Da alcuni anni a questa parte, le Regioni modificano i propri ordinamenti in materia di tutela previdenziale dei consiglieri regionali, per attuare le misure di coordinamento della finanza pubblica e contenere la spesa. L’abrogazione dell’assegno vitalizio regionale, per esempio, non è disposta in via generale e assoluta. Tale vitalizio, infatti, è abrogato solo per coloro che risultino neoeletti a un certa data e per questi, in genere, è previsto un nuovo trattamento pensionistico.
Spesso i consiglieri regionali possono rinunciare alla tutela previdenziale regionale, con la conseguenza che è possibile chiedere la restituzione dei contributi previdenziali versati nella previdenza regionale durante i periodi pregressi. Alla luce di ciò, l’INPS ha ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine:
- sostituzione dei vitalizi o delle prestazioni pensionistiche regionali con nuove prestazioni a carattere pensionistico;
- abrogazione e rinuncia al vitalizio o alle prestazioni pensionistiche regionali destinate ai consiglieri;
- restituzione della contribuzione regionale.
Contributi per aspettativa dei dipendenti che ricoprono cariche elettive
La legge prevede una misura molto particolare per i lavoratori eletti o nominati a cariche pubbliche relativamente ai loro contributi pensionistici. Durante l’aspettativa presa per svolgere il loro mandato, se questo prevede la maturazione del diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, devono corrispondere la quota a carico del lavoratore, dei propri contributi. Per intenderci, se il lavoratore dipendente va in aspettativa per incarichi politici, dovrà versare di tasca propria il 9.19% di contributi, ovvero l’equivalente dei contributi a carico del dipendente nel normale rapporto di lavoro. Questo succede se dal periodo di carica matura i ratei per ricevere un vitalizio. La restante parte, ovvero l’equivalente dei contributi a carico dell’azienda vengono pagati dall’INPS.
Tali contributi sono dovuti per i ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2000. Tuttavia, i lavoratori che non intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi, non effettuano i versamenti relativi.
Sostituzione dei vitalizi regionali
Le leggi regionali, spesso, sostituiscono all’istituto dell’assegno vitalizio un sistema previdenziale che prevede la corresponsione di un trattamento pensionistico a calcolo misto o contributivo oppure la corresponsione di prestazioni pensionistiche da parte di fondi di previdenza complementare.
Tali periodi di mandato, in particolare, potranno essere coperti con contributi figurativi solo allorquando si ottemperi al versamento della “quota a carico” di competenza.
Rinuncia del vitalizio regionale
Per i periodi di mandato che, per effetto della rinuncia, risultino scoperti di un “regime assicurativo regionale” la contribuzione figurativa può essere accreditata senza l’onere del versamento della “quota a carico” del lavoratore. Quindi i contributi per aspettativa non sono dovuti.
Per ciascun anno l’organo di appartenenza dell’incaricato deve versare la “quota a carico” entro il 30 ottobre dell’anno successivo; pertanto restano dovute, e se versate non possono essere restituite, le “quote a carico” già scadute al momento della rinuncia. Questo anche nell’ipotesi in cui i contributi pregressi versati nel “regime assicurativo regionale” siano restituiti.
Facciamo un esempio.
In forza dell’abrogazione del “regime assicurativo regionale”, dal 7 maggio 2016 non sono più effettuati i relativi versamenti. La contribuzione pregressa versata nel regime assicurativo regionale fino al 6 maggio 2016, viene restituita. Nel caso prospettato, la “quota a carico” non è dovuta per tutto il 2016 e per gli anni a venire. Tale quota non è inoltre dovuta, per i periodi dal 1.1.2015 al 31.12.2015 e dal 1.1.2016 al 6.5.2016, per i quali, al 7 maggio 2016, non risulta ancora scaduto il termine per il versamento della “quota a carico” di competenza. Inoltre se questa è stata versata può essere restituita a istanza dell’interessato. Per il 2015, infatti, il termine di versamento della “quota a carico” scadrebbe il 30 ottobre 2016; mentre per il 2016 scadrebbe il 30 ottobre 2017. Non sono rimborsabili i contributi versati per la “quota a carico” relativi agli anni precedenti al 2015.
Circolare INPS numero 72 del 23-05-2018
Infine alleghiamo il testo della circolare per una attenta analisi del documento di prassi relativo ai contributi per aspettativa dei lavoratori dipendenti chiamati o eletti per ricoprire cariche elettive (es. consiglieri regionali o assessori regionali).
Circolare INPS numero 72 del 23-05-2018 (247,6 KiB, 1.562 hits)