Per accedere a prestazioni di esodo dei lavoratori ovvero di accompagnamento alla pensione a totale carico del datore di lavoro, occorre predisporre una garanzia fideiussoria. Ciò vale anche nell’ambito di processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro. Infatti, per accedere alla prestazione di esodo, è previsto che il datore di lavoro presenti all’INPS una fideiussione bancaria a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’Istituto.
La fideiussione, in particolare, deve avere ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e la contribuzione figurativa correlata.
A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 1797 del 4 maggio 2021.
Esodo dei lavoratori: come funziona
La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) all’art. 4, co. da 1 a 7-ter ha introdotto la possibilità nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra:
- i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti;
- le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale;
al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.
In tal contesto, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Il trattamento previdenziale spetta in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
I predetti lavoratori devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 7 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La fideiussione bancaria
Il datore di lavoro, da parte sua, deve presentare domanda all’INPS accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. L’accordo diviene efficace a seguito di validazione da parte dell’INPS, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e al lavoratore.
A seguito dell’accettazione dell’accordo, il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata. In caso di mancato versamento della provvista mensile, l’INPS notifica un avviso di pagamento e, ove necessario, procede all’escussione della fideiussione.
Le nuove indicazioni INPS sulla garanzia fideiussoria
Quindi, per accedere alla prestazione di esodo, il datore di lavoro deve presentare all’Istituto Previdenziale una fideiussione bancaria a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’Istituto medesimo. La fideiussione, in particolare, deve avere ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata.
Al riguardo, l’INPS fa riferimento all’art. 3, co. 1 e 2 dello schema di contratto di fideiussione, relativo alla validità ed efficacia della garanzia fideiussoria. Ciò al fine di chiarire sul piano operativo che nella redazione del suddetto contratto le cc.dd. date di “Scadenza Ultima” e “Scadenza Finale” non devono essere indicate, in quanto le stesse vengono calcolate d’ufficio dall’Istituto.
Pertanto, ricorda l’INPS, che le suddette scadenze non devono essere in alcun modo valorizzate.
Laddove valorizzate, infatti, è necessario che le Strutture territoriali richiedano alle aziende esodanti e alle banche garanti integrazioni e modifiche alla fideiussione. Ciò porterà conseguenti ritardi nella conferma della validità della garanzia prestata e nel procedimento di lavorazione dei piani stessi.
Sul punto, l’INPS ricorda che la “Scadenza Ultima” si riferisce alla più lontana tra le date di scadenza dei pagamenti previste dal Prospetto di quantificazione dell’onere, originariamente allegato al contratto di fideiussione.
La “Scadenza Finale”, invece, viene determinata calcolando:
- la decorrenza di sei mesi dalla “Scadenza Ultima”;
- con la conseguenza che da tale momento la fideiussione cessa automaticamente a ogni effetto, anche in assenza di restituzione dell’originale dell’atto.