La Covip, commissione di vigilanza sui fondi pensione, è intervenuta con una circolare sulla RITA 2018 (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata). La circolare contiene in particolare, le principali istruzioni operative per una corretta applicazione delle novità presenti nell’ultima Legge di Bilancio su questa misura pensionistica. In questo articolo, analizzeremo i dettagli della circolare con un occhio di riguardo alle novità sulla rendita integrativa temporanea anticipata.
La Circolare Covip in oggetto, è la numero 888 dell’8 febbraio 2018. Tra i punti più importanti della circolare spazio per la:
- conferma delle modalità di erogazione della RITA. Erogazione frazionata del capitale accumulato presso i fondi di previdenza complementare, fino al raggiungimento dell’età pensionabile, ovvero 66 e 7 mesi o 67 anni dal 2019.
- definizione dei requisiti principali per poter accedere alla RITA. Si pone, tra l’altro, l’accento sia ad una cessazione dell’attività lavorativa e sia alla presenza di una iscrizione di almeno cinque anni in forme pensionistiche complementari.
- stop all’attestazione INPS necessaria per la richiesta di RITA.
RITA 2018, requisiti necessari
La RITA è una rendita integrativa temporanea anticipata a favore di quei lavoratori che abbiano cessato l’attività lavorativa e presentino una età anagrafica prossima alla pensione di vecchiaia. Inoltre, come specificato nella circolare della Covip, tra i requisiti è anche previsto di:
- possedere un requisito anagrafico specifico per la richiesta della Rita. L’ex lavoratore, in particolare, dovrà compiere l’età per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni dalla cessazione dell’attività lavorativa.
- alla presentazione della domanda sulla RITA, dovranno essere posseduti anche 20 anni di contributi lavorativi.
In alternativa a questi primi requisiti, il Covip specifica che è anche possibile richiedere la RITA in presenza dei seguenti requisiti:
- Cessazione di una attività lavorativa.
- Successiva inoccupazione per un periodo maggiore ai 24 mesi.
- Età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni dalla richiesta della RITA.
- Cinque anni di partecipazione da parte del richiedente in forme pensionistiche di tipo complementare.
Novità molto importante è che non è più necessaria una certificazione INPS per attestare i requisiti. Per la documentazione richiesta a provare i requisiti di accesso alla RITA, infatti, è anche possibile avvalersi di un estratto conto integrato del casellario dei lavoratori attivi. Tale documento, serve per attestare appunto il possesso di almeno 20 anni di contributi e può essere richiesto sul sito online dell’Inps.
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Ulteriori precisazioni sulla rendita integrativa temporanea anticipata RITA
La circolare Covip specifica che laddove si faccia riferimento a pensioni di tipo complementare, è possibile presentare anche delle dichiarazioni sostitutive per evidenziare i requisiti di legge per la richiesta alla rendita integrativa temporanea. Interviene, infine, sulla facoltà di ogni iscritto di poter anche revocare l’erogazione della RITA, seguendo apposite modalità previste dai singoli fondi complementari.
Si tratta, infatti, di un capitale accumulato dal lavoratore nel corso della sua attività lavorativa nei fondi di previdenza complementare. Può essere utilizzato come rendita mensile in attesa di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia e con i requisiti visti in precedenza per richiedere la RITA in base alle nuove direttive della Covip.
Circolare COVIP RITA 2018 pdf
Come nostra abitudine alleghiamo la circolare in formato pdf per una comoda lettura.
Circolare COVIP 888-2018 (8,6 MiB, 1.804 hits)