Con la recente Circolare n. 172 del 15 novembre 2021, l’INPS ha pubblicato chiarimenti e istruzioni operative per incarichi emergenziali legati al Covid-19 conferiti al personale sanitario in pensione. In particolare, è stato escluso il divieto di cumulo tra reddito derivante dall’incarico conferito al personale sanitario in quiescenza e la pensione, anche se in quota 100.
Diversamente, il divieto permane per i lavoratori precoci nel periodo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva prevista per la pensione anticipata e quella al momento del pensionamento.
Covid-19, incarichi al personale sanitario in pensione: la disciplina
Durante il periodo di emergenza per Covid-19, il legislatore ha previsto la possibilità di conferire incarichi a persone già pensionate, che erano:
- dirigenti medici;
- veterinari e sanitari;
- personale del ruolo sanitario della sanità collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente Albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo;
- operatori socio-sanitari collocati in quiescenza;
al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti.
Facoltà di opzione tra pensione e retribuzione
Diversamente, nei confronti del personale sanitario collocato in quiescenza con i requisiti per la pensione di vecchiaia, ai quali a decorrere dal 13 marzo 2021 sono stati conferiti incarichi retribuiti, secondo l’art. 3-bis del D.L. 2/2021, l’INPS provvede alla sospensione del trattamento pensionistico a decorrere dal mese in cui viene corrisposta la retribuzione e fino alla scadenza dell’incarico.
Gli interessati dovranno esercitare la facoltà di opzione tra la pensione e la retribuzione. I datori di lavoro dovranno inviare la manifestazione di volontà dell’interessato (opzione) alla sede Inps di riferimento, unitamente al contratto di lavoro. L’opzione non può avere decorrenza anteriore al 26 maggio 2021.
Cumulabilità pensionistici e redditi da lavoro autonomo, interpretazione autentica
L’art. 2-bis, co. 5, del D.L. n. 18/2020, consente, a decorrere dal 30 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2021, di conferire incarichi da lavoro autonomo, anche di co.co.co.:
- ai dirigenti medici;
- ai veterinari e sanitari;
- al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
La disposizione in esame non prevede alcun divieto al cumulo tra reddito derivante dall’incarico e pensione ed estende la cumulabilità anche ai titolari di “quota 100”. Fanno eccezione i trattamenti di pensione di cui all’art. 1, co. 199, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (pensione ai lavoratori c.d. precoci).
Ai fini pensionistici, l’interpretazione autentica chiarisce che la particolare disciplina del cumulo tra remunerazione dell’incarico da lavoro autonomo, anche di co.co.co., e trattamento pensionistico continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2021.
Conseguentemente, fino a tale data nulla è innovato in materia di cumulabilità tra pensioni e redditi percepiti per gli incarichi di cui all’art. 2-bis, co. 5, del “Decreto Cura Italia”.
Circolare n° 172 del 15-11-2021
Alleghiamo infine la Circolare INPS che illustra gli effetti pensionistici derivanti dagli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19.
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