Casalinghi e casalinghe che svolgono prevalentemente lavori di cura non retribuiti possono, a determinate condizioni, versare contributi all’INPS ed ottenere così una serie di prestazioni previdenziali, fra cui la pensione di vecchiaia e la pensione di inabilità al pari dei lavoratori dipendenti. Dal 1° gennaio 1997 la gestione “Mutualità pensioni”, istituita per le casalinghe dalla Legge 5 marzo 1963 numero 389, ha assunto la denominazione di “Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari” o “Fondo Casalinghe e Casalinghi”.
Con il messaggio 2378 del 11 giugno 2022 l’INPS, a seguito del rilascio del nuovo applicativo, illustra le novità relative alle modalità di presentazione della domanda di iscrizione e le procedure per il pagamento online dei contributi attraverso il servizio Fondo Previdenza Casalinghe tramite il portale dei pagamenti.
Analizziamo in dettaglio cos’è, come funziona e a chi spetta la pensione casalinghi e casalinghe.
Pensione casalinghe e casalinghi: chi sono i soggetti interessati
Dal 1° gennaio 1997 il Fondo istituito a norma del Decreto legislativo numero 565 si rivolge ai soggetti di entrambi i sessi di età compresa tra i 16 e i 65 anni che, senza vincolo di subordinazione, svolgono lavoro domestico non retribuito in relazione a responsabilità familiari.
L’iscrizione al Fondo Casalinghi e Casalinghe è riservata a coloro che
- Non siano titolari di pensione diretta (possono al contrario iscriversi i beneficiari di pensione ai superstiti);
- Non prestano alcuna attività di lavoro dipendente o autonomo per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione ad un’altra cassa o ente previdenziale.
Con riferimento al secondo punto, in caso di svolgimento di un’attività ad orario ridotto è necessario che si determini la contrazione, ai fini del diritto alla pensione, del corrispondente periodo di assicurazione obbligatoria.
Tale condizione ricorre:
- per i lavoratori dipendenti (esclusi i lavoratori domestici ed agricoli, gli apprendisti e i periodi figurativi accreditati per servizio militare) quando, applicando alla retribuzione annua pensionabile i minimali retributivi, risultino accreditabili un numero di settimane inferiori a quelle effettivamente lavorate;
- lavoratori domestici, allorché per ciascuna settimana non risulti una contribuzione media corrispondente ad almeno 24 ore lavorative;
- lavoratori agricoli, quando non prestino attività corrispondente ad almeno 270 giornate annue;
- e infine per i lavoratori parasubordinati, se il versamento non corrisponde al minimale di reddito fissato per la Gestione Commercianti.
Come iscriversi al Fondo pensione casalinghe
Come per la generalità dei servizi e delle prestazioni INPS ci si può iscrivere al fondo pensione casalinghe direttamente online o tramite patronati.
Iscrizione al fondo pensione casalinghe tramite Istanza online
L’iscrizione al Fondo avviene inoltrando un’apposita istanza online, collegandosi al portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Iscrizione Fondo Casalinghe e Casalinghi”, muniti delle credenziali SPID, CIE o CNS.
Una volta conclusa la procedura di acquisizione sarà possibile stamparne la ricevuta.
L’INPS si riserva comunque la facoltà di accertare in un momento successivo la presenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione e di confermarne o meno l’efficacia.
Un eventuale esito negativo dell’istruttoria sarà comunicato all’interessato a mezzo lettera raccomandata.
Iscrizione tramite Contact center o intermediari
In alternativa alla domanda telematica, è comunque possibile.
- Chiamare il Contact Center dell’Istituto al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile);
- Rivolgersi a patronati ed intermediari dell’Istituto.
Come verificare se la domanda di iscrizione è stata accolta
In assenza di condizioni che ostacolino l’iscrizione al Fondo, la richiesta è accolta dall’INPS in maniera automatica.
A questo punto:
- Il casalingo / casalinga riceve la comunicazione di accoglimento della domanda, contenente le informazioni necessarie per il pagamento dei contributi, la distribuzione degli stessi ed il Codice Fondo attribuito;
- L’iscrizione al Fondo si considera attiva dal 1° giorno del mese di presentazione dell’istanza e resta valida anche in assenza di versamenti.
Quando e come versare i contributi previdenziali
L’interessato può iniziare a versare i contributi al Fondo una volta ricevuta la comunicazione di accoglimento della richiesta di iscrizione.
Per procedere al versamento dei contributi è necessario collegarsi a “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Portale dei Pagamenti”.
Il Portale dei pagamenti è una piattaforma unica creata dall’INPS dove è possibile:
- Stampare e pagare i bollettini e gli avvisi di pagamento pagoPA;
- Visualizzare e stampare le ricevute dei pagamenti effettuati;
- Avere aggiornamenti e notizie sulle nuove modalità di pagamento.
Una volta giunti alla pagina web e cliccato su “Accedi al servizio” si selezionerà dal menù “Fondo Casalinghe e Casalinghi” e successivamente “Entra nel servizio”.
Il sistema, dopo essersi accreditati con, in alternativa:
- Codice fiscale e codice fondo;
- SPID / CIE o CNS;
permetterà di effettuare i:
- Compilare e stampare gli avvisi di pagamento PagoPA;
- Eseguire il versamento dei contributi direttamente online utilizzando PagoPA;
- Consultare e stampare le ricevute dei pagamenti eseguiti.
Qual è l’importo da versare?
Il contribuente è libero di scegliere in quale momento pagare i contributi e, soprattutto, quanto versare.
Tuttavia, è necessario tener presente che la soglia minima per vedersi accreditato un mese di contribuzione è pari a 25,82 euro.
Di conseguenza, versare 309,84 euro comporta l’accredito di dodici mesi di contribuzione. Al contrario, verrà accreditato un numero di mesi “corrispondente al valore intero ottenuto dividendo per il minimale mensile l’importo complessivo annuo; la relativa copertura assicurativa verrà attribuita temporalmente a partire dal mese di iscrizione o dall’inizio dell’anno solare, fino alla concorrenza dell’importo versato” (Circolare INPS 20 dicembre 2001 numero 223).
Questo significa che versando 103,28 euro nel 2021 saranno accreditati 4 mesi di contribuzione.
I contributi versati, al pari di quanto avviene per lavoratori dipendenti e i collaboratori, sono interamente deducibili dal reddito imponibile ai fini fiscali “del dichiarante e per i familiari a carico” (sito INPS).
Pensione casalinghe e casalinghe: di vecchiaia e di inabilità
A norma dell’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del Decreto legislativo numero 565/1996 le prestazioni riconosciute dal Fondo sono la pensione di vecchiaia e la pensione di inabilità.
Pensione di vecchiaia casalinghe
La pensione di vecchiaia è garantita in presenza di, cumulativamente:
- 57 anni di età;
- 5 anni di contribuzione (60 mesi);
- Ammontare della rata di pensione non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale (dal momento che tale somma corrisponde a 469,03 euro mensili nel 2022, la soglia è attualmente fissata a 562,84 euro).
Una volta compiuti 65 anni ed in presenza del requisito del quinquennio di contribuzione, si consegue il diritto alla pensione senza alcun limite di importo.
Pensione casalinghe di inabilità
Il diritto alla pensione di inabilità ricorre a fronte dei seguenti requisiti:
- Almeno 5 anni di contribuzione;
- Assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Come calcolare l’importo della pensione casalinghe e casalinghi
Il calcolo delle prestazioni del Fondo avviene (articolo 4 comma 1) applicando il sistema contributivo, in vigore per i regimi pensionistici obbligatori (ai sensi dell’articolo 1, commi da 6 a 10, Legge 8 agosto 1995 numero 335), eccezion fatta per i coefficienti di trasformazione.
In considerazione infatti della “peculiarità della forma di assicurazione” (articolo 4 comma 2) i coefficienti di trasformazione sono “specificamente determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale”.
Da ultimo, sempre l’articolo 4 (comma 3) precisa che l’importo della pensione di inabilità è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi “per il coefficiente di trasformazione relativo all’età di cinquantasette anni o a quello dell’effettiva età di pensionamento, se superiore”.