Non rimane ancora molto tempo ai lavoratori che intendono aderire alla Pace Contributiva INPS per recuperare i vuoti contributivi nel triennio 2019-2021 per i soggetti privi di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 e non ancora pensionati. Infatti, entro il 31 dicembre 2021, occorre inviare specifica domanda all’INPS per fruire della cd. “pace contributiva”. Dunque, entro la fine di quest’anno, è possibile per tutti i lavoratori – sia dipendenti che pubblici, nonché autonomi – recuperare i vuoti contributivi tra un periodo di lavoro. Chiaramente, chi intendesse avvalersi di tale facoltà deve corrispondere un onere economico, di importo diversificato a seconda alcuni elementi.
Si ricorda, al riguardo, che tale facoltà non è stata prorogata – al momento – da alcuna norma. Pertanto a fine anno cessa irrimediabilmente tale possibilità. Vediamo quindi in dettaglio come fare per avvalersi di questo riscatto agevolato dei contributi.
Pace contributiva: cos’è e come funziona
Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione è disciplinato dall’art. 20, commi da 1 a 5, del D.L. n. 4/2019 (cd. Decretone), convertito in L. n. 26/2019. Si tratta di un meccanismo simile al riscatto della laurea agevolato, e serve quindi a coprire un periodo di vita “lavorativa” non coperto altrimenti dai contributi. I motivi di questa scopertura possono essere diversi, ma principalmente legati a periodi di lavoro a nero o non regolare.
La facoltà di accesso alla pace contributiva, riguarda pertanto il riscatto agevolato di determinati periodi pregressi non coperti da contribuzione, ed è riservata esclusivamente ai soggetti:
- privi di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995,
- e che non siano già titolari di pensione (in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria).
La misura, che interessa sostanzialmente chi vedrà calcolarsi la futura pensione con il metodo di calcolo contributivo, è rivolto agli iscritti:
- all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti;
- alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- alla gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335
Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è quindi l’iscrizione dell’interessato in uno dei regimi previdenziali su elencati.
Tale condizione si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima.
Pace contributiva: periodi riscattabili
Il periodo scoperto di contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. Il periodo deve:
- collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995;
- deve essere compreso tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate.
I periodi da ammettere a riscatto, inoltre, devono comunque essere precedenti alla data del 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2019).
Ai fini dell’individuazione del primo e l’ultimo contributo di cui sopra si prenderanno a riferimento le sole gestioni previdenziali indicate nella norma (sopra elencate). Sono escluse, pertanto, le Casse per i liberi professionisti o gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri.
È importante specificare che il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione Europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati).
In altri termini, sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Ne consegue che la facoltà di riscatto non potrà essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo.
Pace contributiva: quanto costa
L’onere da sostenere per il riscatto è determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale”; si dovrà applicare l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica dove opera il riscatto.
La base di calcolo dell’onere è costituita:
- dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda
- ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.
Questa retribuzione è attribuita proporzionalmente e temporalmente ai periodi riscattati.
L’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%; la somma si può portare in detrazione con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
Pace contributiva, domanda entro 31 dicembre: come fare
La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB, tramite i servizi online dedicati, accessibili dal cittadino munito di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). La procedura da seguire è la seguente:
- per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti privati: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Riscatto di periodi contributivi”;
- per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti pubblici: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati”.
- Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
- Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
La facoltà di riscatto dei contributi è limitata al triennio 2019 – 2021. La domanda può quindi essere presentata dal 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2019) e fino al 31 dicembre 2021.
La domanda di Pace Contributiva può essere presentata:
- dal diretto interessato;
- dal suo superstite;
- entro il secondo grado, dal suo parente e affine.
Pace contributiva: modalità di versamento
Il versamento dell’onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza:
- in unica rata;
- o in massimo 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.