L’INPS ha semplificato il procedimento di concessione dell’assegno di accompagnamento per i cittadini non in età lavorativa, e che hanno dunque maturato i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione sociale. La novità consiste nella riduzione dei tempi di erogazione del beneficio, grazie all’anticipazione dell’invio delle informazioni che di norma sono trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria.
A renderlo noto è l’Istituto di previdenza con il Messaggio n. 1930 dell’8 maggio 2018, specificando che la semplificazione – operativa dal 9 maggio 2018 – si applica anche alle domande di invalidità civile e di accertamento sanitario presentate da coloro che hanno perfezionato il requisito anagrafico prima del 1° gennaio 2018 secondo i requisiti previgenti (pari a 65 anni e 7 mesi compiuti tra il 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017). Vediamo tutte le novità in dettaglio.
Assegno di accompagnamento: domanda online più semplice
L’INPS è impegnata da anni nel rendere i propri servizi telematici sempre più semplici ed efficaci a favore dei cittadini.
A tal fine, dal 9 maggio 2018, sono state apportate delle modifiche alla procedura di acquisizione online delle domande di invalidità civile da parte della categoria di beneficiari in parola, consentendo ai richiedenti di poter effettuare l’invio anticipato delle informazioni.
Indennità di accompagnamento, qual è la semplificazione?
Siccome l’accesso alla procedura semplificata per l’assegno di accompagnamento è subordinata alla condizione che il requisito anagrafico della pensione sociale sia perfezionato alla data della domanda, che è salito a 66 anni e 7 mesi dal 1° gennaio 2018, la nuova procedura di acquisizione online delle domande, a disposizione dei Patronati, permette di verificare in maniera automatica se il richiedente abbia raggiunto l’età richiesta per l’accesso all’assegno sociale.
Dopo che il sistema ha verificato tale dato, è possibile procedere con l’attività di acquisizione della domanda di indennità di accompagnamento, che è suddivisa in due sezioni:
- la prima è relativa all’inserimento dei dati obbligatori e comprende i dati anagrafici, i recapiti, gli eventuali dati del coniuge, del rappresentante legale e la sezione relativa all’accertamento richiesto;
- la seconda, che è facoltativa, consente di acquisire ulteriori dati quali, eventuale ricovero, eventuale delega alla riscossione di un terzo e in favore delle associazioni e infine le modalità di pagamento.
La domanda si completa con la sezione “Allegati” dive è possibile inserire le dichiarazioni di responsabilità e altri documenti necessari in relazione alla tipologia di domanda.
Messaggio INPS numero 1930 del 08-05-2018
Alleghiamo il messaggio INPS per una completa lettura e analisi del documento di prassi.
Messaggio INPS numero 1930 del 08-05-2018 (85,6 KiB, 615 hits)
Invalidità civile da patologie oncologiche: il protocollo d’intesa
Sempre in tema di semplificazione, il presidente dell’INPS Tito Boeri ha presentato di recente un protocollo sperimentale d’intesa volto a tutelare le persone affette da patologie oncologiche. La novità sta nel rendere ancora più immediato l’iter burocratico della domanda di invalidità civile presso l’INPS fatta dall’oncologo al momento della diagnosi.
L’oncologo, in particolare, potrà acquisire tutti gli elementi necessari alla valutazione medico-legale già durante il ricovero o la cura presso le strutture sanitarie, velocizzando tutte le procedure.
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