L’INPS, in data 13 settembre 2021, ha pubblicato una news denominata “Che pensione mi spetta?” nella quale presenta la nuova brochure che illustra le possibilità e le alternative a disposizione dei lavoratori che stanno per accedere alla pensione nel 2021. Stiamo parliamo, in particolare, della possibilità di accedere alla pensione Quota 100, alla pensione anticipata e alla pensione Opzione donna.
Infatti, si ricorda al riguardo che con l’entrata in vigore del D.L. n. 4/2019 sono cambiate alcune regole per andare in pensione e sono subentrate delle novità. Dunque, nelle seguenti righe illustriamo alcune possibilità per andare in pensione prima dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.
Pensione quota 100
La “Pensione Quota 100” è una prestazione economica a domanda, pagata dall’lNPS ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi.
Spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché agli iscritti alla Gestione Separata.
È escluso dalla Pensione Quota 100:
- il personale militare delle Forze armate, soggetto alla disciplina del D.Lgs. n. 165/1997;
- il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria;
- il personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.
Per raggiungere i 38 anni di contributi è valida la contribuzione accreditata a qualsiasi titolo (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa) fermo restando il possesso di almeno 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di disoccupazione e malattia, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
I lavoratori che raggiungono i requisiti nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della “finestra”.
La pensione Quota 100 non è cumulabile con i redditi che derivano da qualsiasi attività lavorativa,svolta anche all’estero, sino al raggiungimento dell’età per la Pensione di vecchiaia. È ammesso solo il cumulo con redditi da lavoro autonomo occasionale, entro un massimo di 5.000 euro lordi l’anno.
Pensione anticipata
La pensione anticipata è una prestazione economica a domanda, pagata dall’INPS ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano il requisito contributivo previsto dalla legge, indipendentemente dall’età anagrafica.
Spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché e agli iscritti alla Gestione Separata.
Per il conseguimento della pensione anticipata è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.
Possono richiedere la pensione anticipata i soggetti in possesso, indipendentemente dall’età anagrafica, di:
- 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini;
- 41 anni e 10 mesi di contributi se donne.
In base alle norme vigenti, tale requisito (in vigore dal 10 gennaio 2016) è previsto fino al 31 dicembre 2026.
Per il raggiungimento del requisito contributivo è valida la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa) fermo restando il possesso di almeno 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di disoccupazione e malattia, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Il requisito contributivo può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando i periodi assicurativi versati o accreditati presso più gestioni previdenziali.
I lavoratori che hanno maturato il requisito contributivo dal 30 gennaio 2019 in poi (ossia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del predetto requisito, cosiddetta “finestra”.
Pensione Opzione donna
La cosiddetta “Pensione Opzione donna” è una prestazione economica a domanda, pagata dall’lNPS, alle lavoratrici dipendenti e autonome che maturano entro il 31 dicembre 2020 i requisiti previsti dalla legge.
Con la Pensione Opzione donna, le lavoratrici possono andare in pensione se, al 31 dicembre 2020, hanno compiuto 58 anni se dipendenti (59 anni se lavoratrici autonome) e maturato 35 anni di contributi.
Per il raggiungimento del requisito contributivo è valida la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa). Per il conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.
Le lavoratrici conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:
- 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Che pensione mi spetta? Ecco la brochure dell’INPS
Ecco allegata la brochure dell’INPS in oggetto.
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