L’articolo 38 della Costituzione stabilisce che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
In attuazione di questo principio costituzionale la normativa italiana garantisce tutela economica (grazie principalmente a prestazioni Inps, detrazioni ed agevolazioni fiscali) e normativa (si pensi al collocamento obbligatorio e alle tutele in ambiente lavorativo garantite dalla Legge numero 104/1992) a coloro che vengono riconosciuti invalidi civili, ciechi civili, sordi, disabili o portatori di handicap, dalle competenti Commissioni medico – legali istituite presso le ASL.
Fatta questa utile premessa, analizziamo in dettaglio chi è considerato invalido civile, quali sono i requisiti sanitari richiesti, che tipo di prestazioni spettano e come accedervi.
Cos’è l’invalidità civile
Nel diritto italiano l’invalidità civile è un istituto giuridico di assistenza sociale che serve a garantire assistenza e mantenimento «agli inabili al lavoro e ai mezzi necessari per vivere»; la fonte primaria di questo diritto è l’articolo 38 della Costituzione italiana il quale prevede che:
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.
Chi è considerato invalido civile?
Sono considerati invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo (33%).
Se trattasi di minori, devono sussistere persistenti difficoltà nell’adempiere ai compiti e alle funzioni proprie della loro età.
Non rientrano tra gli invalidi civili:
- Invalidi civili di guerra;
- Invalidi del lavoro;
- Invalidi per servizio;
riconosciuti tali per cause dovute alla guerra, alla prestazione lavorativa (per i lavoratori del settore privato) ovvero ad un servizio (per i dipendenti pubblici e categorie assimilate).
Come ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile?
Il processo di accertamento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, comincia con il rilascio, da parte di un medico certificatore, del cosiddetto “certificato medico introduttivo” o Certificato SS3.
Nel documento dovranno essere riportati i dati anagrafici, il codice fiscale, l’esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.
Una volta compilato, il certificato è trasmesso online all’Inps.
Il medico a questo punto rilascia all’interessato:
- La ricevuta di invio del certificato;
- Copia del certificato medico originale, che il cittadino dovrà esibire in sede di visita medica.
Grazie al certificato introduttivo è possibile presentare, entro 90 giorni dal rilascio dello stesso, domanda di invalidità civile, con una delle seguenti modalità:
- Collegandosi al portale “it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Accertamento sanitario”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS;
- Tramite il patronato o un’associazione di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
Accertamento sanitario
L’accertamento sul possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, è di competenza di un’apposita Commissione medico – legale istituita presso le Aziende Sanitarie Locali, integrata con un medico Inps.
Fanno eccezione le regioni che hanno sottoscritto il protocollo per l’affidamento dell’attività in parola direttamente all’Istituto (cosiddette “Convenzioni CIC”). In queste ipotesi, la visita avviene direttamente presso i Centri medico – legali dell’Inps.
Nel corso della visita, l’interessato:
- Può farsi assistere da un medico di sua fiducia;
- Deve consegnare alla Commissione medico – legale copia di un valido documento di riconoscimento e la documentazione sanitaria in suo possesso.
Esito della visita
Terminati gli accertamenti, la Commissione redige un verbale di visita in formato elettronico, inviato all’interessato in duplice copia:
- Una copia completa di tutti i dati necessari, anche sanitari;
- Una copia con il solo giudizio finale.
Revisione
Nelle ipotesi in cui la Commissione ritiene le minorazioni suscettibili di cambiare nel tempo, il verbale indica la data entro cui l’invalido dovrà essere sottoposto ad una nuova visita di revisione.
Per quest’ultima, tuttavia, non sarà necessario trasmettere all’Inps il certificato medico introduttivo.
Quanto si prende per l’invalidità civile?
Gli invalidi civili hanno diritto ad una serie di prestazioni a carico dell’Inps, diverse a seconda del grado di invalidità e di altri requisiti economico – personali.
Invalidità civile, cos’è l’Assegno mensile per invalidità civile
Gli invalidi parziali:
- Di età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- Con una riduzione della capacità lavorativa tra il 74 ed il 99%;
- In possesso di un reddito inferiore alle soglie annualmente previste dalla legge;
- Che non svolgono attività lavorativa;
- Residente stabilmente ed in maniera abituale sul territorio nazionale;
- Cittadini italiani, comunitari, extracomunitari (in possesso del permesso di soggiorno valido almeno un anno);
hanno diritto, previa domanda, ad un assegno mensile.
La prestazione economica in parola spetta per 13 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo la presentazione dell’istanza o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.
Per l’anno 2022, l’importo mensile dell’assegno è pari a 292,55 euro, mentre il limite di reddito personale annuo corrisponde ad euro 5.025,02.
Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (67 anni), l’assegno mensile si trasforma in assegno sociale sostitutivo.
Invalidità civile, cos’è la pensione di inabilità
La pensione di inabilità è un’altra prestazione economica erogata per 13 mensilità, pari, nel 2022, ad euro 292,55 mensili.
Previa domanda, la pensione spetta a chi è in possesso dei seguenti requisiti:
- Riconoscimento inabilità totale e permanente (100%);
- Reddito inferiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (17.050,42 euro nel 2022);
- Età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- Residenza stabile ed abituale nel territorio italiano;
- Cittadinanza italiana, comunitaria, extra-UE in possesso di permesso di soggiorno valido almeno un anno.
La pensione, al pari dell’assegno mensile, al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (67 anni), si trasforma in assegno sociale sostitutivo.
Da ultimo, la prestazione è compatibile con:
- Svolgimento dell’attività lavorativa;
- Prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa;
- Pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Invalidità civile, cos’è l’indennità di accompagnamento
Corrisposta per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile), l’indennità di accompagnamento ammonta (nel 2022) ad euro 524,16.
La prestazione spetta in presenza dei seguenti requisiti:
- Residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale;
- Riconoscimento dell’inabilità totale e permanente al 100%;
- Riconoscimento dell’impossibilità a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
- Riconoscimento dell’impossibilità a compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;
- Residenza stabile ed abituale nel territorio italiano;
- Cittadinanza italiana, comunitaria, extra-UE in possesso di permesso di soggiorno valido almeno un anno.
L’indennità è peraltro da considerarsi:
- Compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma;
- Incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio;
- Compatibile con l’indennità di comunicazione e l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto, a patto che siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità (soggetti pluriminorati).
Invalidità civile, cos’è l’indennità di frequenza
I minori di 18 anni, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, nonché i minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, possono ricevere, previa domanda, l’indennità di frequenza.
La prestazione spetta per 12 mensilità, a decorrere dal primo giorno del mese successivo quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento terapeutico – riabilitativo.
Garantita per tutta la durata della frequenza, l’indennità ammonta nel 2022 ad euro 292,55 e spetta in presenza di un reddito personale annuo pari o inferiore ad euro 5.025,02.
Per aver diritto alla prestazione è altresì necessario:
- Residenza stabile ed abituale nel territorio italiano;
- Cittadinanza italiana, comunitaria, extra-UE in possesso di permesso di soggiorno valido almeno un anno;
- Frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (anche asili nido) o di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti o di centri ambulatoriali, diurni o di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
Quali sono le percentuali di invalidità
Ricapitolando quanto detto sopra l’invalidità e i relativi diritti variano quindi in base alle percentuali stabilite dalla normativa.
- 33% si ha diritto a ricevere gratuitamente aiuti e protesi dal Servizio Sanitario Nazionale.
- 45% si è iscritti alla lista delle categorie protette dei Centri dell’impiego, per ottenere agevolazioni al lavoro.
- 50% si possono avere congedi per cure mediche, nei limiti di quanto previsto dal CCNL del proprio settore.
- 66% si ha diritto all’esenzione dal ticket sanitario.
- 74% si ha diritto all’assegno mensile di invalidità, il quale importo varia in base al reddito
- 100% si ha diritto a:
- pensione di inabilità (per chi non superi il reddito di 17.920,00 euro annui);
- assegno di accompagnamento (qualora il cittadino non riesca a deambulare in modo autonomo o compiere gli atti della vita quotidiana).
Leggi anche: Invalidità civile: percentuali e benefici
Invalidità civile, altre agevolazioni e benefici
Oltre alle prestazioni Inps sopra descritte in dettaglio, gli invalidi civili possono potenzialmente accedere, nel rispetto dei requisiti di volta in volta richiesti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
- Collocamento obbligatorio e mirato per i lavoratori disabili, a norma della Legge numero 68/1999;
- Esenzioni dal pagamento del ticket sanitario;
- Detrazioni fiscali ed altre agevolazioni tributarie per spese mediche, acquisto di mezzi di locomozione, sussidi tecnici ed informatici, eliminazione delle barriere architettoniche;
- Maggiorazioni riguardanti l’importo dell’Assegno unico universale;
- Agevolazioni normative previste dalla Legge numero 104/1992 (ad esempio i permessi retribuiti o la scelta del luogo di lavoro).