Importante scadenza in vista per le aziende e lavoratori che intendono, per l’anno 2021, avviare il cosiddetto contratto di espansione (in ottica di prepensionamento dei dipendenti) per:
- la conclusione della procedura di consultazione sindacale;
- la presentazione della domanda di accesso al prepensionamento, di cui all’art. 41, co. 5-bis, del D.Lgs. n. 148/2015.
Il termine, infatti, è posto al 2 settembre 2021, ossia 90 giorni prima del 1° dicembre, data della decorrenza del primo assegno di accompagnamento.
Con riferimento alle procedure di esodo aziendale, l’INPS ha emanato la Circolare 24 marzo 2021, n. 48 e il Messaggio 25 giugno 2021, n. 2419 con le istruzioni operative da seguire.
Contratto di espansione e prepensionamento: campo di applicazione
L’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015, in via sperimentale, entro il 2021, ha stabilito che le imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative possono avviare, nell’ambito delle attività di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano una modifica strutturale dei processi aziendali finalizzati allo sviluppo tecnologico, e in ogni caso prevedendo l’assunzione di nuove professionalità, una procedura di consultazione per la stipula in sede governativa di un contratto di espansione con:
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro RSA ovvero con la RSU.
Possono accedere al contratto di espansione:
- i dipendenti a tempo indeterminato;
- i dirigenti;
- gli apprendisti,
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Ago gestite dall’INPS che abbiano manifestato esplicito consenso di adesione all’accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e risolvano consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021.
Questi lavoratori dovranno trovarsi, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile ai due trattamenti pensionistici principali del nostro ordinamento:
- pensione di vecchiaia (avendo maturato il requisito 20 anni di contribuzione e il requisito dell’importo soglia per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995);
- prima della pensione di vecchiaia.
Presentazione dell’accordo sindacale
Preliminarmente, in relazione al riconoscimento dell’indennità mensile, i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere alla Struttura INPS territorialmente competente, l’accordo sottoscritto e il “Modello di accreditamento e variazioni”.
La Struttura territoriale competente che ha in carico la posizione aziendale principale, ricevuto dall’impresa interessata – tramite il “Cassetto previdenziale aziende” – l’accordo, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare la sussistenza del requisito dimensionale.
In particolare, l’accordo deve contenere:
- i dati identificativi dell’azienda e, nel caso di aggregazione di imprese stabile o di gruppo di imprese, i dati di identificazione (codice fiscale e matricola) di tutte le aziende interessate;
- la data di sottoscrizione;
- data inizio validità;
- data fine validità;
- il numero massimo di lavoratori esodandi;
- infine in caso di un gruppo di imprese o di imprese costituite in stabile organizzazione di aggregazioni di aziende l’accordo dovrà essere sottoscritto dai rappresentati legali di tutte le aziende esodanti.
Aziende destinatarie contratto di espansione
La Legge di Bilancio del 2021 (L. 178/2020), con l’art. 1, co. 349, per il solo anno 2021, ne ha disposto l’applicazione alle imprese con organico non inferiore a 250 unità lavorative, soglia raggiungibile anche per mezzo di aggregazioni stabili con finalità produttive o di servizi, anche con un gruppo di imprese, innovando il precedente indirizzo del Ministero del Lavoro.
Solo per accedere alla CIGS del co. 7 è richiesto un organico pari ad almeno 500 unità lavorative. Il prepensionamento è aperto anche alle imprese che non rientrino in campo CIGS (la CIGS è richiamata solo per determinare la media occupazionale aziendale, visto che si applicano i medesimi criteri di computo utilizzati per la CIGS).
Ora, con il “Decreto Sostegni-bis”, approvato il 20 maggio 2021 dal Consiglio dei Ministri, la soglia dimensionale per l’accesso allo strumento scende a 100 addetti; con un incremento quindi della spesa di 101,7 milioni per l’anno 2021, 225,5 milioni per l’anno 2022, 50,5 milioni per il 2023 e 30,4 milioni per il 2024.