La rendita vitalizia erogata da un ente tedesco in seguito alla stipula di una assicurazione volontaria sulla vita, svincolata dai requisiti anagrafici di pensionamento, non rientra tra i redditi che possono essere tassati con il regime di favore previsto per i titolari di redditi da pensione di fonte estera che decidono di spostare la propria residenza fiscale al Sud.
Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 246/2023 chiarendo in merito all’articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. “Legge di bilancio 2019”), ha inserito nel DPR 917/86, TUIR l’articolo 24-ter uno speciale regime di tassazione per i pensionati esteri che decidono di trasferirsi al Sud Italia.
I dettagli.
Regime opzionale per i pensionati esteri: che cos’è
Come prevede la suddetta norma le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la residenza fiscale nel Sud Italia, ovvero in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20mila abitanti, possono beneficiare di un regime fiscale opzionale. In applicazione di tale regime opzionale, i suddetti pensionati applicano al reddito prodotto all’estero, un’imposta sostitutiva dell’Irpef con aliquota al 7%.
La tassazione agevolata vale rispetto a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero, per ciascuno dei nove periodi d’imposta di validità dell’opzione (articolo 24-ter del Tuir, introdotto dall’articolo 1, comma 273, della legge n. 145/2018).
L’applicazione del regime in argomento è subordinata alla condizione che la persona fisica che si trasferisce in Italia possieda «redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri».
Ai fini dell’opzione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza il contribuente deve indicare:
- lo status di non residente in Italia per almeno cinque periodi di imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
- la giurisdizione, tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione;
- gli stati esteri per i quali non intende avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva;
- lo stato di residenza del soggetto estero che eroga i redditi da pensione;
- l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva.
I precedenti chiarimenti del Fisco
In base alla circolare n°21/2020, i trattamenti pensionistici rispetto ai quali è da ritenersi soddisfatto il requisito del possesso di redditi da pensione, sono ad esempio: tutti gli assegni equiparati alle pensioni, gli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa da dipendente o non, e tutte le indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) percepite in seguito al versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.
La risposta n. 462/2021 ha inoltre precisato che, in linea generale, le prestazioni pensionistiche integrative percepite da un soggetto che si trasferisce in Italia, versate da un fondo previdenziale professionale estero o tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, sono riconducibili, in via ordinaria, ai redditi agevolati previsti dal citato articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, in quanto non soggette alla disciplina della previdenza complementare italiana.
La risposta delle Entrate n° 246 dell’8 marzo 2023
Nella risposta n° 246 dell’8 marzo 2023 l’Agenzia delle entrate ha affrontato il seguente quesito.
Un cittadino straniero, nello specifico residente in Germania, ha fatto presente che intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia in uno dei comuni indicati dall’articolo 24-ter del TUIR con meno di 20.000 abitanti e che percepisce una rendita ”vitalizia” da un ente privato tedesco (istituto …..) erogata in base alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione sulla vita (”…..”) avente finalità di copertura del rischio di invalidità permanente.
Si tratta di una somma riconosciuta indipendentemente dal raggiungimento di qualsiasi requisito anagrafico- pensionistico.
Proprio rispetto a tale rendita vitalizia, ha chiesto al Fisco se può sfruttare il regime opzionale per i pensionati esteri che decidono di trasferirsi al Sud Italia, ex art.24-ter del TUIR.
Sulla base della sopra commentata circolare n°21/2020, l’Agenzia delle entrate evidenzia come, nel caso specifico, la sottoscrizione della polizza in oggetto è di natura volontaria e l’erogazione delle prestazioni a favore dell’Istante non richiedono il raggiungimento di alcun requisito anagrafico-pensionistico.
In considerazione di ciò ossia la polizza non ha una finalità previdenziale, il contribuente non può sfruttare il regime agevolato riservato ai pensionati esteri che si trasferiscono al Sud Italia o in uno dei nei comuni coinvolti nel terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009.