L’indennità di accompagnamento consiste in un assegno mensile erogato dall’INPS, è stata introdotta nell’ordinamento italiano dalla Legge 18/1980 e spetta agli invalidi civili totalmente inabili residenti in forma stabile in Italia, a prescindere dall’età e dal reddito personale. Previo riconoscimento dell’impossibilità di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita, l’INPS provvede ad erogare mensilmente un assegno esente dalle trattenute fiscali a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).
L’ammontare dell’indennità di accompagnamento agli invalidi civili è aggiornato annualmente con apposita circolare dell’Istituto ed è esente IRPEF. L’accompagnamento (anche detto accompagno) non dev’essere confuso con la Legge numero 104/1992, quest’ultima introdotta con lo scopo di favorire l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei soggetti portatori di handicap.
Il riconoscimento dell’handicap è infatti cosa ben diversa rispetto al giudizio della Commissione medico – legale dell’ASL, con cui si attesta la necessità del soggetto ad un accompagnamento costante e totale, nella deambulazione o nei gesti della vita quotidiana. Non è quindi automatico che l’accesso ai benefici della Legge numero 104 comporti anche il diritto all’indennità di accompagno.
Fatta questa doverosa premessa, analizziamo in dettaglio a chi spetta, a quanto ammonta e come ottenere l’assegno di accompagnamento 2022.
A chi spetta l’indennità di accompagnamento
Hanno diritto all’accompagnamento coloro che possiedono una serie di requisiti anagrafici e sanitari.
In particolare, il beneficiario residente stabile ed abituale sul territorio nazionale dev’essere, in alternativa:
- Cittadino italiano;
- Cittadini comunitari, iscritti all’anagrafe del comune di residenza;
- Cittadini extra-UE in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno.
Dal punto di vista sanitario è richiesto il riconoscimento di uno stato di inabilità totale e permanente (100%), oltre all’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero l’incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita in mancanza di un’assistenza continua.
Qual è l’importo dell’assegno di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento è pari, per il 2022, a 525,17 euro mensili. L’importo è stato comunicato dall’INPS con la Circolare del 23 dicembre 2021 numero 197, allegato numero 2.
La somma è corrisposta per dodici mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo quello di presentazione della domanda. Eccezionalmente, la decorrenza può coincidere con la data riportata dalla commissione sanitaria in sede di rilascio del versamento di riconoscimento dell’invalidità civile.
In caso di ricovero totale a carico dello Stato, per un periodo superiore a 29 giorni, l’INPS sospende l’erogazione dell’assegno.
L’assegno, riconosciuto al titolare della minorazione, è esente da IRPEF e non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario.
Come si ottiene l’accompagnamento
Per ottenere l’assegno è necessario per prima cosa ottenere il cosiddetto certificato medico introduttivo e fare domanda di riconoscimento dell’invalidità civile.
Certificato medico introduttivo
Per ottenere l’assegno è necessario che lo stato di invalidità sia riconosciuto dalla Commissione medico – legale competente.
L’interessato dovrà pertanto recarsi da un medico certificatore per il rilascio del “certificato medico introduttivo”, contenente:
- Dati anagrafici;
- Codice fiscale;
- Natura delle patologie invalidanti;
- Diagnosi.
Il medico compilerà il certificato e lo inoltrerà in via telematica all’INPS, oltre a stampare una ricevuta completa del numero identificativo univoco.
Domanda di riconoscimento dell’invalidità civile
Grazie all’invio del certificato (la cui validità è pari a 90 giorni) l’interessato potrà presentare la domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità ed handicap:
- Online, collegandosi al portale “it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Accertamento sanitario” munito delle credenziali SPID, CIE o CNS;
- In alternativa, tramite un patronato o l’associazione di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
Nella domanda di avvio del procedimento dovranno essere inseriti una serie di dati socioeconomici, quali eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, indicazione delle modalità di pagamento e delega alla riscossione di un terzo ovvero in favore delle associazioni.
Una volta trasmessa la domanda, l’istante riceverà la convocazione da parte della Commissione medico – legale competente presso l’ASL, integrata da un medico dell’INPS.
Alla visita l’interessato potrà farsi assistere da un medico di sua fiducia.
Il verbale di visita sarà redatto dalla Commissione in formato elettronico, oltre ad essere trasmesso all’interessato in duplice copia, una con i dati sanitari sensibili, l’altra con il solo giudizio finale.
Quali prestazioni sono compatibili con l’accompagnamento
Esiste un regime di incompatibilità dell’assegno con le prestazioni simili riconosciute per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. E’ fatta salva la possibilità per l’interessato di scegliere il trattamento più favorevole.
Al contrario, l’accompagnamento è compatibile con:
- Svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, oltre che con la titolarità di una patente speciale;
- Indennità di comunicazione ed indennità di accompagnamento per il cieco assoluto, a patto che siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativamente a differenti status di invalidità (è il caso dei soggetti pluriminorati).
Quali differenze con l’accompagnamento per ciechi assoluti
Al pari della Legge numero 104/1992, di cui si parlava in premessa, l’indennità di accompagno non dev’essere confusa con l’analoga prestazione riconosciuta, sempre dall’INPS, a coloro che:
- Residenti in maniera stabile e abituale sul territorio nazionale;
- Cittadini italiani, comunitari (iscritti all’anagrafe del comune di residenza), extra-comunitari in possesso di permesso di soggiorno di almeno un anno;
gli è stata riconosciuta una cecità civile assoluta oltre all’impossibilità di:
- Deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
- In alternativa, compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua.
Al pari dell’accompagnamento sopra citato, la prestazione per i ciechi civili assoluti non è legata a requisiti di reddito ed età e spetta a conclusione dell’accertamento sanitario prima e del procedimento di riconoscimento della condizione di invalidità poi.
L’importo erogato dall’INPS in dodici mensilità è pari, per il 2022, a 946,80 euro mensili (importo reso noto dall’Istituto con la Circolare 23 dicembre 2021 numero 197.
La somma, peraltro, è esente da IRPEF e non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario.