Il reddito dal lavoro – da dipendente o autonomo, non importa – non può essere cumulato con la pensione anticipata flessibile. A fare il punto della situazione ci ha pensato l’Inps, attraverso un comunicato stampa diffuso il 30 gennaio 2024. L’istituto, inoltre, ha colto l’occasione per ricordare quale sia la normativa attualmente vigente sulla pensione anticipata flessibile ed ha ricordato che il mancato rispetto delle disposizioni di legge porta alla sospensione dell’assegno previdenziale. Ma soprattutto determina il recupero delle eventuali mensilità che sono state erogate senza che il beneficiario ne avesse diritto.
È bene ricordare, infatti, che accedere alla pensione con Quota 100, 102 e 103, preclude, a priori, la possibilità di cumulare l’assegno previdenziale con il lavoro. Almeno fino alla maturazione dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia.
A questa regola generica è prevista un’eccezione: il lavoro autonomo occasionale, purché non vengano superati i 5.000 euro lordi l’anno. Vediamo i dettagli.
Pensione Quota 100, 102, 103: il divieto di cumulo con redditi da lavoro dipendente e autonomo
Attraverso il comunicato stampa pubblicato il 30 gennaio 2024, l’Inps ha voluto fornire alcuni chiarimenti sul divieto di cumulabilità dei redditi da lavoro con le pensioni.
Ma entriamo nel merito. L’istituto ha sottolineato come la normativa attualmente in vigore abbia stabilito come i due redditi non risultano essere cumulabili tra di loro. Ad essere interessate dalle norme a riguardo è la pensione anticipata, quella che è stata ottenuta accedendo a Quota 100, 102 e 103. La Legge di Bilancio 2024, per l’anno in corso, ha sostanzialmente confermato Quota 103, anche se ha introdotto una serie di penalizzazioni per i soggetti che ne usufruiscono.
L’Inps spiega, inoltre, che la non cumulabilità dei redditi da lavoro con la pensione anticipata è prevista a partire dal primo giorno nel quale scatta il trattamento previdenziale e dura finché si maturano i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia.
La normativa in vigore prevede che non siano cumulabili i redditi da lavoro dipendente e quelli da lavoro autonomo. L’Inps, nel momento in cui inizia a liquidare la pensione, comunica ai diretti interessati del divieto di cumulo della somma che stanno ricevendo con il reddito da lavoro.
I titolari degli assegni previdenziali, fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, sono obbligati a dichiarare all’Inps la ricezione di eventuali redditi. Per effettuare questo adempimento devono utilizzare i modelli dichiarati: il Modello 730 e Redditi PF.
Compensi occasionali inferiori a 5.000 euro
In estrema sintesi, la normativa prevede che non sia possibile cumulare la pensione anticipata con eventuali redditi dal lavoro dipendente od autonomo.
Vie un’unica eccezione a questa regola generale ed è costituita dalla possibilità di cumulare i redditi da lavoro autonomo occasionale. Non devono, però, superare il limite massimo di 5.000 euro lordi l’anno. Questo limite si applica anche a quanti, nel corso del 2024, dovessero accedere alla pensione anticipata utilizzando l’Ape Sociale.
Con le circolare INPS 29 gennaio 2019, n. 11 e circolare INPS 9 agosto 2019, n. 117, l’Inps ha chiarito che nel calcolo della soglia dei 5.000 euro devono essere considerati tutti i redditi annuali che vengono generati da lavoro autonomo occasionali. Vi rientrano anche quelli che siano ricondotti all’attività svolta nel corso degli ultimi mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione.
L’Inps sottolinea che nel caso in cui il regime di non cumulabilità non dovesse essere rispettato, l’istituto procederà con la sospensione del trattamento e provvederà a recuperare le mensilità erogate indebitamente.
Le pensioni di vecchiaia e di anzianità arrivano con almeno 40 anni di contributi.