono presentare domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).
Decorrenza della pensione di inabilità
Infine per quanto riguarda la decorrenza della pensione in commento, questa è attribuita secondo i criteri di carattere generale e comunque non potrà essere anteriore al 1° luglio 2019.
Circolare INPS numero 34 del 09-03-2020
Alleghiamo infine il testo completo della circolare.
Circolare INPS numero 34 del 09-03-2020 (387,8 KiB, 432 hits)
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