Contributi volontari 2023 per lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata: l’INPS ha pubblicato gli importi aggiornati nella Circolare numero 22 del 20-02-2023.
Per quest’anno, l’Istituto Previdenziale ha dovuto tenere conto della importante variazione percentuale comunicata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo (FOI), nel periodo 2021-2022, pari a +8,1%.
Vediamo quindi in dettaglio a quanto ammontato i contributi volontari delle categorie di lavoratori più diffuse. Per tutte le categorie di lavoratori rimandiamo alla lettura della circolare INPS.
Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli
Dunque, sulla base di tale variazione sono stati rideterminati anche gli importi sul quale calcolare le aliquote dei contributi volontari. Quindi:
- la retribuzione minima settimanale è pari a 227,18 euro;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari a 52.190 euro;
- il massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a € 113.520,00 euro.
Su tali importi bisogna applicare il 33%, nel caso di lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995; il 27,87%, nel caso di lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995.
Contributi volontari 2023 artigiani e commercianti
L’importo dei contributi volontari che devono versare gli artigiani e commercianti, seguono un meccanismo piuttosto particolare. In particolare, occorre applicare le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dall’art. 3 della L. 2 agosto 1990, n. 233. A questo punto, la classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.
A tal proposito, si ricorda che l’aliquota contributiva – per l’anno 2022 – è pari al:
- 24% per gli artigiani con età superiore a 21 anni d’età e 22,80% per coloro che hanno meno di 21 anni d’età;
- 24,48% per gli artigiani con età superiore a 21 anni d’età e 23,28% per coloro che hanno meno di 21 anni d’età.
Facciamo un esempio.
Per un commerciante con reddito medio imponibile pari a 24.252 euro, la contribuzione mensile è pari a 494,75 euro. Mentre per un artigiano con reddito medio imponibile pari a 29.591 euro, la contribuzione mensile è pari a 591,82 euro.
Contributi volontari 2023 gestione separata INPS
Quanto devono versare i lavoratori appartenenti alla Gestione separata INPS? Ebbene, bisogna prendere in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS che, per l’anno 2022, sono pari:
- al 25% per i professionisti;
- al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.
Quindi, considerando che il minimale per l’accredito contributivo è fissato in 17.504 euro, per l’anno 2023 l’importo non potrà essere inferiore a:
- 4.376,04 euro su base annua (364,67 euro su base mensile) per quanto concerne i professionisti;
- 5.776,32 euro su base annua e a (481,36 euro su base mensile) per quanto concerne tutti gli altri iscritti.
Contributi volontari 2023 Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
Per i lavoratori appartenenti al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A, gli iscritti continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%.
Diversamente, i prosecutori volontari nel Fondo Volo devono versare:
- il 40,82%, nel caso di soggetti iscritti al Fondo, con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva che non hanno aderito ai Fondi complementari;
- 37,70%, nel caso di soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che hanno aderito ai Fondi complementari;
- 38%, nel caso di soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31 dicembre 1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione.