Lo scorso 4 dicembre, il governo Monti ha varato la manovra salva Italia; un tassello fondamentale del decreto è rappresentato proprio dalle riforme sulle pensioni a cui, seguiranno le riforme del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali.
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato una scheda di sintesi sulle Nuove Pensioni; analizziamola nel dettaglio. La riforma, contenuta nell’art 24 del decreto, si ispira ai seguenti principi:
- affermazione del metodo contributivo come criterio di calcolo delle pensioni;
- previsione di un percorso predefinito di convergenza del trattamento previsto per uomini e donne;
- abbattimento delle posizioni di privilegio;
- presenza di clausole derogative soltanto per le fasce più deboli e le categorie dei bisognosi;
- flessibilità nell’età di pensionamento, che consente al lavoratore maggiori possibilità di scelta nell’anticipare o posticipare il ritiro dal mercato del lavoro;
- abolizione delle finestre e di altri meccanismi che non rientrino esplicitamente nel modello contributivo.
Il sistema previdenziale segue il modello della capitalizzazione virtuale, con formula contributiva, flessibilità del pensionamento e coefficienti attuariali applicati alle diverse età della fascia flessibile (con correzioni rispetto all’età minima di accesso valide soltanto per i lavori usuranti).
I requisiti di accesso alle prestazioni, nel sistema a regime, prevedono la coesistenza di una anzianità contributiva di 20 anni, 67 anni di età e un importo della pensione non inferiore ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale (soglia indicizzata), per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia.
Si prescinde dal requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafica di 70 anni e di una anzianità contributiva di almeno 5 anni.
Con riferimento alla possibilità di accedere alla pensione anticipata, il diritto si acquisisce al compimento dei 63 anni di età, una anzianità contributiva di 20 anni l’ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore ad un importo soglia (indicizzato) pari a 2,8 volte l’assegno sociale
Pro rata
A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
Soppressione delle finestre
Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento, si aboliscono le finestre di uscita, in quanto inglobate nei nuovi requisiti di accesso. Vengono altresì abolite le pensioni di anzianità conseguibili attraverso le quote.
Pensione di vecchiaia
L’età di pensionamento delle lavoratrici dipendenti del settore privato viene alzata a 62 anni e a 63 e sei mesi per quelle autonome, dal 1° gennaio 2012.
L’equiparazione dell’età delle donne a quella degli uomini (66 anni) avviene entro il 2018, sempre tenendo conto della variazione della speranza di vita.
Permane il requisito minimo dell’anzianità contributiva di 20 anni previsto dal precedente ordinamento per la vecchiaia.
Pensione anticipata
A decorrere dal 1° gennaio 2012, l‘accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici sopra descritti, è consentito esclusivamente se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012.
Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014.
Si prevedono penalizzazioni percentuali (2% per ogni anno di anticipo rispetto a 62 anni) sulla quota retributiva dell’importo della pensione, tali da costituire un effettivo disincentivo al pensionamento anticipato rispetto a quello di vecchiaia.
Flessibilità
Per le donne, dall’età 62 all’età 70 vige il pensionamento flessibile, con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni. Per gli uomini (e per le dipendenti pubbliche), la fascia di flessibilità è compresa tra 66 (età minima, oggi prevista per il pensionamento di vecchiaia) e 70 anni.
Adeguamento agli incrementi della speranza di vita
A tutti i requisiti anagrafici previsti dal decreto per l’accesso attraverso le diverse modalità stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo per l’accesso anticipato, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita, con decorrenza dal 2013 (3 mesi già stabiliti dalla legge n. 122/2010 nella sua prima attuazione).
Esenzioni
A mente del comma 14 dell’art 24 del decreto, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data in vigore del decreto continuano ad applicarsi ai lavoratori che risultano beneficiari di provvedimenti di mobilità ed esonero, sulla base di accordi stipulati entro il 31 ottobre 2011.
Aumento contributivo lavoratori autonomi
Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 0,3 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento nel 2018.
E’ stata prevista la revisione delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi agricoli, portandole gradualmente al 24% e al 22% per le sole zone svantaggiate (sono state eliminate le differenziazioni delle aliquote per età).
Casse professionali
Per le Casse Professionali, che operano in regime di autonomia, entro e non oltre il 31 marzo 2012 dovranno adottare dei provvedimenti funzionali al riequilibrio di medio-lungo periodo dei conti, e ispirati al rispetto dell’equità intergenerazionale. In assenza di tali provvedimenti, si prevede anche per esse l’adozione del metodo contributivo pro rata dalla medesima data del primo gennaio 2012.
Fondo per il finanziamento di politiche attive
Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne.
Il Fondo è finanziato per l’anno 2012 con 200 milioni di euro, e a decorrere dall’anno 2013 con 300 milioni di euro. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concento con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo.
Inoltre, sono stati deindicizzati al costo dell’inflazione le pensioni superiori a 956 euro. Per le pensioni minime e, fino a quelle due volte il minimo, rimane l’indicizzazione piena. Inoltre, sono soppressi l’INPDAP e l’ENPALS e le relative funzioni sono attribuite all’INPS.