Com’è noto la Naspi è un ammortizzatore sociale previsto a favore di chi perde il lavoro per ragioni indipendenti dalla propria volontà. La sua applicazione pratica è subordinata alla ricorrenza di specifici requisiti e, come recentemente precisato dalla Corte di Cassazione, vi sono situazioni riferibili al percettore, che costituiscono casi di incompatibilità con l’indennità di disoccupazione.
Ma quindi cosa succede alla Naspi al raggiungimento dei requisiti per la pensione? Di seguito parleremo in particolare dell’ordinanza n. 11965 del 3 maggio scorso, un provvedimento con cui i giudici di legittimità affrontano il tema dei rapporti tra questo ammortizzatore sociale e il pensionamento dell’avente diritto.
Ecco cosa sapere a riguardo.
Naspi e pensione, cosa dice la Cassazione?
Poco tempo fa ci siamo soffermati su una pronuncia della Corte di Cassazione in materia di Naspi e attività di lavoro autonomo, ossia l’ordinanza n. 11543 del 2024: in essa si afferma che l’indennità in oggetto decade, qualora il cittadino ometta la comunicazione – entro 30 giorni dalla data della domanda dell’indennità – dello svolgimento di un’attività di lavoro autonomo, preesistente alla data di presentazione della stessa richiesta di Naspi, e dalla quale può scaturire un reddito (per dettagli si rinvia al nostro articolo specifico sul tema).
L’intervento della Cassazione su cui vogliamo focalizzarci questa volta, attiene invece alla citata ordinanza n. 11965 del 3 maggio che – come accennato in apertura – considera gli effetti del pensionamento sul diritto alla percezione dell’indennità di disoccupazione, cogliendo l’occasione per rimarcare l’incompatibilità tra Naspi e trattamento previdenziale.
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L’indicazione di ciò è nella legge n. 92 del 2012 – ossia la nota legge Fornero di riforma del mercato del lavoro: nel testo troviamo interventi sulle forme contrattuali flessibili, modifiche alla disciplina dei licenziamenti, misure di rafforzamento delle politiche attive del lavoro, ma anche norme di rinnovamento del sistema di ammortizzatori sociali.
In particolare rileva l’art. 2 comma 40, che di seguito riportiamo per comprendere meglio la portata del recente intervento della Corte, che esclude la compatibilità tra Naspi e pensione:
Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al presente articolo nei seguenti casi:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un’attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità erogata dall’ASpI.
Il punto c) è quello che qui espressamente interessa, con l’ulteriore precisazione per cui seppur la norma in origine si applicasse alla cd. Aspi – Assicurazione sociale per l’impiego – la stessa deve ritenersi applicabile anche alla sua versione aggiornata, ossia la Naspi.
Ricordiamo infatti che dal primo maggio 2015 la Naspi, il sussidio di disoccupazione introdotto con il Jobs Act, ha sostituito l’Aspi, l’indennità di disoccupazione prevista dalla citata riforma Fornero nel 2012.
Cosa succede alla Naspi al raggiungimento dei requisiti per la pensione?
Sulla scorta dell’assodata incompatibilità di cui sopra, la Corte di Cassazione si è domandata quando viene meno il diritto all’indennità di disoccupazione, ovvero: la prestazione decade al momento del conseguimento dei requisiti per il pensionamento e il conseguente collocamento in quiescenza, oppure dal giorno dell’effettiva percezione del trattamento previdenziale (dopo domanda ad hoc da parte dell’assicurato)?
Come poco sopra indicato, l’art. 2 della legge Fornero del 2012 indica, come condizione che determina la decadenza della Naspi, il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. Il dato normativo è dunque dirimente e, come ricordato dai giudici di legittimità, la legge fa espresso riferimento alla data di conseguimento dei requisiti e non a quella della domanda all’Inps.
In altre parole, per la decadenza della Naspi è irrilevante la data di presentazione della domanda amministrativa, potendosi palesare un solo apparente buco di tutela per il cittadino percettore. E non può parlarsi di vera e propria assenza di ogni fonte di reddito, nel periodo compreso tra il raggiungimento dei requisiti di pensionamento e la percezione del trattamento previdenziale.
La Cassazione rimarca infatti che la tutela della Naspi è garantita fino alla maturazione dei requisiti e usa queste parole:
invero, l’ordinamento previdenziale non lascia l’interessato senza tutele: questi ha, infatti, diritto alla indennità di disoccupazione, fintantoché non maturi i requisiti per la pensione e non è affatto privato di ogni fonte di sostentamento [….] l’inerzia dell’interessato che, per qualsivoglia motivo, ometta di richiedere l’accesso alla pensione, non può essere controbilanciata dalla doglianza di deprivazione di una fonte di reddito, perché la fonte di sostentamento è ben prevista […] né può pretendersi che la scelta del trattamento (sostegno al reddito o pensione) sia discrezionalmente rimessa all’assicurato.
La legge indica con precisione il momento di decadenza della Naspi, onde evitare che l’assicurato o l’assicurata scelga di sua volontà se conservare l’indennità di disoccupazione o accedere all’erogazione della pensione.
I requisiti di pensionamento escludono lo stato di bisogno tipico della Naspi
Non solo. Nel testo dell’ordinanza del 3 maggio si trova altresì scritto che:
il legislatore, invero, nell’ambito della sua ampia discrezionalità, ha previsto, che l’indennità contro la disoccupazione fosse subordinata alla sussistenza dello stato di bisogno, ricavabile anche dal difetto di titolarità del diritto dell’assicurato ad altre provvidenze previdenziali a seguito della perdita del lavoro e, in specie, in età avanzata, delle prestazioni pensionistiche.
e che:
il raggiungimento dei requisiti del pensionamento di anzianità (prima della perdita del posto di lavoro o durante la disoccupazione) non può non escludere lo stato di bisogno per accedere alla prestazione connessa allo stato di disoccupazione.
In estrema sintesi, il conseguimento dei requisiti del pensionamento di anzianità esclude lo stato di bisogno, essenziale alla titolarità del diritto all’indennità di disoccupazione.
E, alla luce di quanto detto finora, l’Inps potrà procedere in modo legittimo al recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di Naspi, tra la data di conseguimento dei requisiti per l’accesso al pensionamento – di vecchiaia o di anzianità – e la data della prima mensilità di trattamento previdenziale.
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Conclusioni
L’ordinanza n. 11965 della Cassazione contiene un messaggio piuttosto chiaro: nessuna possibilità di cumulo tra indennità di disoccupazione e diritto a pensione, ma invece divieto di proroga dell’indennità fino al momento di presentazione della domanda di pensionamento.
Infatti la Naspi viene meno al conseguimento dei requisiti pensionistici, non rilevando la data della domanda amministrativa all’Inps per la pensione e neanche quella di effettivo incasso della prestazione previdenziale.