Come noto, così come i lavoratori subordinati, anche i pensionati sono soggetti mensilmente all’applicazione dell’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) sui redditi percepiti direttamente nel cedolino della pensione.
Unica eccezione per cui non si paga l’Irpef è la cosiddetta “no tax area”: si tratta di una fascia reddituale alla quale appartengono i pensionati titolari di assegni molto bassi che non superano una determinata soglia di reddito. Quindi, per non incidere ulteriormente in maniera negativa sull’economia di tali pensionati, costretti a vivere a volte con una pensione inferiore ai 500 euro, il Fisco esonera dall’obbligo di pagamento delle imposte tutti coloro che ricevono un reddito annuale inferiore a 8.174 euro. In questo caso però, il pensionato non ha neanche diritto alle detrazioni IRPEF.
L’INPS, quale sostituto d’imposta, applica indistintamente mese per mese l’Irpef ai pensionati, direttamente sull’assegno mensile, poiché non è a conoscenza del reddito annuo del pensionato. In altre parole, non sa il contribuente superi o meno la predetta soglia. Allo stesso modo applicherà una determinata aliquota anche se a fine anno i redditi del pensionato saranno maggiori del reddito presunto dall’INPS.
Qui entra in gioco l’importanza della rinuncia, parziale o totale, delle detrazioni Irpef. Infatti, i pensionati che sanno di non superare gli 8.174 euro oppure di avere redditi superiori a quelli della sola pensione, possono richiedere telematicamente all’INPS la rinuncia delle predette detrazioni oppure l’applicazione di una aliquota maggiore. Ciò al fine di non trovarsi brutte sorprese in fase di conguaglio o di dichiarazione dei redditi.
Con il Messaggio n. 3772 del 19 ottobre 2020, l’INPS ha specificato che i pensionati interessati a una delle predette facoltà sono tenuti a darne comunicazione all’INPS a decorrere dal 15 ottobre 2020.
IRPEF pensionati: rinuncia detrazione o maggiore aliquota IRPEF
In base a quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 15/E del 5 marzo 2008, le detrazioni, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, devono essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato.
Tuttavia, laddove il contribuente abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, può darne comunicazione al proprio sostituto. Quest’ultimo, quindi, deve adeguare le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.
Pertanto, poiché il riconoscimento della detrazione costituisce un diritto per il contribuente e un correlativo obbligo per il sostituto di imposta, i beneficiari di prestazioni interessati al non riconoscimento in misura totale o parziale della detrazione in questione sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno.
Parimenti, si conferma che devono essere annualmente comunicate all’INPS le richieste di applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito. Tali aliquote comportano trattenute fiscali maggiori di quelle commisurate alle prestazioni erogate.
Resta fermo che, in base all’articolo 7, del D.L. n. 70/2011, non è più obbligatorio presentare annualmente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia previste dall’art. 12 del Tuir. Pertanto, la domanda deve essere rinnovata solo qualora intervenga una variazione del carico familiare.
Leggi anche: Rimborso 730/2020 IRPEF pensionati: quando arriva e come richiederlo
Rinuncia detrazione o maggiore aliquota IRPEF pensionati: Modulo online
Qualora il pensionato intendesse richiedere:
- l’applicazione di un’aliquota maggiore degli scaglioni annui di reddito
- e/o il non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito,
si deve dare comunicazione all’INPS ogni anno, per ciascun periodo d’imposta.
Dal 15 ottobre 2020 è possibile inviare la rinuncia (parziale/totale) alle detrazioni fiscali; si può inoltre richiedere l’applicazione di un’aliquota maggiore degli scaglioni annui di reddito relativamente al periodo d’imposta 2020. Il tutto compilando l’apposita dichiarazione online tramite il servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione”.
In particolare, il servizio telematico permette:
- la consultazione dell’ultima dichiarazione in corso di validità;
- la conferma o modifica dei dati in possesso dall’INPS;
- l’inserimento di una nuova dichiarazione per l’anno corrente e per quello successivo.