Quando viene riconosciuta l’invalidità civile il soggetto può ottenere una serie di benefici previsti dal nostro ordinamento a sua tutela. I benefici tuttavia non spettano a tutti allo stesso modo, ma variano a seconda delle percentuali invalidità civile.
Nello Stato di diritto vige infatti il principio della protezione dei cittadini affetti da minorazioni fisiche o psichiche. Questo è un obiettivo affermato nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e accolto dalla Costituzione Italiana all’articolo 38; pertanto lo Stato italiano garantisce il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale «a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere».
Ma procediamo per gradi e andiamo a vedere per prima cosa chi sono i soggetti considerati per legge invalidi civili.
Invalidità civile: definizione, requisiti e soggetti beneficiari
Per prima cosa iniziamo col dire che vengono considerati invalidi civili coloro i quali
sono affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali o funzionali, che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad 1/3, e, se minori di 18 anni, che abbiano “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età” (art. 2, Legge 118/71).
Sempre lo stesso articolo precisa che sono esclusi da questo concetto, gli invalidi per cause di guerra, di lavoro (INAIL), per causa di servizio, nonché i ciechi civili e sordi civili per i quali provvedono altre leggi.
Chi è già stato dichiarato invalido per le cause di cui sopra può ottenere anche il riconoscimento di invalidità civile solo nel momento in cui subentri un’infermità o menomazione attribuibile a cause differenti
Inoltre, nel caso di persone non in età lavorativa, il parametro da considerare non può ovviamente essere la capacità lavorativa ma la capacità di svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.
Invalidità civile, percentuali
Inoltre, bisogna tenere distinto il concetto di invalidità da quello di handicap, il primo è strettamente correlato ad un’incapacità lavorativa, il secondo, invece, genera una difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, come da definizione dell’art. 3 comma 1 della L. 104/92.
L’invalidità civile è riconosciuta in percentuali e a seconda della diversa percentuale corrispondono diversi diritti. In ogni caso, qualora la percentuale di invalidità sia inferiore al 33% la persona non può essere considerata invalida.
I benefici cui possono godere gli invalidi civili dipendono dalla gravità di invalidità e possono essere ti natura economica, cosa che non avviene a seguito del riconoscimento dello stato di handicap. In modo preliminare deve essere avvenuto il riconoscimento dello stato di invalidità ottenuto tramite specifica commissione medica ed aver avviato iter amministrativo per la domanda di invalidità.
Percentuale di invalidità pari o superiore a 1/3
Gli invalidi con una riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 33% hanno diritto alla concessione gratuita di ausili e protesi relativi alla patologia indicata nel verbale di invalidità.
Percentuale superiore al 45%
In questo caso gli invalidi possono procedere all’iscrizione iscrizione alle liste di collocamento mirato previste dalla Legge 68/99.
Rientrano infatti nelle cosiddette “categorie protette”:
- le persone in età da lavoro con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ed i portatori di handicap intellettivo, in possesso di riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- gli invalidi del lavoro, con un grado di invalidità, accertato dall’Inail, superiore al 33%;
- i ciechi assoluti o le persone con un residuo visivo non superiore a 1/10 a entrambi gli occhi;
- i sordomuti, cioè le persone colpite da sordità sin dalla nascita o prima dell’apprendimento della parola;
- le persone che hanno diritto all’assegno di invalidità civile, per accertamento da parte dell’Inps di una riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa;
- gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla 1° all’8° categoria.
Invalidità superiore al 50%
Quando l’invalidità supera il 50% e si tratta di lavoratori dipendenti si può fruire di un apposito “congedo per cure”; questo deve essere relativo ovviamente alla propria invalidità e dura per un periodo di massimo 30 giorni all’anno.
Queste giornate vengono retribuite come assenza di malattia con il vantaggio però di non computare nel calcolo del periodo di comporto.
Percentuale di invalidità superiore ai 2/3
In questi casi si può godere dell’esenzione totale dal ticket in riferimento alle prestazioni specialistiche.
Per quanto riguarda, invece, i lavoratori in possesso di almeno 5 anni di contribuzione, di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio, all’assegno ordinario d’invalidità.
Assegno ordinario di invalidità
L’assegno ordinario di invalidità può essere richiesto dai lavoratori dipendenti, dagli autonomi e dai lavoratori parasubordinati mentre rimangono esclusi i lavoratori del pubblico impiego. Non è subordinato ad un requisito anagrafico, ma solamente contributivo e legato all’invalidità.
La durata dell’assegno è di tre anni e qualora le condizioni medico-legali siano confermate l’assegno può essere nuovamente richiesto per la stessa durata. Il rinnovo della richiesta deve essere fatto per le prime tre volte; successivamente è confermato automaticamente anche se soggetto ad eventuale revisione.
La revisione, infatti, può avvenire per conto dell’INPS in qualsiasi momento al fine di controllare il permanere del requisito medico-legale.
L’importo dell’assegno si calcola sulla base dei contributi effettivamente versati. Questo segue in linea generale le regole legate al calcolo pensionistico, fermo restando che qualora l’importo sia inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, lo stesso potrà essere integrato al trattamento minimo della gestione stessa; purchè non via sia il possesso di redditi per un importo superiore a due volte l’ammontare annuo della pensione sociale.
Invalidità pari o superiore al 74%
In questo caso si ha diritto ad un assegno di assistenza che è concesso fino all’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia e il cui importo è di 282,55 euro mensili.
A differenza dell’assegno ordinario di invalidità non è richiesto un versamento minimo di contributi, ma necessita dellostato di disoccupazione.
Inoltre questa percentuale permette di godere di due benefici pensionistici:
- il primo è l’Ape sociale, ossia l’anticipo pensionistico a carico dello Stato;
- la seconda è la pensione anticipata per i lavoratori precoci.
Percentuale pari o superiore al 75% e all’80%
Con un punto percentuale in più di invalidità vi è un ulteriore beneficio legato alla pensione. Per ogni anno lavorato sono accreditati 2 mesi di contributi in più, sino ad un massimo di 5 anni; beneficio ammesso dalla data di riconoscimento dell’invalidità.
Anche nel caso invece di invalidi all’80% è prevista la possibilità di accesso anticipato alla pensione, purchè vi sia un preventivo riconoscimento da parte dell’INPS.
Invalidità del 100%: pensione di inabilità
Quando l’invalidità è totale si può beneficiare della pensione d’inabilità civile; questa è concessa a coloro i quali siano in possesso di un reddito annuo di importo fino a 16.814,34 euro ed è compatibile, sino al limite di reddito, con l’assegno ordinario d’invalidità. Inoltre non è nemmeno richiesto lo stato di disoccupazione.
Ne hanno diritto i soggetti con un’età compresa tra i 18 e i 67 anni; anche se per gli anni successivi al 2019 questo dato sarà adeguato alla speranza di vita.