Sull’assegno pensionistico in pagamento nei mesi di gennaio e febbraio 2024 potrebbero esserci delle amare sorprese ossia delle ulteriori trattenute frutto dei conguagli Irpef effettuati dall’INPS a posteriori rispetto a quanto già trattenuto mensilmente nel 2023.
Le modalità operative di effettuazione dei conguagli sono state ribadite dall’INPS con la circolare n° 1/2024, con la quale tra l’altro, l’istituto di previdenza si è soffermata appunto: sui conguagli fiscali a consuntivo e sul pagamento della addizionali regionali e comunali.
Conguaglio Irpef su pensione a debito
Sul cedolino della pensione di gennaio e febbraio pesano gli effetti legati alle trattenute fiscali a consuntivo.
L’INPS procede al ricalcolo delle ritenute fiscali (IRPEF e addizionale regionale e comunale a saldo) effettuate sugli assegni dell’anno precedente.
Potrebbe accadere che tali ritenute siano state effettuate in misura superiore o inferiore rispetto a quanto effettivamente dovuto dal pensionato.
Da qui, come riportato sul portale INPS:
- le differenze a debito sopra ai 100 euro (conguaglio a debito) saranno recuperate sulle rate di pensione di gennaio e febbraio.
Tuttavia, non tutti subiranno un prelievo sostanzioso nel giro di due mesi.
Infatti, per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18mila euro, per i quali il ricalcolo dell’IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa quindi fino alla mensilità di novembre.
Nei fatti, le trattenute saranno spalmate su più cedolini di pensione.
Addizionali regionali e comunali
Quando si parla di trattenute sulle pensioni, bisogna tenere conto anche delle addizionali all’Irpef: regionali e comunali.
A tal proposito, a decorrere dal rateo di pensione di gennaio, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative all’anno precedente. Per fare un esempio, a decorrere dal rateo di pensione di gennaio 2024, oltre all’IRPEF mensile 2024, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023.
Queste trattenute sono infatti effettuate in undici rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.
Le indicazioni operative INPS nella circolare n° 1/2024
Rispetto all’anno d’imposta 2023, le modalità operative di effettuazione dei conguagli sono state ribadite dall’INPS nella circolare n° 1/2024 (Conguagli fiscali a consuntivo).
In sostanza l’INPS conferma le regole generali fin qui analizzate.
Dunque,
Ove le ritenute erariali relative all’anno 2023 (IRPEF) siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio 2024 e febbraio 2024. Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre 2024 (art. 38, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2024.
Per quanto riguarda le addizionali regionali e comunali, queste sono trattenute sulla pensione secondo le seguenti modalità:
- addizionale regionale a saldo 2023: da gennaio 2024 a novembre 2024;
- addizionale comunale a saldo 2023: da gennaio 2024 a novembre 2024;
- addizionale comunale in acconto 2024: da marzo 2024 a novembre 2024.
L’importo delle addizionali è determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e appositamente comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo. Qualora gli Enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2024.
Il D.Lgs 216/2023, con il quale il Governo ha dato attuazione al primo modulo di riforma dell’irpef, è intervenuto, differendolo, proprio sul termine di approvazione delle delibere per modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali applicabili al periodo d’imposta 2024.