I Fondi Pensione sono complementari ed integrativi alla previdenza obbligatoria (di norma gestita dall’INPS o dalle Casse dei liberi professionisti tanto per citare alcuni esempi) e consistono in strumenti di raccolta del risparmio previdenziale degli aderenti, nell’ambito della cosiddetta previdenza integrativa e complementare. Il Fondo si caratterizza per essere un sistema di previdenza privata (cui il singolo può aderire liberamente) nato con lo scopo di integrare la pensione di base quella, per intenderci, riconosciuta in presenza di determinati requisiti di età anagrafica ed anzianità contributiva.
L’attività principale dei fondi di previdenza, consiste nell’investire sui mercati finanziari le somme versate dagli aderenti, al fine di valorizzarne l’importo. E’ infatti possibile scegliere una tra quattro diverse linee di investimento (Garantita, Obbligazionaria pura o mista, Bilanciata e Azionaria).
Il capitale così maturato ed investito, presente nella condizione individuale dell’interessato, può essere, a seconda dei casi, anticipato, riscattato totalmente o in maniera parziale e, una volta raggiunta l’età per il pensionamento, riconosciuto in forma di capitale e / o di rendita.
Quanti tipi di fondi pensione esistono
La previdenza integrativa italiana si compone sostanzialmente di tre diversi tipi di fondi pensione:
- Fondi pensione negoziali o chiusi;
- Fondi pensione aperti;
- Piani individuali pensionistici (PIP);
ognuno di essi con proprie caratteristiche in merito alla platea dei potenziali aderenti, alla gestione ed alle regole di contribuzione. Diversi invece sono i Fondi di assistenza sanitaria integrativa come può essere ad esempio il Fondo Est.
Fondi pensione chiusi
I fondi pensione negoziali (o chiusi) sono forme di previdenza complementare istituite per effetto di contratti collettivi di qualsiasi livello (ivi compresi i regolamenti aziendali), rivolti ai lavoratori pubblici o privati appartenenti al settore, categoria o comparto per cui trova applicazione l’accordo istitutivo.
Un esempio? Per i lavoratori cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio e Terziario – Confcommercio è consentita l’adesione al Fondo Fon.Te. Lo stesso CCNL regolamenta altresì la quota di contribuzione minima a carico dell’azienda e del dipendente (quest’ultima trattenuta in busta paga).
Caratteristiche simili a quelle appena citate hanno, tanto per citare alcuni esempi i fondi:
- Cometa, previsto per i dipendenti di imprese che applicano il CCNL Metalmeccanica – Industria;
- Fonchim, nell’ambito del Contratto Collettivo Chimici Farmaceutici – Industria.
- Fondo Fon.Te, fondo pensione complementare per i lavoratori del settore terziario, commercio, turismo e servizi.
Fondi pensione aperti
Istituiti e gestiti da banche, imprese assicurative, SIM (Società di Intermediazione Mobiliare) o SGR (Società di Gestione del Risparmio), i fondi pensione aperti sono potenzialmente rivolti a tutti i soggetti interessati a costruirsi una pensione integrativa, compresi coloro che non svolgono alcuna attività lavorativa, oltre a lavoratori autonomi e liberi professionisti.
L’adesione al fondo può essere individuale o collettiva. In quest’ultima ipotesi è previsto un contributo del datore di lavoro e, nella generalità dei casi, il versamento del TFR.
I capitali versati dagli aderenti rappresentano, all’interno dell’istituto bancario o dell’ente che gestisce il fondo, un patrimonio separato ed autonomo rispetto alle altre attività finanziarie.
Piani individuali pensionistici
Alla stregua dei fondi pensione aperti chiunque, indipendentemente dall’attività lavorativa, può aderire ai PIP (Piani individuali pensionistici) realizzati nell’ambito di contratti di assicurazione sulla vita di ramo I (polizze tradizionali) o ramo III (polizze “Unit-linked”).
Come ricordato nelle FAQ pubblicate sul portale di COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione, “covip.it – Per il cittadino – Educazione previdenziale – FAQ – Informazioni base”) il PIP “non può essere destinatario di conferimento del TFR per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (o con modalità tacite per i lavoratori dipendenti del settore privato)”.
I PIP sono da intendersi come un patrimonio separato ed autonomo all’interno della realtà che li ha istituiti e si occupa della gestione. Non possono, ad esempio, essere utilizzati per soddisfare i debiti nei confronti dei creditori della società ma esclusivamente per pagare le prestazioni agli iscritti.
E’ possibile distinguere tra PIP:
- “Nuovi” conformi al Decreto legislativo del 5 dicembre 2005 numero 252 ed iscritti all’Albo COVIP;
- “Vecchi” relativi a contratti stipulati fino al 31 dicembre 2006 per “i quali l’impresa di assicurazione non abbia provveduto agli adeguamenti previsti dal Decreto lgs. 252/2005 e, pertanto, non possono raccogliere nuove adesioni” (FAQ COVIP).
Quando conviene aderire ad un fondo pensione
Il sistema delle agevolazioni fiscali, introdotte per incentivare i lavoratori a scegliere la previdenza complementare, premia gli aderenti di “lunga durata”. Di conseguenza, prima si inizia a versare il TFR ai fondi pensione maggiori saranno i benefici fiscali.
Un esempio? La prestazione pensionistica liquidata in forma di rendita o di capitale è tassata, relativamente ai contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2007, con una ritenuta a titolo d’imposta pari al 15%. Percentuale che si riduce in ragione dell’anzianità di partecipazione al fondo. Se questa infatti è superiore a 15 anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva adesione, sino al limite massimo di riduzione corrispondente al 6%.
Pertanto, gli aderenti che hanno totalizzato 35 anni di partecipazione al fondo pensione si vedranno tassare le prestazioni pensionistiche al 9% e non al 15%.
Oltre alle motivazioni fiscali, sottolinea COVIP nelle FAQ sopra citate, è “importante aderire alla previdenza complementare sin dall’inizio della propria attività lavorativa perché l’importo della pensione complementare dipende anche dalla durata del periodo di versamento (più anni di partecipazione al fondo pensione = più contributi versati)”. Peraltro, sempre la Commissione di vigilanza, più ampio è “l’orizzonte temporale della partecipazione alla previdenza complementare, maggiore è la possibilità di equilibrare gli effetti di eventuali andamenti alterni dei mercati finanziari”.
Come aderire ai fondi pensione
Passiamo ora a vedere come aderire ad un fondo pensione. Esistono in questo caso due tipi di adesione: esplicita e implicita.
Adesione esplicita
Ogni singolo fondo prevede, all’interno del proprio statuto / regolamento o del contratto collettivo che lo istituisce, le regole per l’adesione esplicita. Fanno eccezione, per i lavoratori dipendenti, le ipotesi di adesione “tacita”.
Adesione tacita
Un caso particolare riguarda le ipotesi di “adesione tacita”. All’avvio di un nuovo rapporto di lavoro, il dipendente ha 6 mesi di tempo, dalla data dell’assunzione, per decidere se mantenere il TFR “in azienda” o destinarlo ad un fondo di previdenza complementare. La scelta dovrà essere espressa con il modello TFR2.
Se entro 6 mesi dall’assunzione l’interessato non esprime alcuna indicazione, a decorrere dal mese successivo la scadenza del semestre il datore di lavoro trasferisce il TFR:
- Al fondo pensione chiuso previsto dal CCNL, da altri accordi collettivi ovvero alla forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale;
- In presenza di più forme pensionistiche collettive, a quella individuata con accordo aziendale ovvero, in assenza di quest’ultimo, alla forma cui hanno aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda;
- Se non sono praticabili i punti sopra citati, il TFR sarà destinato al Fondo Cometa che dal 1° ottobre 2020 ha sostituito il FONDINPS.
Quanto e cosa versare ai fondi pensione
Una volta completata e finalizzata l’adesione al fondo, l’interessato inizia ad alimentare la propria posizione (o conto) individuale, in cui vengono raccolti i contributi versati, in particolare:
- Contributi a carico dell’aderente;
- Contributi a carico del datore di lavoro e TFR (per i lavoratori dipendenti);
cui si sommano i rendimenti realizzati grazie all’investimento nei mercati finanziari, al netto delle spese e dell’imposta sui rendimenti stessi.
L’ammontare dei contributi e del TFR da versare varia, a seconda dei casi, in funzione:
- Dell’anzianità di iscrizione alla previdenza obbligatoria;
- Del tipo di fondo pensione;
- Della libera iniziativa dell’aderente.
Quali prestazioni garantiscono i fondi pensione
Ma perchè è importante aderire ad un fondo per i lavoratori dipendenti? Vediamo in generale quali prestazioni garantiscono i fondi pensione prima e dopo l’uscita dal lavoro per pensionamento.
Prima del pensionamento
Prima del pensionamento è possibile, in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa e dal fondo stesso, chiedere un’anticipazione per:
- Spese sanitarie (fino al 75% della posizione maturata);
- Acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli (fino al 75% della posizione maturata, trascorsi 8 anni di partecipazione alla previdenza complementare);
- Ulteriori esigenze non documentate (fino al 30% della posizione maturata, trascorsi 8 anni di partecipazione alla previdenza complementare);
o il riscatto delle somme accumulate nella posizione (conto) individuale.
Il riscatto parziale (in misura pari al 50% del montante accumulato) è possibile a fronte di:
- Cessazione dell’attività lavorativa da cui deriva uno stato di inoccupazione non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
- Mobilità;
- Licenziamento;
- Cassai integrazione ordinaria o straordinaria.
Al contrario, il riscatto totale è riconosciuto per:
- Invalidità permanente, con conseguente riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
- Inoccupazione oltre i 48 mesi;
- Perdita dei requisiti di partecipazione al fondo (per esempio a seguito di licenziamento).
Dopo il pensionamento
Una volta raggiunti i requisiti per la pensione obbligatoria ed in presenza di almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare è possibile:
- Ottenere la rendita pensionistica;
- In alternativa, optare per la liquidazione in forma di capitale (sino ad un massimo del 50% del montante accumulato) ed il residuo in rendita pensionistica.
La liquidazione dell’intero montante in capitale è possibile soltanto se:
- La conversione in rendita del 70% del montante accumulato risulta inferiore alla metà dell’importo annuo dell’assegno sociale;
- Ovvero, se l’interessato ha aderito prima del 29 aprile 1993 alla previdenza complementare, iscrivendo ad un “fondo pensione preesistente” cioè già istituito alla data del 15 novembre 1992.
Rendita Integrativa temporanea anticipata (RITA)
In presenza delle seguenti condizioni:
- Cessazione dell’attività lavorativa;
- Maturazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia nel regime di appartenenza, entro i 5 anni successivi la cessazione dell’attività lavorativa;
- Almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;
- Almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare;
l’aderente (anche se dipendente pubblico) può ottenere la Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA).
La prestazione si sostanzia in un’erogazione anticipata del montante accumulato, rimborsato in rate a partire dall’accettazione della richiesta e sino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia.
L’anticipo (che può riguardare anche solo una parte del capitale maturato) è altresì riconosciuto in caso di:
- Cessazione dell’attività lavorativa;
- Inoccupazione, successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, per un periodo eccedente i 24 mesi;
- Raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi al compimento del periodo minimo di inoccupazione;
- Almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare (ridotti a 3 se il lavoratore si sposta in un altro stato membro UE).
Qual è il miglior fondo pensione
La scelta del fondo pensione, soprattutto di quelli “aperti”, non può non essere legata ai rendimenti dello stesso, in termini di crescita percentuale del capitale versato. A tal proposito, in una logica di trasparenza, COVIP pubblica sul proprio portale “covip.it – Per gli operatori – Fondi pensione – Costi e rendimenti dei fondi pensione” il cosiddetto “Elenco dei rendimenti dei fondi pensione”.
Nel documento sono riportati, distinti tra fondi chiusi, aperti e PIP, i rendimenti di ciascun comparto di investimento, realizzati in un arco temporale di 1, 3, 5, 10 e 20 anni.
Segui gli aggiornamenti su Google News!
Segui Lavoro e Diritti su WhatsApp, Facebook, YouTube o via email