Massimale contributivo INPS derogabile attraverso l’esclusione opzionale per alcuni lavoratori della P.A. Infatti, coloro che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro, possono chiedere di essere esclusi dal massimale INPS. Si tratta di una facoltà introdotta dal cd. Decretone (art. 21 del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, in L. n. 26/2019), e che dispone l’obbligo di presentate specifica domanda entro il termine di 6 mesi. Come vedremo nelle seguenti righe, i termini decorrono in maniera differenziata in funzione della data di assunzione del lavoratore pubblico.
I chiarimenti sono stati forniti in maniera dettagliata nella Circolare n. 93 del 17 giugno 2019, introducendo anche il nuovo modulo “AP136” per l’esercizio dell’opzione.
Massimale contributivo INPS: evoluzione normativa
L’art. 2, co. 18, della L. n. 335/1995 (cd. Riforma Dini) ha stabilito, per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 e privi di anzianità contributiva precedente:
- un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, annualmente rivalutato dall’ISTAT, pari per l’anno 2019 a 102.543 euro (cd. nuovi iscritti).
Sul punto, il cd. Decretone (D.L. n. 4/2018, convertito, con modificazioni, in L. n. 26/2018) all’art. 21 ha previsto l’esclusione opzionale, in determinati casi, dal massimale contributivo INPS. Si tratta, in particolare, dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro.
Quindi, i lavoratori delle P.A. che prestano servizio nei predetti settori, e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, posso – su domanda – essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo.
La domanda, nel dettaglio, deve essere proposta entro il termine di 6 mesi:
- dalla data di entrata in vigore del presente D.L. n. 4/2019 (29 gennaio 2019);
- dalla data di superamento del massimale contributivo, ovvero;
- dalla data di assunzione.
Esclusione opzionale massimale contributivo INPS: soggetti interessati
I lavoratori che possono optare per l’esclusione sono i lavoratori delle P.A di cui all’arti. 1, co. 2, e all’art. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Sono comprese nell’ambito delle P.A.:
- la Banca d’Italia;
- la Consob;
- le Autorità Indipendenti;
- le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.
Ulteriore condizione per esercitare la facoltà di opzione – come detto – è che i lavoratori prestino servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro.
Inoltre, la facoltà di opzione può essere esercitata dai dipendenti pubblici aventi diritto, indipendentemente dalla cassa o fondo pensionistico di iscrizione.
Modalità di esercizio e decorrenza effetti
Ma quali sono i termini entro i quali occorre esercitare l’opzione di esclusione dal massimale contributivo INPS? Ebbene, la Circolare INPS sul punto è molto chiara, distinguendo i termini tra:
- dipendenti in servizio alla data del 29.01.2019;
- dipendenti assunti a decorrere dal 30.01.2019.
Nel primo caso, l’adesione deve essere resa:
- entro sei mesi dal 29.01.2019, se negli anni precedenti la retribuzione imponibile ai fini pensionistici ha superato il massimale contributivo (termine ultimo 29.07.2019);
- entro sei mesi dalla data del superamento del massimale, se negli anni precedenti al 29.01.2019 la retribuzione imponibile ai fini pensionistici non ha superato il massimale contributivo.
Nel secondo caso, invece, la volontà va manifestata:
- entro sei mesi dalla data di assunzione o dalla data di superamento del massimale.
Una volta aderito all’esclusione opzionale, l massimale contributivo è disapplicato a decorrere dal periodo retributivo successivo alla data della scelta. A tal fine, l’opzione deve essere esercitata utilizzando il relativo modulo “AP136” disponibile sul sito dell’INPS.
In ogni caso, le opzioni trasmesse prima del 17 giugno 2019 (data di pubblicazione della Circolare INPS in commento) sono comunque ritenute utili per l’avvio del procedimento.
Circolare INPS numero 93 del 17-06-2019
Alleghiamo in ultimo il testo della circolare in oggetto.
Circolare INPS numero 93 del 17-06-2019 (122,0 KiB, 1.057 hits)
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