L’Agenzia delle entrate, con la circolare 21/e del 17 luglio, ha fornito una serie di chiarimenti in merito all’opzione per l’imposta sostituiva per i pensionati esteri che trasferiscono la propria residenza nel Mezzogiorno d’Italia (ovvero nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia).
Difatti, è stato chiarito l’ambito soggettivo e soggettivo, le modalità di effettuazione dell’opzione nonché la cessazione degli effetti dell’opzione della flat tax per i pensionati che si trasferiscono al Sud Italia.
Pensionati esteri nel Mezzogiorno: cos’è l’imposta sostitutiva
La Legge n° 145/2018, Legge di bilancio 2019, ha introdotto uno regime di tassazione ad hoc per i pensionati esteri che trasferiscono la propria residenza in una delle regioni del Mezzogiorno d’Italia.
Difatti, tale regime consente l’opzione per l’imposta sostitutiva su tutti i redditi prodotti all’estero, in luogo della tassazione ordinaria.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 7%; a tal proposito la durata dell’opzione non può essere superiore a 10 anni d’imposta.
Le modalità applicativa di tale opzione sono state disciplinate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 31 maggio 2019 (prot. n. 167878/2019).
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Ambito oggettivo dell’imposta sostitutiva
Possono accedere all’imposta sostitutiva, coloro che sono residenti all’estero e percepiscono un reddito da pensione.
Dunque:
- i titolari di trattamenti pensionistici di ogni genere e
- di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri.
Rientrano in tale nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente. Ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo (Circolare, Agenzia delle entrate, n° 21/e del 2020).
Ai fini dell’applicazione del regime, è necessario che la persona fisica trasferisca in Italia la propria residenza fiscale, da un Paese estero con il quale è in vigore un accordo di cooperazione amministrativa. Cioè uno strumento che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale.
In primis il riferimento è alle convenzioni tra Stati, finalizzate ad evitare le doppie imposizioni.
Inoltre, colui che opta per la tassazione al 7% non deve essere stato fiscalmente residente in Italia per almeno cinque periodi d’imposta precedenti a quello dell’opzione.
Anche un cittadino italiano, purché siano rispettate le precedenti condizioni può beneficiare della tassazione sostitutiva.
Cosa si intende per residenza fiscale?
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta
- sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente
- o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Le due condizioni sono alternative. Pertanto, la sussistenza, per la maggior parte del periodo d’imposta, anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Dove deve essere trasferita la residenza?
In uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20mila abitanti, o in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3mila abitanti rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
Redditi esclusi dalla tassazione sostituiva
Sono esclusi dall’assoggettamento a imposta sostitutiva e vengono tassati in base alle regole ordinarie vigenti per i soggetti residenti, tutti i redditi prodotti in Italia dai soggetti che si trasferiscono in Italia ed abbiano optato per il regime fiscale in esame.
I redditi prodotti in Italia sconteranno le aliquote Irpef ordinarie beneficiando delle relative detrazioni e deduzioni.
Esercizio dell’opzione per l’imposta sostitutiva
L’opzione per tassazione al 7% deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è trasferita la residenza. Difatti l’opzione può essere espressa anche con la dichiarazione tardiva ossia quella dichiarazione presentata entro i 90 giorni successivi al termine ordinario di presentazione.
Inoltre,
- qualora il contribuente abbia versato l’imposta sostitutiva entro il termine del versamento Irpef ma
- non abbia perfezionato l’opzione in sede dichiarativa,
può comunque avvalersi dell’istituto della remissione in bonis (art.2 D.L. 16/2012). Esercitando l’opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
Difatti, coloro che vogliono applicare l’imposta sostitutiva a partire dal 2019, in prima battuta, devono esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2020. salvo successiva remissione in bonis.
Esonero Ivie e Ivafe
La tassazione sostituta permette di non pagare Ivie e Ivafe:
- l’Ivie è un’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero e detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso essi siano destinati;
- l’Ivafe è un’imposta dovuta da soggetti residenti per le attività finanziarie detenute all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale ( libretti di risparmio, prodotti finanziari, conto correnti ecc).
Opzione e revoca della Flat Tax
L’opzione per la tassazione sostitutiva comporta che i redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, sono tassati al 7%. Difatti, il versamento dell’imposta deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i redditi. Dunque non opera il meccanismo del saldo e dell’acconto Irpef.
La durata massima del regime è pari a dieci anni. Dunque, si applica:
- nel periodo di imposta in cui il soggetto diventa fiscalmente residente in Italia e
- per gli ulteriori nove periodi di imposta (9+1).
La cessazione del regime comporta che i redditi esteri scontino le aliquote Irpef ordinarie.
Diversa della cessazione per decorso del termine è la revoca volontaria dell’opzione.
La revoca deve essere espressa sempre nel dichiarativo, relativo all’ultimo periodo d’imposta di applicazione della sostitutiva.