Il fine della legge sui lavori usuranti d.lgs. nr. 67/2011, è quello di “concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni, rispetto al periodo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 3, lettere da a) a f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247”.
La norma sul pensionamento anticipato, segue la delega legislativa conferita dell’articolo 1 della legge 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) . La delega richiama gli stessi principi e criteri direttivi previsti dalla precedente delega in materia contenuta nella legge 247/2007, non esercitata entro il termine previsto a causa della scadenza anticipata della XV Legislatura.
Riferimenti normativi
- Art. 1 L. 183/2010 – collegato lavoro “delega al governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti”;
- D.lgs. nr. 67/2011: “Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 201, n. 183”;
- L. 247/2007: “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”;
- D. lgs. 8 aprile 2003, n. 66 “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”;
- Circolare Ministero del lavoro nr. 15/2011: comunicazione lavori usuranti;
- Circolare Ministero del lavoro nr. 22/2011: prime indicazioni operativa sul d.lgs. 67/2011;
- Circolare Ministero del lavoro del 14 settembre 2011: “Proroga del termine per effettuare le comunicazioni previste dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 67/2011”;
- Messaggio Inps nr. 16762 del 25 agosto 2011,
Elenco lavori usuranti
Possono esercitare, a domanda, il diritto per l’accesso alla pensione anticipata, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati:
- lavoratori impegnati nelle mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto del ministro del lavoro 19 maggio 1999 (decreto Salvi)
- lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo n. 66/2003;
- lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» e attività in serie con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento di materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità – dipendenti di imprese di cui all’elenco nr 1 allegato al decreto
- conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone
Inoltre, tali lavoratori devono aver una permanenza effettiva nelle attività ritenute usuranti di almeno sette anni ovvero per almeno metà della vita lavorativa.
Per l’elencazione completa dei destinatari del provvedimento clicca qui.
Limiti anagrafici e contributivi per il pensionamento anticipato
I commi 4, 5 e 6 dell’art 1, stabiliscono le modulazioni dell’anticipo della decorrenza del pensionamento. A decorrere dal 2013, l’accesso alla pensione è consentito con una età anagrafica inferiore di tre anni ed una “quota” (data dalla somma di età anagrafica e contributiva), inferiore di un valore pari a tre, rispetto ai criteri generali fissati dalla Tabella B allegata alla L.247/2007, valevole per la totalità dei lavoratori.
La distinzione inoltre, va effettuata per i lavoratori di cui alle lett a,c,e d del decreto e lavoratori notturni. Per i primi e i lavoratori notturni con un numero di numero di giorni lavorativi maggiore o uguale a 78, per il periodo transitorio 2008-2012, il comma 5 stabilisce che si può accedere al pensionamento anticipato se si hanno i seguenti requisiti:
- Tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, 57 anni di età e 35 di contributi;
- tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, 57 anni e quota 93;
- per il 2010, quota 94 sempre con 57 anni di età; come anche per il 2011 e per il 2012.
Per chi fa turni 64-71 notti, dal 1° luglio 2009 il requisito anagrafico è 58 anni e quota 93; anni 58 e quota 94 per il 2010, 59 anni e quota 94 nel 2011 e nel 2012, 60 nel 2013.
Per chi fa tra 72 e 77 notti, il requisito è rispettivamente: 57, 58, 59 anni con quote di 93 per il 2009 e, quota 94 per tutti gli altri periodi.
Presentazione della domanda per accedere al pensionamento anticipato
L’art. 2 del decreto nr. 67/2011, disciplina le modalità di presentazione della domanda e la documentazione necessaria.
L’Inps, con messaggio nr. 16762 del 25 agosto, fornisce alcune indicazioni per la compilazione della domanda; il messaggio dell’Istituto previdenziale si rifà, nella quasi totalità alla circolare del ministero del Lavoro nr. 22/2011 che ha fornito le prime indicazioni operative per usufruire dei benefici previsti dal Decreto Legislativo n. 67/2011.
si ricorda a tutti gli interessati che il 30 settembre 2011 è l’ultimo giorno disponibile per la presentazione della domanda di prepensionamento, per tutti coloro che hanno già maturato o maturino i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011.
Per conoscere tutto sulla domanda di accesso al prepensionamento e sui documenti correlati, clicca qui.
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Obblighi di comunicazione
L’art 5 prevede degli obblighi di comunicazioni in capo al datore di lavoro che, è tenuto anche per il tramite dell’associazione cui aderisca o conferisca mandato,esclusivamente per via telematica, a comunicare alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b).
Il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall’articolo 1, comma 1, lettera c (addetti alle linee di catena e ad attività in serie) è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall’inizio delle medesime.
Il Ministero del lavoro, con circolare nr. 15/2011 ha fornito chiarimenti in merito alla comunicazionea cui è tenuto il datore di lavoro, di svolgimento di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena” e dell’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, previsti dall’art. 5 del d.lgs. 67/2011.
Due sono i modelli da compilare: il modello LAV-US, utilizzabile per le comunicazioni di svolgimento di un processo produttivo in serie, caratterizzato dalla “linea catena”;
il modello LAV-NOT per le comunicazioni dell’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo e compreso in regolare turni periodici. La scadenza per questa comunicazione è fissata al 30 settembre 2011 per le attività svolte nel 2010 e al 31 marzo 2012 per il 2011.
Per maggiori informazioni bisogna consultare la sezione Comunicazioni Lavori usuranti di cliclavoro inoltre, sempre nel sito del Ministero del lavoro c’è un’utile guida alla compilazione del modello LAV-US per i lavori usuranti.
Proroga del termine per le comunicazioni del datore di lavoro
Inizialmente il termine ultimo per la presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 5 d.lgs. 68/2011 era il 30 settembre 2011. A seguito di circolare del Ministero del lavoro del 14 settembre, tale termine è stato prorogato; con riserva di indicare un nuovo termine di scadenza per l’effettuazione dell’obbligo in questione.
Meccanismo di salvaguardia
Il comma 2 dell’art 1 collegato lavoro, prevede una clausola di salvaguardia, recepita nello schema di decreto legislativo, volta a prevedere che, qualora emergano scostamenti tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria prevista, trovi applicazione un criterio di priorità, in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda, nella decorrenza dei trattamenti pensionistici.
Gli oneri previsti sono di 312 milioni di euro per il 2011, di 350 milioni di euro per il 2012 e di 383 milioni di euro dal 2013.
Sanzioni
L’art. 6 del decreto sui lavori usuranti dispone che:
Ferme restando l’applicazione della disciplina vigente in materia di revoca del trattamento pensionistico e di ripetizione dell’indebito e le sanzioni penali prescritte dall’ordinamento nel caso in cui il fatto costituisca reato, qualora i benefici previdenziali di cui all’articolo 1 siano stati conseguiti utilizzando documentazione non veritiera, chi ha fornito tale documentazione è tenuto al pagamento in favore degli istituti previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al doppio di quanto indebitamente erogato.
Allegati
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